Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27750 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/12/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 03/12/2020), n.27750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12510-2016 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA,

ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e

difendono;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato AGOSTINO CALIFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 336/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/11/2015 R.G.N 307/2015.

 

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Genova, con sentenza pubblicata in data 19.11.2015, ha accolto parzialmente il gravame interposto dalla Telecom Italia S.p.A., nei confronti di M.F., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 1323/2014, con la quale era stata accolta la domanda del M. – dipendente della società di livello quadro, addetto alla vendita diretta in ambito informatico a grandi e medie imprese per l’Area di Alessandria -, volta ad ottenere la condanna della parte datrice al pagamento della somma di Euro 24.523,17 a titolo di retribuzione variabile, di cui Euro 18.834,84, in relazione ai risultati ottenuti nell’anno 2011, ed Euro 5.687,87 riferibili ai primi tre mesi del 2012, anno in cui al medesimo era stato intimato il licenziamento, poi annullato giudizialmente in via definitiva, con conseguente reintegrazione;

che la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la società appellante al versamento, in favore del dipendente, della somma di Euro 18.834,84, in luogo della maggior somma riconosciuta in primo grado, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, sulle somme annualmente rivalutate, dalla scadenza al saldo;

che per la cassazione della sentenza ricorre Telecom Italia S.p.A., articolando un motivo contenente più censure, cui resiste con controricorso M.F.;

che sono state comunicate memorie nell’interesse del lavoratore;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18; artt. 2697 e 2909 c.c.; art. 115 c.p.c., e si deduce che la sentenza impugnata sarebbe “manifestamente errata laddove la Corte ha condannato la Società al pagamento, a favore del M., del premio per gli incentivi alla vendita derivante dal raggiungimento degli obiettivi per gli anni 2011 e 2012”; che “la sentenza della Corte di Cassazione n. 15066/2015”, pronunziata in relazione al licenziamento del dipendente, “ha statuito che nell’indennità L. n. 300 del 1970, ex art. 18 non debbono essere computate le somme a titolo di retribuzione variabile,…. sicchè la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha statuito diversamente si pone in contrasto con il principio in essa sancito e dunque con l’autorità di cosa giudicata che esso ha ormai assunto”; che “nella formulazione all’epoca vigente l’art. 18 prevedeva, in caso di reintegrazione, la condanna del datore di lavoro “al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui si sia accertato l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto”, nella quale non possono che rientrare solo quegli emolumenti che vengono corrisposti al lavoratore in misura certa e determinabile. Ed a tali condizioni non rispondono le somme liquidate dalla Corte di Appello”; che, infine, la Corte di merito non avrebbe “assolutamente considerato che controparte non ha fornito la benchè minima prova in ordine all’asserito raggiungimento degli obiettivi che avrebbero dato luogo al pagamento della retribuzione per l’anno 2011”;

che il motivo – che presenta, altresì, evidenti profili di inammissibilità relativamente alle censure sollevate in ordine alla violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., secondo quanto si dirà oltre – non è meritevole di accoglimento; ed invero, per ciò che concerne l’asserito contrasto del dedotto “giudicato” costituito dalla sentenza di questa Suprema Corte n. 15066/2015 (avente ad oggetto il licenziamento intimato al M. dalla società datrice nel mese di aprile del 2012, in epoca successiva, quindi, a quella cui la Corte di merito ha fatto riferimento per confermare la condanna della società ad erogare al dipendente la retribuzione variabile) con la pronunzia della Corte di Appello di Genova n. 336/2015, pubblicata il 19.11.2015, oggetto del presente giudizio, deve rilevarsi:

che, contrariamente a ciò che la parte ricorrente asserisce (v. pag. 4 del ricorso), i giudici di secondo grado hanno escluso che al lavoratore spettasse il premio per gli incentivi alla vendita relativamente ai primi tre mesi del 2012; ed infatti, la sentenza del primo giudice è stata riformata proprio in ordine alla retribuzione variabile costituita da quel premio per il 2012. Al riguardo, nella sentenza impugnata si legge: “… Non vi è dubbio che, essendosi reso impossibile l’adempimento del lavoratore”, relativamente al 2012, “per fatto imputabile al datore di lavoro (il licenziamento dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato), sussista, in astratto, una possibile responsabilità risarcitoria”; “si tratta”, infatti, “di azione per illecito contrattuale, volta a rivendicare un danno da perdita della chance di perseguire il risultato retributivo favorevole. Gli elementi di apprezzamento disponibili non consentono però di concludere nel senso che vi fosse un’altra probabilità di avveramento della chance predetta. Se infatti è vero che nel 2010 e nel 2011 gli obiettivi furono raggiunti, gli elementi in merito all’attività del 2012 sono insufficienti per raggiungere una qualche fondata conclusione…. Ragionamento che è in qualche misura insito anche nella sentenza della Suprema Corte” (n. 15066/2015) “che, nel confermare l’illegittimità del licenziamento irrogato, ha tuttavia disconosciuto, cassando in parte qua la pronucia di questa Corte e pronunciando nel merito, che tale indennità potesse rientrare per il risarcimento post licenziamento – nella retribuzione globale di fatto, proprio per l’incertezza del verificarsi dei presupposti per la sua maturazione” (v. pag. 5, punto 3.2, della sentenza impugnata);

che, pertanto, pur essendo possibile che i limiti oggettivi del giudicato si estendano oltre la causa petendi ed il petitum della domanda originaria, nel caso in cui – a seguito di domanda riconvenzionale o di eccezione del convenuto – si introduca quale oggetto dell’accertamento giudiziale altra situazione giuridica, eventualmente comune a più cause tra le stesse parti, sicchè la soluzione delle questioni giuridiche e di fatto che essa pone in un giudizio faccia stato, con la forza di giudicato, anche nel secondo giudizio, nel quale rilevi, in via di azione o di eccezione (o riconvenzionale) la medesima situazione giuridica (v., tra le altre, Cass. n. 5245/2014), nella fattispecie ciò non si è verificato, in quanto, oltre al fatto che, come innanzi specificato, il licenziamento è stato intimato nell’aprile del 2012 (e che, quindi, riguarda un periodo successivo a quello per il quale la Corte di merito ha riconosciuto al dipendente il diritto al premio per il raggiungimento degli obiettivi), la sentenza impugnata risulta essere in linea con quanto affermato nella sentenza di legittimità n. 15066/2015, secondo cui non rientrano nella retribuzione globale di fatto, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo L. n. 300 del 1970, ex art. 18quei compensi solo eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonchè quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere eventuale, occasionale o eccezionale (cfr., tra le molte, Cass. nn. 19956/2009; 2262/2007);

che, infine, come sopra anticipato, sono inammissibili le censure sollevate relativamente all’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., poichè, anche prescindendo dalla genericità delle contestazioni circa la valutazione delle emersioni probatorie operata dalla Corte di Appello, peraltro prive di riferimenti ad alcuna documentazione a sostegno delle deduzioni formulate e senza che venga focalizzato il momento di conflitto, rispetto ad esse, dell’accertamento concreto operato dalla Corte di merito all’esito delle risultanze istruttorie (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24374 del 2015; Cass. n. 80 del 2011), il motivo tende, all’evidenza, ad una nuova valutazione delle prove, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014);

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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