Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2775 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 08/02/2010), n.2775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22094/2007 proposto da:

PRINCESS CRUISES INC. in persona dell’agente raccomandatario e

pertanto legale rappresentante ex lege Navitrans NV e per esso del

legale rappresentante sig. G.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio

dell’avvocato VESCI Gerardo, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati PUGLIESE ANTONIO e PUGLIESE PAOLO, giusta mandato a

margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA in persona del suo

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato LUCISANO Claudio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SPAGNUOLO VIGORITA LUCIANO, giusta

procura a margine della memoria;

– resistente –

e contro

C.L., ZURICH INSURANCE COMPANY SA, SASA ASSICURAZIONI

SPA, GENERALI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1481/2007 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 27/07/2007;

udito per la ricorrente l’Avvocato Nicolò Schittone (per delega avv.

Gerardo Vesci) che si riporta agli scritti;

udito per la resistente l’Avvocato Claudio Lucisano che insiste nel

rigetto del ricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARCI che

conferma le conclusioni scritte.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

C.A., dipendente di Princess Cruises Inc., conveniva quest’ultima – in persona dell’agente raccomandatario Navitrans NV – e Fincantieri s.p.a. dinanzi al giudice del lavoro di Genova per essere risarcito del danno subito mentre ispezionava la nave Sea Princess, dalla prima commissionata alla seconda ed in costruzione presso il cantiere navale di (OMISSIS).

Costituitesi in giudizio le società convenute, Princess Cruises chiamava in causa a titolo di regresso Fincantieri, mentre quest’ultima chiamava a sua volta in garanzia i suoi assicuratori Zurich Insurance, SASA Assicurazioni e Generali Assicurazioni.

Costituiti in giudizio anche i chiamati, il giudice con sentenza non definitiva del 30.1.07 dichiarava se stesso competente per il risarcimento chiesto da C. verso Princess Cruises a titolo contrattuale. Fissava altresì la competenza del giudice ordinario di Genova per la causa vertente tra le stesse parti per il risarcimento nascente da titolo extracontrattuale e la competenza del giudice ordinario di Trieste per la causa tra C. e Fincantieri.

Dopo aver svolto attività istruttoria, il giudice adito in data 27.7.07 dichiarava la propria incompetenza in favore del giudice ordinario di Trieste anche per la domanda di garanzia promossa da Princess Cruises nei confronti di Fincantieri, rilevando che la domanda proposta dalla prima verso la seconda – secondo la precisazione fornita successivamente alla sentenza del 30.1.07 – aveva titolo extracontrattuale e che, pertanto, non rientrava nella competenza del giudice del lavoro. Non trovava, infatti, applicazione il principio, risultante dall’art. 40 c.p.c., comma 3, che la causa rientrante tra quelle di cui all’art. 409 c.p.c., attira nella competenza del giudice del lavoro anche la causa di garanzia, il quanto la domanda di regresso di Princess Cruises nei confronti di Fincantieri non rientrava in nessuno dei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., nè dava luogo a cumulo soggettivo.

Inoltre, vertendosi in un caso di garanzia impropria, non era possibile l’intervento del terzo in causa su istanza di parte (art. 106 c.p.c.), che presuppone la competenza del giudice adito per entrambe le controversie, di modo che, conclusivamente, la domanda non poteva che essere proposta dinanzi al giudice naturale che, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., doveva essere individuato nel Tribunale di Trieste, nel cui circondario era residente Fincantieri.

Avverso questa sentenza proponeva ricorso per regolamento di competenza Princess Cruises chiedendo l’affermazione della competenza del giudice del lavoro di Genova sulla domanda di garanzia da essa promossa verso Fincantieri e deducendo: 1) violazione degli artt. 420 e 428 c.p.c., con il quesito se sia legittima la pronunzia del giudice del lavoro che rilevi, senza tempestiva eccezione della parte interessata, l’incompetenza territoriale in udienza successiva alla prima; 2) violazione dell’art. 32 c.p.c., e art. 40 c.p.c., comma 3, nonchè dell’art. 151 disp. att. c.p.c., con il quesito se sia corretta la pronunzia con cui il giudice del lavoro nega la connessione e l’attrazione della causa al processo del lavoro quando a base della domanda di garanzia vi sia un medesimo fatto generatore.

Fincantieri depositava memoria ex art. 47 c.p.c..

Interpellato ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., il Procuratore generale presentava conclusioni scritte con le quale chiedeva l’accoglimento del ricorso.

Fissata l’adunanza della Camera di consiglio, Fincantieri ha depositato ulteriore memoria.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Deve premettersi che la novella al codice di rito apportata con la L. n. 353 del 1990, aggiungendo un comma all’art. 38 c.p.c., ha stabilito che la decisione ai soli fini della competenza deve essere adottata in base a quanto risulta dagli atti e che l’incompetenza è rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto emesso ex art. 415 c.p.c.. Pertanto, anche la disposizione dell’art. 428 cod. proc. civ., comma 1 (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l’incompetenza territoriale può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 420 cod. proc. civ.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell’udienza fissata con il predetto decreto (giurisprudenza consolidata, v. da ultimo Cass. 19.1.07 n. 1167).

Nel caso di specie, pur non essendo configurabile lo schema processuale rappresentato; dall’art. 38 c.p.c., dato che il rapporto processuale tra Princess Cruises e Fincantieri è sorto solo a seguito di chiamata in causa (autorizzata dal giudice) ai sensi dell’art. 106 c.p.c., deve ritenersi che la questione di competenza territoriale tra le due parti dovesse essere esaminata dal giudice “in base: a quello che risultata dagli atti” ai sensi dell’art. 38, comma 3, all’atto della costituzione di Fincantieri per contrastare la domanda di garanzia, ovvero nel momento stesso in cui al riguardo si era formato il contraddittorio.

Solo in questi termini può ritenersi soddisfatta l’esigenza di celerità della statuizione in punto di determinazione della competenza imposto dalla formulazione dell’art. 38 in questione. Del resto è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la competenza va determinata sulla base all’oggetto della domanda proposta dall’attore e dell’esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa (a meno che non risulti evidente un’artificiosa allegazione diretta allo scopo di sottrarre la causa al giudice precostituito per legge), mentre rimangono irrilevanti le contestazioni al riguardo formulate dal convenuto e, specificamente, le sue contrarie prospettazioni dei fatti (v. da ultimo Cass. 4.8.05 n. 16404 e 30.4.05 n. 9013).

Nel caso di specie il giudice del lavoro di Genova avrebbe, dunque, dovuto pronunziare sulla competenza territoriale tra le parti in questione solo al momento della prima pronunzia, quando la domanda era già oggetto del contraddittorio delle parti, sulla base della prospettazione dalle stesse data alle rispettive tesi difensive. La circostanza che una delle parti avesse successivamente dato una specifica qualificazione alla domanda era del tutto irrilevante – alla luce del principio affermato dall’art. 38 c.p.c., comma 3 – e non giustificava l’adozione di una nuova pronunzia sulla competenza, dato che sarebbe stato onere delle parti stesse sollevare ogni eventuale questione in materia di competenza solo al momento dell’instaurazione del contraddittorio e non successivamente.

Sulla competenza fissata con la sentenza del 30.1.07, anzi, non avrebbe più potuto tornarsi, atteso che, non essendo stata impugnata con l’istanza di regolamento necessario, la sentenza stessa aveva acquistato efficacia formale di giudicato e non rendeva più contestabile la competenza (giurisprudenza costante, v. per tutte Cass. 23.2.98 n. 1941). E’, infatti, noto che la sentenza che determina la competenza, ove non impugnata, pur non essendo suscettibile di passare in cosa giudicata in senso sostanziale dato che non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesse parti dinanzi ad un giudice diverso, da tuttavia luogo al giudicato formale, il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione di competenza davanti al giudice dello stesso processo (Cass. 14.11.03 n. 17248).

Deve, pertanto, essere ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, deve essere accolto il ricorso, fissando la competenza del giudice del lavoro di Genova per la controversia oggetto dell’impugnazione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza nel rapporto Princess Cruises-Fincantieri. Nulla deve, invece, statuirsi nei confronti delle altre parti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Genova; condanna Fincantieri s.p.a. alle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Nulla per le spese nei confronti delle altre parti.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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