Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2775 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 05/02/2021), n.2775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

C.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a

margine del controricorso, dagli Avv.ti Riccardo Vianello, del Foro

di Venezia, e Roberto Masiani, che hanno indicato recapito Pec, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, alla piazza

Adriana n. 5 in Roma;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza n. 43, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Venezia-Mestre il 27.3.2013, e pubblicata il 21.5.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 29.3.2007, e regolarmente notificato al contribuente, a C.F. erano notificati dall’Agenzia delle Entrate gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) (Irpef, Irap), n. (OMISSIS) (Irpef, Irap) e n. (OMISSIS) (Irpef, Irap), per un ammontare di Euro 215.842,00 in relazione all’anno 2003, di Euro 179.869,00 in riferimento all’anno 2004, e di Euro 134.320,00 in ordine all’anno 2005. Le verifiche della Guardia di Finanza avevano tratto origine da una indagine penale svolta nei confronti della Srl Unite, “che risultava avere commercializzato carte telefoniche senza contabilizzare le operazioni” (sent. CTR, p. II). In un database estratto da un computer della società era emersa la contabilità delle operazioni “in nero” e, tra i contraenti, l’Amministrazione finanziaria riteneva di poter identificare pure l’odierno contoricorrente.

Fabio C. impugnava i tre avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia contestando, tra l’altro: la mancata allegazione del database originale, essendo stato fornito solo un estratto parziale dei dati; il difetto di autorizzazione del P.M. all’utilizzazione degli atti acquisiti in sede penale; la riconducibilità alla sua persona di quanto riferito in atti ad un generico: ” F.”. La CTP, riuniti i tre ricorsi proposti dal contribuente, li accoglieva, ritenendo che l’Agenzia delle Entrate non avesse raccolto sufficienti indizi di responsabilità nei confronti di C.F..

L’Ente impositore impugnava la decisione sfavorevole conseguita in primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che confermava le valutazioni espresse, e la decisione adottata, dai giudici di primo grado.

Avverso la decisione assunta dalla CTR del Veneto ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso C.F., che ha pure introdotto ricorso incidentale, articolato su tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – L’Ente impositore con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, contesta la nullità della sentenza per essere fondata su una motivazione meramente apparente, e comunque per la violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo pronunciato su un motivo di ricorso, relativo alle dichiarazioni rilasciate da un ex dipendente della Unitel Srl.

1.2. – Con il primo motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, u.c., per non avere l’Amministrazione finanziaria portato a conoscenza del contribuente atti decisivi, come l’accertamento compiuto nei confronti della Unitel Srl.

1.3. – Mediante il secondo strumento di impugnazione incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il controricorrente censura la nullità della sentenza per essere fondata su atti non allegati e decisivi, con particolare riferimento all’autorizzazione del P.M. all’utilizzazione degli atti acquisiti in sede penale, richiesta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52.

1.4. – Con il suo terzo strumento di gravame incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’impugnante critica la nullità della sentenza della CTR in conseguenza dell’intervenuta violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi il giudice dell’appello pronunciato sulla inesistenza, e comunque nullità, della notificazione degli avvisi di accertamento.

2.1. – L’Amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata per essere la CTR incorsa nella nullità della sentenza, avendo adottato una motivazione meramente apparente, limitandosi a riprodurre la decisione di primo grado senza offrire una propria valutazione delle allegazioni e prove fornite, e comunque per non aver pronunciato su un “motivo di ricorso”, relativo alle dichiarazioni rilasciate da un ex dipendente della Unitel Srl.

Sembra innanzitutto opportuno ricordare che il rinvenimento di una contabilità informale da parte dei verificatori, estratta da un data base (ma anche da un brogliaccio, da agende-calendario, da block notes o tabulati, e simili) costituisce un indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale della società cedente. Il principio è stato espresso da questa Corte di legittimità, ad esempio, statuendo che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza ai fini della formazione del proprio convincimento e la “contabilità in nero”, costituita da documenti informatici (cosiddetti “files”), estrapolati dai computers nella disponibilità dell’imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, legittimamente valutabile, in relazione all’esistenza di operazioni non contabilizzate. Ne deriva che tali documenti informatici non possono essere ritenuti dal giudice, di per sè, probatoriamente irrilevanti, senza che a tale conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni da essi promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente”, Cass. Sez. V, 3.10.2014, n. 20902. Nel caso di specie il data base esaminato apparteneva alla società Unitel Srl, e riportava, tra le altre, le operazioni commerciali non dichiarate che sono in contestazione in questo giudizio, indicate come poste in essere con tal F.. Che l’odierno controricorrente si chiami F., ed avesse rapporti commerciali di fornitura da parte della Unitel Srl, negli anni interessati dall’accertamento tributario, sono dati incontestati. L’identificazione del tal F. con C.F. dipende dalle specifiche dichiarazioni rese da un ex dipendente della Unitel, raccolte dalla Guardia di Finanza. Queste dichiarazioni sono state allegate ai propri scritti difensivi dall’Ente impositore, che le riporta anche nel suo ricorso per cassazione. Alla domanda: “A chi riferiscesi con esattezza il cliente identificato con la descrizione ” F.”? L’importo totale riportato nella maschera SITUAZIONE DEL CLIENTE-FORNITORE in corrispondenza del campo “IMPORTO” a cosa riferiscesi?”, l’ex dipendente della Unitel Sri rispondeva: “La descrizione di che parlasi sta per il sig. C.F. i cui estremi sono rinvenibili dalla contabilità ufficiale. L’importo indicato rappresenta il totale delle bollette di vendita in nero allo stesso” (ric., p. XI, che richiama SIT, all. 2 all’atto di costituzione in primo grado, a sua volta richiamate in quest’ultimo atto a p. 7).

La CTR non provvede ad esaminare le dichiarazioni rese dal terzo informato sui fatti, non spiega perchè ritenga che le stesse non siano rilevanti ai fini dell’identificazione del tal F., ma le svaluta proponendo l’unico argomento secondo cui non ci sarebbero riscontri relativi alla elevata capacità economica del contribuente, che invece dovrebbe affermarsi in considerazione degli intensi scambi commerciali in questione. Quale sarebbe la reale capacità economica del contribuente la CTR, però, non lo dice, e tantomeno indica quale sia l’eventuale fonte, proponendo in conseguenza una mera congettura. In proposito è stato già chiarito che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione)”, Cass. Sez. U, 3.11.2016, n. 22232.

Il motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria appare quindi fondato e deve perciò essere accolto.

2.2. – Mediante il suo primo motivo di ricorso incidentale, il contribuente contesta la decisione adottata dalla CTR per non aver rilevato il vizio dipendente dal non avere l’Amministrazione finanziaria portato a conoscenza del contribuente atti decisivi, come l’accertamento compiuto nei confronti della Unitel Srl. In proposito la CTR ha dato atto che il C. aveva domandato pronunciarsi “l’annullamento degli avvisi di accertamento per mancata allegazione della database rinvenuta presso la sede della società Unitel”. I giudici dell’appello hanno replicato osservando: “Si ricorda che la Guardia di Finanza ha eseguito la stampa del suddetto documento informatico e che l’Agenzia ha allegato agli avvisi il documento su carta prodotto dalla stampa… anche questa Commissione ritiene che la lettura abbia consentito al contribuente di conoscere compiutamente i fatti che gli erano contestati… le stesse parole… appaiono impresse su un supporto diverso” (sent. CTR, p. V). La motivazione adottata dalla CTR appare comprensibile e completa, e non merita censure. Il C. lamenta pure di non essere stato portato a conoscenza delle modalità delle indagini svolte dalla GdF nei confronti della Unitel e dei relativi verbali. Sembra allora opportuno evidenziare che non tutti gli atti di indagine posti in essere dalla Polizia Giudiziaria nei confronti di terzi devono essere portati a conoscenza del contribuente, sebbene egli ritenga di avervi interesse, ma solo quelli che lo riguardano, perchè posti a fondamento di contestazioni elevate nei suoi confronti, dalle quali deve essere posto in condizione di potersi compiutamente difendere. Il contribuente che lamenti la lesione del suo diritto di difesa in conseguenza dell’omessa conoscenza di atti di indagine, invero, deve specificare in che cosa siano consistite le violazioni poste in essere a suo danno, precisando quale dato per lui rilevante non sia stato portato a sua conoscenza, oppure in qual modo eventuali irregolarità nell’acquisizione dei dati nei confronti del terzo abbiano potuto nuocere alla sua difesa (cfr., anche, punto 2.3).

Il motivo di controricorso appare quindi infondato, e deve essere respinto.

2.3. – Con il suo secondo motivo di ricorso incidentale il controricorrente censura la nullità della sentenza adottata dalla CTR per essere fondata su atti non allegati e decisivi, con particolare riferimento all’autorizzazione del P.M. all’utilizzazione degli atti acquisiti in sede penale.

In proposito occorre confermare il condivisibile orientamento espresso da questa Corte di legittimità secondo cui “in tema di accertamenti tributari, l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria degli atti d’indagine penale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, comma 1, è posta a garanzia e salvaguardia della riservatezza delle indagini e non già a tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento penale o di terzi, sicchè finanche la sua mancanza non è preclusiva dell’utilizzabilità ai fini dell’accertamento tributario dei dati trasmessi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva negato qualsiasi rilievo alla autorizzazione rilasciata dall’Autorità giudiziaria in quanto priva di motivazione)”, Cass. sez. VI-V, 28.9.2017, n. 22788.

Il secondo motivo di ricorso incidentale risulta pertanto infondato, e deve essere respinto.

2.4. – Con il suo terzo strumento di gravame incidentale, l’impugnante contesta ancora la nullità della sentenza della CTR, in conseguenza dell’intervenuta violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi il giudice dell’appello pronunciato sulla inesistenza e comunque nullità della notificazione degli avvisi di accertamento.

Il motivo di censura appare mal proposto. Il ricorrente incidentale, infatti, non illustra in qual modo abbia introdotto la propria critica – con particolare riferimento al giudizio di appello, rinvenendosi solo un generico riferimento a quanto si afferma contenuto nel terzo motivo di ricorso incidentale, ma senza riportare la censura, neppure in sintesi (ric. Inc., p. 25) – quando e con quali formule, e come l’abbia diligentemente coltivata, in modo da consentire a questa Corte di legittimità di adempiere al proprio compito di controllare la tempestività e congruità delle contestazioni proposte dalle parti, ancor prima di procedere a stimarne la decisività.

Il terzo motivo di ricorso incidentale deve quindi essere dichiarato inammissibile.

In definitiva il ricorso principale, introdotto dall’Agenzia delle Entrate, deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Il ricorso incidentale deve invece essere respinto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, in diversa composizione, provvederà alla rinnovazione del giudizio nel rispetto dei principi innanzi esposti, e disciplinerà anche le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.

Rigetta il ricorso incidentale.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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