Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2775 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2775 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORD INANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14275-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONAI,E DEI LA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO,
CLEMENTINA PUHA;

– ricorrente contro
DEGLI ESPOSTI DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA NI(.20TERA 29, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
PIRANI, rappresentata e difesa dagli avvocati CINZIA GORDINI,
TEA POLI;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 05/02/2018

nonché contro
GARGANO GRAZIA PIA;

intimata

avverso la sentenza n. 805/2015 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA
SPENA.

Ric. 2016 n. 14275 sez. ML – ud. 06-12-2017
-2-

BOLOGNA, depositata il 10/12/2015;

PROC. nr . 14275/2017 RG

RILEVATO

1.che la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 luglio-10
dicembre 2015 nr. 805, respingeva il gravame proposto dall’INPS avverso
la sentenza del Tribunale della stessa sede (nr. 674/2013) che, previa
declaratoria dello stato di invalidità di DANIELA DEGLI ESPOSTI in misura
superiore al 74%, ha dichiarato che la predetta si trovava nelle condizioni

comma 3 legge n. 388 del 2000;

2.che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’Inps,
affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’ intimata con controricorso;

3. che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;

4. che la controricorrente ha depositato memoria
CONSIDERATO

1.che con l’ unico motivo l’Istituto ricorrente, denunciando ai sensi
dell’articolo 360, n. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art.
80, comma tre, della legge 23.12.2000 n. 388, dell’art. 8 della legge n.
533/73 e dell’art. 100 cod.proc.civ., ha dedotto che la parte ricorrente non
aveva presentato una domanda amministrativa avente ad oggetto
l’accertamento del diritto a pensione, con conseguente inammissibilità
dell’azione giudiziaria promossa per l’attribuzione dell’accredito figurativo ex
lege

n. 388 del 2000, articolo 80. L’accertamento richiesto era relativo,

infatti, ad un presupposto di fatto, che rappresentava solo un elemento
frazionario del diritto (alla pensione);

2. che la norma oggetto di giudizio prevede l’accredito in favore dei
lavoratori

invalidi civili con percentuale superiore al 74% (o ad essi

assimilati dallo stesso articolo ) e dei lavoratori sordomuti di due mesi di
contributi figurativi per ogni anno effettivamente lavorato, fino ad un
massimo di 5 anni di contributi figurativi, utili ai fini della dell’anzianità
contributiva e dell’anzianità assicurativa per il diritto a pensione.

3. che con il motivo l’INPS non contesta la esistenza della domanda
amministrativa per il riconoscimento del suddetto beneficio — (eventualità

1

per avere diritto alla maggiorazione contributiva di cui all’articolo 80,

PROC. nr . 14275/2017 RG

dalla

quale pure conseguirebbe la improponibilità della domanda

giudiziaria) — ma più radicalmente sostiene che l’interesse ad agire per il
riconoscimento dell’accredito figurativo ex articolo 80 legge 388/2000
nasca solo all’esito della presentazione da parte dell’assicurato della
domanda di pensione.

4. che il motivo sottende la questione della configurabilità nei casi di

alla misura del diritto a pensione di un autonomo diritto avente ad oggetto
la posizione assicurativa, tale da sostanziare l’interesse alla relativa azione
di accertamento o— piuttosto— di una fattispecie di fatto, frazionaria
rispetto al diritto a pensione, non autonomamente accertabile in giudizio;

5. che questa Corte si ormai attestata nel primo senso in merito al
beneficio della supervalutazione contributiva derivante dalla esposizione ad
amianto— ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257— configurato come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione
(ex plurimis, Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2015, n. 2351)

6. che non consta una chiara enunciazione di principio in relazione alla
contribuzione figurativa di cui al predetto articolo 80 legge 388/2000.
Nell’arresto di Cassazione, sez. VI 5.5.2016 nr. 9013 si è ritenuta
inammissibile la domanda giudiziaria ex articolo 80 citato, accogliendo il
ricorso dell’INPS, con il quale si rappresentava «che l’originaria ricorrente
aveva chiesto in sede amministrativa il riconoscimento della propria
condizione di invalidità ai fini dell’attribuzione dell’accredito figurativo ex L.
n. 388 del 2000 ma non aveva presentato una domanda avente ad oggetto
l’accertamento del diritto a tale beneficio». La pronunzia

richiama il

precedente di Cass. sez. VI, 4/02/2015 n. 2011, relativo a fattispecie
identica, nel quale questa Corte ha affermato la necessità della domanda
amministrativa all’Inps del

«beneficio» —( e la inammissibilità

dell’accertamento dell’esistenza di un grado di invalidità superiore al 74%,
costituente soltanto uno dei presupposti di fatto del diritto alla
maggiorazione)— senza assumere

posizione circa la necessità della

presentazione della domanda di pensione.

i\

2

esclusiva funzionalità di un beneficio contributivo al conseguimento e/o

PROC. nr . 14275/2017 RG

4. che, pertanto, non ricorrendo le ipotesi previste all’articolo 375,
primo comma numeri 1 e 5 cod. proc. civ., la causa va rimessa alla pubblica
udienza ai sensi dell’articolo 380 bis u.c. cod. proc. civ. ;

PQM
La Corte ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con
il rito camerale ex art. 380 bis cpc dispone la trasmissione degli atti alla

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 6_1

(

17

RESIDENTE

sezione quarta per la trattazione alla pubblica udienza

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