Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27749 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 31/10/2018), n.27749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15628/2018 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati OTTAVIO PANNONE, ROCCO BARBATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 34533/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con decreto del 7 maggio 2018 il Tribunale Di Napoli, sezione specializzata per la protezione internazionale, ha respinto la domanda di A.P. volta al riconoscimento dello status di rifugiato e quella di protezione sussidiaria, neppure riconoscendogli la protezione umanitaria.

Ha ritenuto il Tribunale che non occorresse fissare l’udienza di comparizione delle parti, richiesta dal ricorrente, essendo sufficiente l’acquisizione della “documentazione cartacea contenente il verbale sottoscritto del colloquio dell’interessato. Ha ritenuto, altresì, che la narrazione degli eventi che, secondo A.P., avevano determinato la sua fuga dal paese di origine, il (OMISSIS) (città di (OMISSIS)), era “sfornita di elementi di prova legati alla sua situazione personale, pur non “presentando problemi di credibilità” e che la stessa non conteneva episodi che “possano ragionevolmente esporlo” al rischio di morte o di “subire trattamenti inumani o degradanti”.

2.- Per la cassazione del decreto A.P. ha proposto ricorso per quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività nel presente grado di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Il ricorso denunzia i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo è intestato “nullità del decreto per lesione del contraddittorio e del correlato diritto di difesa – violazione degli artt. 737 e 738 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, commi 10 e 11, artt. 101 e 128 c.p.c., art. 3 Cost. , art. 111 Cost., comma 2 e art. 24 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Il secondo motivo è intestato “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 8, nonchè degli artt. 112 e 116 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – omessa o quanto meno insufficiente motivazione circa un punto decisivo”.

Il terzo motivo è rubricato “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c. e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,- motivazione contraddittoria circa un fatto decisivo”.

Il quarto motivo è rubricato “violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34, nonchè dell’art. 10 e degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto”.

4.- I primi due motivi, che per il loro collegamento, vanno trattati in modo congiunto, sono fondati.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio” (cfr., tra le più recenti, Cass., 5 luglio 2018, n. 17717; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24100).

Il Tribunale ha quindi errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione.

5.- Il terzo e il quarto motivo di ricorso restano assorbiti.

6.- In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso. Di conseguenza, va rinviata la controversa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione di udienza, liquidando altresì le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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