Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27749 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27749 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

– Nullità –

SENTENZA

Configurabilità
– Fondamento

sul ricorso 29703-2007 proposto da:
Conseguenze

BOLLETTA GIANCARLO, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 11/12/2013

ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 38, presso lo studio R.G.N. 29703/2007
dell’avvocato SABBADINI GIANCARLO, che lo rappr esenta cr°n 2:7-Utg
e difende unitamente all’avvocato ARESTA PIETRO Rep. (G5-6
Ud. 25/09/2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1722

SALTAMARTINI OLIMPIA
SALTAMARTINI

LUCIO

in qualita’
(gia

erede

di erede di
universale

di

titolare dell’Azienda

SALTAMARTINI LIDO nonche’

1

PU

SALTAMARTINI L. e RUTTJEROTT O.), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo
studio dell’avvocato CARLEVARIS CARLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GNEMMI
PAOLO giusta procura speciale notarile del Dott.

199004;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 477/2006 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 30/09/2006 R.G.N. 1262/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

Notaio ROBERTO STACCO in Ancona del 7/07/2010 rep. n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30/9/2006 la Corte d’Appello di Ancona
dichiarava inammissibile il gravame principale del sig.
Giancarlo Bolletta e inefficace quello incidentale del sig.
Lucio Saltamartini, interposti nei confronti della pronunzia

proposta di pagamento di somme asseritamente spettantegli e di
risarcimento di lamentati danni in conseguenza di eseguiti
lavori di ristrutturazione di fabbricato e di mancata
concessione di immobile promessogli in comodato. Rigettava
altresì la domanda di risarcimento danni dal secondo spiegata in
via riconvenzionale.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il
Bolletta propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2
motivi, illustrati da memoria.
Resiste la sig. Olimpia Saltamartini, successore del contro
ricorrente defunto padre Lucio.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 0 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 300, 330 c.p.c., <>.
Con il 2 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 156, 160, 164 c.p.c., <>.
Si duole che erroneamente la corte di merito abbia nel caso
ritenuto inesistente la notificazione dell’atto di appello

3

Trib. Ancona 12/10/2004 di rigetto della domanda dal primo

effettuata <> presso il difensore domiciliatario di
quest’ultimo, giacché si è nel caso «venuti a conoscenza del
decesso del convenuto poco prima della proposizione dell’appello
e … non si era in grado di conoscere chi fossero gli eredi

Lamenta che la giurisprudenza di legittimità ha invero
ritenuto l’art. 330, 2 ° co., c.p.c. applicabile anche
all’ipotesi in cui come nella specie <>.
Si duole che erroneamente la corte di merito abbia ritenuto
la notificazione dell’atto di appello, effettuata agli eredi
collettivamente ed impersonalmente presso il difensore
costituito della parte defunta, non sanata dall’avvenuta
tempestiva costituzione in giudizio dell’erede universale del de
cui us.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito
indicati.
Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo
di affermare, qualora uno degli eventi idonei a determinare
l’interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio
di primo grado e tale evento non venga dichiarato né notificato
dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma
dell’art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere,

4

perché l’evento si era verificato da troppo poco tempo>>.

ai sensi dell’art. 328 c.p.c. comunque instaurato da e contro i
soggetti effettivamente legittimati (v. Cass., Sez. Un.,
28/7/2005, n. 15783), da tale norma desumendosi la volontà del
legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle
variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini

parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la
pubblicazione della sentenza e quello intervenuto durante la
fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato ( cfr.,
da ultimo, Cass., 26/7/2013, n. 18128; Cass., 13/5/2011, n.
10649 ).
Il principio in base al quale l’impugnazione deve essere
indirizzata nei confronti del nuovo soggetto effettivamente
legittimato, subordinatamente alla conoscenza o alla
conoscibilità dell’evento, si è ritenuto applicabile anche ai
processi come nella specie ( essendo stata la notificazione
della citazione introduttiva del giudizio di I grado notificata
il 20/4/1989, stante quanto emergente dall’impugnata sentenza )
pendenti alla data del 30 aprile 1995 ( rispetto ai quali non
opera la possibilità di sanatoria dell’eventuale errore
incolpevole nell’individuazione del soggetto nei cui confronti
il potere di impugnazione deve essere esercitato, offerta dal
nuovo testo dell’art. 164 c.p.c., come sostituito dalla L. n.
353 del 1990, nella parte in cui consente la rinnovazione, con
efficacia

ex nunc,

della citazione -e dell’impugnazione- in

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della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena

relazione alle nullità riferibili all’art. 163, l ° co. nn. 1 e
2, c.p.c. ) ( v. Cass., Sez. Un., 28/7/2005, n. 15783 ).
Si è per altro verso da questa Corte ormai da tempo posto in
rilievo che la morte della parte (la quale, ove si verifichi nel
corso del giudizio di merito e cioè fra il momento della

discussione, ha effetto interruttivo del processo solo in caso
di dichiarazione dell’evento da parte del procuratore) comporta,
se intervenuta in pendenza del termine per impugnare la
sentenza, anche quando quest’ultima non sia stata notificata,

la

necessità della notificazione dell’impugnazione agli eredi della
parte deceduta, che può essere effettuata collettivamente e
impersonalmente presso il procuratore costituito per la parte
defunta nel pregresso grado del giudizio, senza che ciò si
ricolleghi ad una ultrattività della procura da detta parte
conferita, in quanto tale possibilità ha rilievo sotto il
profilo della mera localizzazione dell’attività notificatoria
(cfr. Cass., 9/7/1992, n. 8347). E che laddove ciò non avvenga,
si verifica una nullità dell’impugnazione suscettibile di
sanatoria ex art. 164 c.p.c. ( con effetto, nel testo anteriore
alla modifica di cui alla L. n. 353 del 1990, esclusivamente ex
nunc )

per effetto della costituzione degli eredi, sempre che

questa avvenga quando non è ancora maturato il termine annuale
d’impugnazione ( Cfr. Cass., Sez. Un., 19/12/1996, n. 11394 ).
In mancanza di una specifica ed organica disciplina in tema
di legittimazione passiva all’impugnazione in caso di decesso

6

costituzione e quello della chiusura dell’udienza di

della parte che ne è ( anche solo potenziale ) destinataria,
argomentando dal combinato disposto di cui agli artt. 330, 328,
325, e 299 c.p.c. si è dalla giurisprudenza di legittimità
ulteriormente sottolineato che in caso di morte della parte dopo

muoia dopo la pubblicazione della sentenza,

l’impugnazione, pure

in

notificazione della

assenza (

sentenza,

come nella specie ) di

può essere notificata ( oltre che personalmente agli

eredi, anche ) agli eredi collettivamente ed impersonalmente
nell’ultimo domicilio del defunto ( v. Cass., 4/7/2007, n.
15123. V. altresì Cass., 6/2/2007, n. 2598 ).
Interpretazione successivamente avallata dalle Sezioni Unite
di questa Corte, che a componimento di insorto contrasto
interpretativo sono pervenute ad affermare il principio secondo
cui l’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte
della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere4
rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il
decesso è avvenuto sia dall’eventuale ignoranza -anche se
incolpevole- dell’evento da parte del soccombente, altresì
precisando che detta notifica ( che può sempre essere effettuata
personalmente ai singoli eredi ) può anche essere rivolta agli
eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l’anno
dalla pubblicazione ( comprensivo dell’eventuale periodo di
sospensione feriale ), nell’ultimo domicilio della parte defunta
ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della
parte deceduta dopo l’avvenuta notificazione, nei luoghi di cui

7

la chiusura dell’istruzione, e quindi anche qualora la parte

all’art. 330, 1 ° co., c.p.c. ( v. Cass., Sez. Un., 18/6/2010, n.
14699 ).
Nel porre in rilevo che la particolarità di tale soluzione
concerne il profilo del

luogo,

le Sezioni Unite l’hanno

ravvisata maggiormente rispondente al contemperamento della

lettura globale e sistematica della normativa di riferimento
avuto riguardo all’esigenza di agevolare e rendere più sollecito
il diritto di impugnativa; di tutelare il diritto di difesa; di
garantire il rispetto del principio del contraddittorio; di
contemperare -in modo corretto e coerente- i contrapposti
interessi in gioco.
Rispetto a quella personale di ciascun erede, la citazione
collettiva ed impersonale comporta infatti, hanno sottolineato
le Sezioni Unite, un’evidente facilitazione per l’impugnante,
consentendogli di proseguire nel giudizio senza la necessità di
individuare personalmente gli eredi della parte defunta, a tale
stregua evitandogli di effettuare indagini ( spesso lunghe e
complesse ) volte all’esatta individuazione degli eredi,
ritenendo spettare all’erede rendere palese la sua qualità,
costituendosi nel giudizio instaurato dall’impugnante.
L’individuazione del luogo di notifica nell’ultimo domicilio
del defunto ( che coincide con il luogo di apertura della
successione ) fornisce d’altro canto, si è ulteriormente
evidenziato, adeguata tutela all’esigenza che gli eredi vengano
a conoscenza della proposta impugnazione, risultando a tale

8

lettera della norma con la relativa ragione, espressione della

stregua non configurabile una lesione del diritto di difesa dei
successori della parte deceduta, che diversamente potrebbero non
venire

a

conoscenza

procuratore del

delle

notificazioni

de cuius,

effettuate

al

e risentire quindi effetti

pregiudizievoli in caso di mancata informazione da parte di

Nel sottolineare che la giurisprudenza di legittimità è,
diversamente da quanto sostenuto dall’odierno controricorrente
nei suoi scritti difensivi, da tempo prevalentemente orientata
nel senso della possibilità della sanatoria

ex tunc in ipotesi

di vizio riguardante non già l’individuazione del soggetto
passivo dell’impugnazione bensì del luogo di notificazione
(presso uno dei luoghi di cui all’art. 330, 1 0 co., c.p.c., e
non presso il domicilio del defunto), le Sezioni Unite hanno
quindi nell’occasione ritenuto che la notifica del ricorso
effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi della
defunta parte vittoriosa del giudizio di appello eseguita non
già nel domicilio del defunto bensì presso il procuratore
domiciliatario del de cuius costituito nel giudizio di merito è
meramente nulla, e non già inesistente ( v. Cass., Sez. Un.,
18/6/2010, n. 14699 ).
Trattasi infatti di ipotesi in cui la notificazione risulta
effettuata in luogo senz’altro diverso da quello stabilito dal
codice di rito ma che non può invero dirsi del tutto privo di
collegamento con il destinatario della notificazione ( cfr.
Cass., 3/6/2013, n. 13960; Cass., 12/4/2006, n. 8608; Cass.,

9

costui al riguardo ( v. Cass., Sez. Un., 18/6/2010, n. 14699 ).

26/9/2000, n. 12817; Cass., 11/10/1999, n. 11360. E già Cass.,
2/5/1977, n. 1670; Cass., 25/2/1976, n. 616 ). A

fortiori

allorquando la notificazione dell’atto avvenga presso lo studio
del difensore domiciliatario del defunto, che difensore
domiciliatario invero sia ( o divenga ), come appunto nella

La costituzione in giudizio di quest’ultimo comporta allora
la sanatoria della notificazione dell’impugnazione ( anche ) nei
suoi confronti come sopra proposta che, in quanto effettuata
impersonalmente e collettivamente agli eredi della parte
vittoriosa presso il procuratore domiciliatario del

de cuius

costituito nel giudizio di primo grado anziché presso l’ultimo
domicilio ex art. 43 c.c. ( diverso da quello eletto ai fini
processuali ) del defunto, è a tale stregua (non già inesistente
ma) nulla.
Risponde d’altro canto a principio da tempo affermato da
questa Corte che la notificazione dell’impugnazione effettuata
in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un
astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità
della notifica, sanata con effetto

ex tunc per raggiungimento

dello scopo mediante ( rinnovazione o ) costituzione in
giudizio dell’intimato, anche se effettuata al solo fine di
eccepire la nullità (cfr., in particolare, anche se relativa a
differente ipotesi, Cass., 11/6/2007, n. 13667. E già la citata
Cass., Sez. Un., 19/12/1996, n. 11394).

10

specie, anche dell’erede destinatario della notificazione.

Emerge con tutta evidenza come questa Corte abbia in
argomento finalmente privilegiato interpretazioni non meramente
formalistiche, pervenendo a restringere il più possibile l’area
dell’inesistenza della notificazione, con corrispondente
estensione delle ipotesi di relativa nullità suscettibile di

Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero
disatteso i suindicati principi.
In particolare, là dove ha posto a base della declaratoria
di inammissibilità dell’appello ( e di conseguentemente
inefficacia del gravame incidentale ) la ritenuta inesistenza
della notificazione dell’atto di gravame di merito dall’allora
appellante ed odierno ricorrente Bolletta effettuata, senza che
la sentenza del giudice di prime cure gli fosse stata
notificata, collettivamente ed impersonalmente agli eredi del
Lido Saltamartini, deceduto all’esito della pubblicazione della
sentenza di I grado, presso lo studio dell’avv. Antonio Mastri
in Ancona, Corso Garibaldi n. 124, ove il defunto aveva eletto
domicilio. E ciò nonostante l’avvenuta costituzione in tale
grado di giudizio del sig. Lucio Saltamartini, in qualità di
erede universale del Lido Saltamartini, con comparsa di
costituzione e risposta con la quale si è difeso nel merito
chiedendo il rigetto del gravame interposo dal Bolletta e ha
spiegato appello incidentale.
Nella parte in cui a fondamento dell’adottata decisione ha
affermato che «la conoscenza dell’avvenuto decesso della

11

sanatoria.

controparte prima

della notificazione della sentenza impugnata

in nessun caso avrebbe potuto consentire all’appellante di
avvalersi della speciale notificazione nei confronti degli eredi
collettivamente e impersonalmente presso il difensore costituito
della parte defunta>>, ritenendo altresì non «meritevole di

giurisprudenza della Suprema Corte ed invocata da controparte
secondo cui la notificazione dell’impugnazione potrebbe essere
effettuata validamente agli eredi in forma collettiva e
impersonale anche nel caso in cui l’evento della morte colpisca
la parte originaria prima della notificazione della sentenza che
s’intende impugnare>>.
Là dove, ancora, ha negato rilievo all’«esigenza di
agevolare l’esercizio del diritto di impugnazione dal momento
che il processo di gravame potrebbe avere un corso più sollecito
solo quando la notifica dell’atto di impugnazione sia fatta
personalmente ai singoli eredi della parte vittoriosa, perché
solo in tal caso si eliminerebbe ogni contestazione in ordine
all’individuazione dei convenuti nel giudizio di impugnazione>>.
Nella parte in cui ha infine ritenuto <>, in ossequio ad
orientamento interpretativo ravvisato costituire <>.

12

consenso l’affermazione, periodicamente raffiorante nella

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione

el3

con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona che, in
diversa composizione, facendo applicazione dei suindicati
disattesi principi procederà a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e
rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla
Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.

Roma, 25/9/2013

del giudizio di cassazione.

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