Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27748 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27748 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 25463-2016 proposto da:
DEGNOVIVO ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ATTILIO REGOLO, 12/D, presso lo studio dell’avvocato
ITALO CASTALDI, rappresentato e difeso dagli avvocati ARTURO
MESSERE, FERDINANDO MASSARELLA;

– ricorrente contro
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA PARIGI,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE DE RUBERTIS,
MARIA CONCETTA FIMIANI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/11/2017

avverso la sentenza n. 202/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 21/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso affidato a tre motivi, Alfredo

Campobasso, in data 21 luglio 2016, che dichiarava inammissibile ai
sensi dell’art. 345 c.p.c. — e quindi respinto — l’appello da esso
proposto avverso la sentenza del Tribunale della medesima Città che, a
sua volta, ne aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per
responsabilità precontrattuale rivolta contro l’Istituto Autonomo Case
Popolari della Provincia di Campobasso, sul presupposto della
mancata stipula del contratto di vendita di immobile dovuta a
ingiustificato recesso dalle trattative, in stato avanzato, dello stesso
IACP;
che la Corte territoriale osservava che in grado di appello il
Degnovivo aveva proposto domande nuove — e quindi inammissibili ai
sensi dell’art. 345 c.p.c. — giacché presupponenti la conclusione del
contratto di vendita immobiliare, con conseguente richiesta di
accertamento della responsabilità contrattuale dell’Istituto, “previa
declaratoria della effettiva stipula della compravendita”;
che resiste con controricorso l’Istituto Autonomo Case Popolari
della Provincia di Campobasso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata ai difensori di entrambe le parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.

Ric. 2016 n. 25463 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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Degnovivo ha impugnato la sentenza della Corte di appello di

Considerato che, con il primo mezzo, è denunciata, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1362 c.c. e del principio di conservazione della
domanda, avendo la Corte territoriale erroneamente mancato di
considerare che l’espressione “formalizzare”, rivolta alla vendita, non

come conclusione della vendita stessa;
che, con il secondo mezzo, è dedotto, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., “vizio logico-giuridico,
contraddittorietà, error in procedendo”, per aver la Corte, da un lato,
ritenuto che l’appellante avesse assunto l’avvenuta conclusione del
contratto di vendita e, dall’altro, avesse fatto valere la mancata stipula
del rogito notarile;
che, con il terzo mezzo, è prospettata, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.
345 c.p.c. per aver errato la Corte di appello nel ritenere nuova la
domanda proposta in appello, essendosi esso Degnovivo sempre
lamentato della mancata stipula del rogito notatile;
che i motivi — da scrutinarsi congiuntamente — sono
inammissibili, giacché – premesso il principio (affermato già in epoca
risalente: Cass. n. 749/1976, Cass. n. 5371/1987, Cass. n. 2544/1994)
della diversità di causa petendi e petitum tra domanda di responsabilità
precontrattuale e quella fondata sulla responsabilità contrattuale, tale
che il relativo mutamento in appello ne comporta l’inammissibilità ex
art. 345 c.p.c. – va evidenziato, nella concretezza della presente
controversia, che il ricorrente (prima ancora di indicare gli atti
processuali su cui si fonda il ricorso) omette ogni specifico riferimento
contenutistico volto ad evidenziare – compiutamente, in modo
intelligibile e conferente rispetto all’attuale impugnazione — quali
Ric. 2016 n. 25463 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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era tale, anche in base alla lettura dell’atto di citazione, da intendersi

fossero non solo le allegazioni e le conclusioni di primo grado, ma
soprattutto quelle veicolate in sede di gravame, limitandosi a
richiamare stralci del tutto contestualizzati e assolutamente insufficienti
degli atti processuali rilevanti, tanto da non consentire a questa Corte
di operare quale giudice del “fatto processuale” e verificare ex actis la

8077/2012). Ciò tanto più considerando che dette specificazioni si
rendevano ancor più necessarie nella specie, posto che la sentenza
impugnata riporta ampiamente le conclusioni svolte dall’appellante,
nonché sintetizza in modo intelligibile i contenuti degli atti processuali
all’uopo rilevanti, così da porre in risalto essa stessa la diversità palese
delle allegazioni e delle pretese svolte in secondo grado rispetto al
primo; impianto motivazionale che, dunque, non è affatto contrastato
in modo idoneo dalle deduzioni del ricorso (che, pertanto, ove
confezionato in modo rituale, sarebbe stato comunque manifestamente
infondato);
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come
liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55
del 2014.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore
della parte controricorrente, in euro 5.600,00, per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli csborsi liquidati in
curo 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

Ric. 2016 n. 25463 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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corrispondenza con quanto dedotto in ricorso (cfr. Cass., S.U., n.

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 19 settembre

2017.

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