Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27746 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 31/10/2018), n.27746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2302-2018 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE

D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA MANNIAS, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

PREFETTURA DI ROMA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, MINISTERO

DELL’INTERNO (OMISSIS), QUESTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 115/2017 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositato il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 3.01.2017, D.S., cittadino (OMISSIS), impugnava il decreto di espulsione e l’ordine di allontanamento emessi dal Prefetto di Roma e notificatigli il 21.12.2016, deducendone: la nullità per omessa attestazione di conformità all’originale, l’omessa valutazione della ricorrenza delle cause di inespellibilità, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’espulsione, la mancata informazione sulla possibilità di chiedere un termine per la partenza volontaria. il Giudice di Pace adito rigettava il ricorso, con decreto in data 13.12.2017, avverso il quale ricorre D.S., denunciando: a) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18; b) la nullità del provvedimento, per violazione dell’art. 135 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.; c) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; d) la nullità del provvedimento e del procedimento, in relazione all’art. 182 c.p.c. e al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 6. Il Ministero non ha depositato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il secondo motivo, che va esaminato con priorità, perchè attiene alla validità del provvedimento impugnato, è fondato: con l’anodina affermazione secondo cui “le motivazioni poste a sostegno del ricorso non legittimano l’adozione di un provvedimento di accoglimento poichè infondate in fatto e in diritto”, il GdiP è totalmente venuto meno, proprio come gli imputa il ricorrente, al dovere di motivare le ragioni del rigetto del ricorso, ed ha emesso un provvedimento giurisdizionale carente del requisito essenziale che è costituito dalla motivazione.

3. L’analisi degli altri motivi di ricorso resta assorbita, dovendo il decreto esser cassato con rinvio, anche per le spese, per un nuovo esame al GdiP di Roma) in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, al GdiP di Roma in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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