Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27746 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 29/10/2019), n.27746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19055-2018 proposto da:

C.A., titolare dell’omonima azienda agricola esercente

attività di agriturismo, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO

LA COMMARA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 145/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ANCONA, depositata il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

con avvisi di accertamento emessi D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 54 l’Agenzia delle entrate, con una ricostruzione analitico-induttiva, rideterminava il reddito d’impresa dell’agriturismo della contribuente per gli anni d’imposta 2004 e 2005;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, avendo l’Ufficio calcolato il maggior reddito della contribuente unicamente in relazione alla quantità di caffè acquistata;

che la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio e respingeva quello incidentale della contribuente, ritenendo che l’accertamento analitico-induttivo dell’Ufficio è la conseguenza della mancanza di una contabilità regolare da parte della contribuente: in particolare il riferimento alla somministrazione di caffè è pertinente ed adeguato in quanto indicatore capace di rappresentare il fenomeno reddituale con elevato margine di verosimiglianza, senza che la contribuente abbia prodotto elementi in grado di contrastare la validità di tale rideterminazione del reddito;

che avverso detta sentenza la contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria con la quale chiedeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, mentre l’Agenzia delle entrate ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’Agenzia delle entrate può desumere l’esistenza di attività non dichiarate anche sulla base di presunzioni semplici, purchè le stesse siano gravi precise e concordanti, mentre tale non sarebbe quella basata sui soli consumi di caffè;

ritenuto che ai sensi dell’art. 6 cit. citato nei fatti di causa, commi 1 e 10 occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso nei termini di legge, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.

PQM

La Corte dispone la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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