Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27746 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27746 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 16074-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 11/12/2013

- ricorrenti contro
NARDI MARINELLA;
– intimata –

BENEVENTO, depositata il 24/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l’accoglimento dal
1 ° al 4° motivo, assorbiti gli altri.

Ric. 2012 n. 16074 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

avverso la sentenza n. 1062/2011 del TRIBUNALE di

16074/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24/5/2011 il Tribunale di Benevento respingeva
il gravame interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a. nei
confronti della pronunzia G. di P. Benevento n. 3984/2009 di

condanna al risarcimento del lamentato danno consistente negli
ingiusti oneri sopportati per il pagamento dell’energia elettrica
erogatagli tramite bollettini postali, in conseguenza
dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma 4, Delib.
n. 200 del 1999 con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G) ha imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica di «offrire al
cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione s.p.a.,
propone ora ricorso per cassazione.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il l ° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.

3

accoglimento della domanda proposta dalla sig. Marinella Nardi di

16074/2012

Con il 2 ° motivo denunzia <

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