Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27746 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 03/11/2020, dep. 03/12/2020), n.27746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8968/2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Padova, Vicolo M.

Buonarroti n. 2, presso lo studio dell’avv. Maria Monica Bassan, per

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale, (OMISSIS), Cassazione, Roma Sez Cagliari, Ministero

Dell’interno Procuratore Generale Repubblica Corte Suprema

Cassazione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 11/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso, fondato su di un motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari del 7.1.2019, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del tribunale, a sua volta reiettivo del ricorso avverso provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che il motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la corte del merito ritenuto, in virtù delle condizioni socio-politiche del paese d’origine, il (OMISSIS), sussistenti i presupposti per la concessione protezione umanitaria, nonostante la povertà, le forti tensioni sociali del paese di origine, la giovane età del richiedente, nato nel (OMISSIS), e l’assunzione a tempo indeterminato documentata in sede di giudizio di appello;

– che il motivo è inammissibile;

– che, invero, il giudice del merito ha, da un lato, ritenuto non dedotte situazioni attuali del paese di origine, avendo il ricorrente menzionato solo una alluvione risalente nel tempo, e nessun’altra situazione aggiornata circa calamità naturali del paese di provenienza; dall’altro lato, ha ritenuto non integrati i presupposti della misura richiesta, neppure quanto alla dedotta integrazione lavorativa, posto che la documentazione prodotta è stata ritenuta inidonea, contraddittoria e risalente nel tempo;

– che, in tal modo, il giudice del merito ha adeguatamente esposto la propria ricostruzione in fatto della realtà socio-politica del paese, mentre il richiedente non ha neppure enunciato concreti pericoli integranti i presupposti della forma di protezione internazionale umanitaria;

– che, in definitiva, il provvedimento impugnato ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia, dilungandosi in una motivazione esauriente nell’esporre le ragioni che hanno portato la medesima alla decisione di rigetto del gravame; si tratta, dunque, da un lato della risposta alle domande ed alle questioni proposte, e, dall’altro lato, di valutazioni prettamente discrezionali rimesse al giudice di merito, onde il ricorso chiede di ripetere il giudizio di fatto, attività preclusa in virtù della funzione di legittimità;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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