Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27745 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 31/10/2018), n.27745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 380/2018 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

CARRARESI, 4/B, presso lo studio dell’avvocato MARIO BARBATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 28294/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 12.12.2017, il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da A.N., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento di rigetto delle domande di riconoscimento della protezione internazionale. Ha ritenuto il Tribunale che non occorresse fissare l’udienza di comparizione e procedere a nuova audizione dal ricorrente, da lui richiesta, essendo sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle sue dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale; ritenendo nel merito che la narrazione degli eventi, che avevano determinato la fuga del richiedente dal paese d’origine, non presentasse requisiti minimi di attendibilità, nè in relazione alla sua ipotetica condizione di perseguitato, nè in relazione alla sua concreta esposizione a rischi di grave danno in ipotesi di rientro in patria, nè, infine, ai fini del riconoscimento del permesso umanitario non residuando ulteriori margini per la valutazione autonoma della richiesta di asilo. A.N. ha proposto ricorso al quale il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per avere la sentenza impugnata escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti. Il motivo è fondato.

2. Con la sentenza n. 17717 del 2018, questa Corte sulla scorta dei criteri esegetici letterale e sistematico, ha affermato il principio, cui si presta adesione, secondo cui: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”.

3. Ne discende che il decreto impugnato va cassato, restando assorbiti i restanti motivi, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che regolerà le spese del presente giudizio di legittimità e provvederà sulla richiesta di liquidazione dei compensi, avanzata dal difensore per l’attività prestata nel giudizio innanzi a questa Corte, la cui valutazione spetta ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2 e successive modificazioni al giudice di rinvio (cfr. Cass. n. 13806 del 2018, e giurisprudenza richiamata, che lo indica quale competente, pure, in ipotesi di decisione di merito).

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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