Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27745 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 03/11/2020, dep. 03/12/2020), n.27745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5143/2019 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Tolentino (MC), Via Parisani

n. 6, presso lo studio dell’avv. Marco Romagnoli, per procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 69/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari del 28.1.2019, la quale ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che i due motivi deducono:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4 e art. 12, comma 1-bis, in quanto è stato violato il diritto di difesa dell’istante, cui non fu comunicato di poter ottenere il colloquio innanzi alla commissione territoriale nella sua composizione integrale: invece, nella specie il provvedimento è stato redatto e sottoscritto dal solo presidente; nè la corte d’appello ha motivato in ordine alla mancanza di nocumento per il richiedente dei tale inosservanza;

2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto la corte del merito non ha esaminato quale sia il pericolo di danno grave alla parte ricorrente, non approfondendo la situazione in (OMISSIS), dove parte istante sarebbe costretta a lasciare l'(OMISSIS) per recarsi Nord, al fine di sfuggire a minacce del suo villaggio; evidenzia che il proprio racconto è perfettamente credibile;

– che i due motivi sono inammissibili per la loro stessa genericità, non censurando affatto in modo specifico la congrua ed estesa motivazione del provvedimento impugnato;

– che, inoltre, il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., non deducendo il luogo ed il tempo della proposizione di tale censura, che risulta quindi nuova e non esaminabile;

– che, quanto al secondo motivo, invoca una norma non più in vigore, postulando altresì accertamenti di puro fatto;

– che giova altresì precisare come il giudice del merito abbia compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia, dilungandosi in una motivazione accurata ed esauriente nell’esporre le ragioni che hanno portato alla decisione di rigetto del ricorso: onde si tratta, dunque, di valutazioni prettamente discrezionali rimesse al giudice di merito;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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