Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27744 del 11/12/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 27744 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
SENTENZA
sul ricorso 15942-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;
Data pubblicazione: 11/12/2013
- ricorrenti contro
ANTONACI ACHILLE;
– intimato –
BENEVENTO del 20.5.2011, depositata il 23/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per raccoglimento dei
primi 4 motivi, assorbiti gli altri.
Ric. 2012 n. 15942 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-
avverso la sentenza n. 1046/2011 del TRIBUNALE di
15942/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23/5/2011 il Tribunale di Benevento
respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Benevento n. 280/2009 di accoglimento della domanda proposta
dal sig. Achille Antonaci di condanna al risarcimento del
lamentato danno consistente negli ingiusti oneri sopportati
per il pagamento dell’energia elettrica erogatagli tramite
bollettini postali, in conseguenza dell’inadempimento da
parte dell’Enel all’art. 6, comma 4, Delib. n. 200 del 1999
con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
(A.E.E.G) ha imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica di «offrire
al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 0 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in riferimento
all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.
3
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.
15942/2012
Con il 2 ° motivo denunzia <