Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27744 del 03/12/2020
Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 03/11/2020, dep. 03/12/2020), n.27744
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2264/2019 proposto da:
K.Y., elettivamente domiciliato in Alghero (SS), Via La
Marmora n. 21, presso lo studio dell’avv. Claudio Montalto, per
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1035/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 29/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/11/2020 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.
Fatto
RILEVATO
– che è proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari del 29.11.2018, la quale ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che non svolge difese il Ministero intimato.
Diritto
CONSIDERATO
– che i due motivi deducono:
1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in quanto la corte del merito non ha ritenuto di accogliere la domanda di protezione umanitaria, non valorizzando le difficoltà economiche della (OMISSIS), paese di provenienza, che invece ne integravano i presupposti, anche in ragione della questione fondiaria ivi esistente, motivata dalle requisizioni delle terre coltivate illegalmente a cacao (con distruzione della foresta fluviale);
2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, perchè la corte d’appello avrebbe dovuto attuare poteri officiosi per comprendere se sussistesse una situazione socio-economica difficile per il popolo (OMISSIS);
– che i due motivi sono inammissibili per la loro stessa genericità, non censurando affatto in modo specifico la congrua ed estesa motivazione del provvedimento impugnato;
– che, invero, la sentenza impugnata ha ritenuto: a) che i fatti narrati non sono credibili con riguardo alle ragioni addotte in ordine alla partenza del paese di origini, per le ragioni ivi illustrate ampiamente, in primis la difformità tra le due audizioni rese in sede di procedimento amministrativo e poi innanzi al primo giudice, ed i fatti dedotti nell’atto di appello; b) comunque che i fatti narrati, anche per la parte ritenuta credibile relativa ad appartenenze politiche familiari, risalgono al 2011, approfonditamente esaminando la situazione della (OMISSIS); c) per quanto attiene specificamente alla protezione per motivi umanitari, che il ricorrente non ha allegato fatti che ne fondino il diritto, non essendosi nemmeno integrato nel Parse ospitante, perchè non è tale l’avere frequentato un corso di alfabetizzazione, nè ha allegato ragioni sanitarie o altri individuali motivi di vulnerabilità;
– che, in definitiva, il giudice del merito ha compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione, nel pieno rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia, dilungandosi in una motivazione accurata ed esauriente nell’esporre le ragioni che hanno portato alla decisione di rigetto del ricorso: onde si tratta, dunque, di valutazioni prettamente discrezionali rimesse al giudice di merito;
– che non occorre provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020