Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27743 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 29/10/2019), n.27743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24031-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MENDOLA

58, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis

– controricorrente –

e

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 790/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

PREMESSO

CHE:

M.G. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 8107/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento IRPEF Add. Reg. 2010, ed ha depositato memoria difensiva;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, il Concessionario è rimasto intimato;

in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha dichiarato, allegando relativa documentazione, di essersi avvalso della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 3, convertito in L. n. 12 del 2019, con modificazioni, in relazione all’impugnata cartella di pagamento;

ritenuto necessario che il contribuente documenti il pagamento della prima rata e delle eventuali rate successive di quanto dovuto ai sensi del D.L. n. cit., art. 2.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisire prova, entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, del pagamento della prima rata e delle eventuali rate successive di quanto dovuto ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 2.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione della Corte di Cassazione, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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