Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27743 del 29/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 29/10/2019), n.27743
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24031-2018 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MENDOLA
58, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che
la rappresenta e difende ope legis
– controricorrente –
e
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 790/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
DELL’ORFANO ANTONELLA.
Fatto
PREMESSO
CHE:
M.G. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 8107/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento IRPEF Add. Reg. 2010, ed ha depositato memoria difensiva;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, il Concessionario è rimasto intimato;
in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha dichiarato, allegando relativa documentazione, di essersi avvalso della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 3, convertito in L. n. 12 del 2019, con modificazioni, in relazione all’impugnata cartella di pagamento;
ritenuto necessario che il contribuente documenti il pagamento della prima rata e delle eventuali rate successive di quanto dovuto ai sensi del D.L. n. cit., art. 2.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisire prova, entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, del pagamento della prima rata e delle eventuali rate successive di quanto dovuto ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 2.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione della Corte di Cassazione, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019