Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27743 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 20/12/2011), n.27743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11688/2007 proposto da:

LICEO GINNASIO STATALE “G. D’ANNUNZIO PESCARA”, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI

2, presso lo studio dell’avvocato DI MEO Stefano, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SARTORELLI GIUSTINO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 301/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato DI MEO STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, preso atto che la parte ricorrente ha rinunziato al ricorso;

ritenuta la regolarità della rinunzia, ex art. 390 c.p.c., per la quale non è richiesta l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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