Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27743 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27743 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 15926-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 11/12/2013

- ricorrenti contro
RANAUDO FORTUNATO;
– intimato –

BENEVENTO, depositata il 27/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per l’accoglimento dei primi 4 motivi delricorso,
assorbiti gli altri.

Ric. 2012 n. 15926 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

avverso la sentenza n. 1087/2011 del TRIBUNALE di

15926/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27/5/2011 il Tribunale di Benevento
respingeva il gravame interposto dalla società Enel

Benevento n. 240/2009 di accoglimento della domanda proposta
dal sig. Fortunato Ranaudo di condanna al risarcimento del
lamentato danno consistente negli ingiusti oneri sopportati per
il pagamento dell’energia elettrica erogatagli tramite
bollettini postali, in conseguenza dell’inadempimento da parte
dell’Enel all’art. 6, comma 4, Delib. n. 200 del 1999 con cui
l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) ha
imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica di <>.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione s.p.a.,
propone ora ricorso per cassazione.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 0 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.

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Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.

15926/2012

Con il 2 ° motivo denunzia «difetto di motivazione>> su punto
decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, 10
co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione

c.p.c.; nonché «omessa motivazione>> su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 5, c.p.c.
I primi 3 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in
quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di
seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi
analoghi di affermare, il potere normativo secondario ( o
secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione
di atti amministrativi precettivi collettivi ) dell’Autorità
per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2
lett.

h),

si può concretare anche nella previsione di

prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di
servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in
via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il
contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in
senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione
che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque,
derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque
fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o
consumatore, restando, invece, esclusa -salvo che una

4

dell’art. 1339 c.c., in riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 3,

15926/2012

previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad
efficacia diretta- non la consenta – la deroga a norme di legge
di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge
dispositive a sfavore dell’utente e consumatore.

comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato la
modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del
settore esistente all’epoca della sua adozione, e
conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 c.c., sicché l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria
parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata su
clausola contrattuale invero non risulta inserita nel
contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da ultimo,
Cass., 19/12/2011, n. 27500; Cass., 19/12/2011, n.27474; Cass.,
16/12/2011, n. 27106).
Orbene, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato
principio, a tale stregua erroneamente attribuendo alla
delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto di
utenza, e conseguentemente ravvisando sussistente il lamentato
inadempimento.
Dell’impugnata sentenza s’imporne pertanto la cassazione in
relazione, con assorbimento dei restanti motivi.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il

5

v

Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art. 6,

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rigetto della domanda originaria del Ranaudo,

la cui

infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo
subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo
di informazione, giacché l’esclusione della integrazione del

relativa indeterminatezza depone conseguentemente per la
mancata insorgenza di un siffatto obbligo.
Le spese del giudizio di merito possono essere integralmente
compensate tra le parti, essendo notorio che nella
giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia
della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi
opposti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. i primi 3 motivi di ricorso,
assorbiti gli altri, e, decidendo la causa nel merito, accoglie
l’appello e rigetta la domanda originaria del Ranaudo. Compensa
le spese dei gradi di merito. Condanna il Ranaudo al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
complessivi euro 600,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre
ad accessori come per legge.
Roma, 7/11/2013

Il Giudice est.

contratto da parte della delibera in argomento in ragione della

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