Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27743 del 03/12/2020
Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 23/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27743
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13280/2019 proposto da:
I.J., elettivamente domiciliato in Milano, via Lorenteggio
n. 24, presso lo studio degli avv.ti T. Aresi, e M.C. Seregni, che
lo rappresentano e difendono, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza n. 1973/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 20/12/2018;
avverso la sentenza n. 1973/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 20/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/10/2020 dal cons. Dott. SOLAINI Luca.
Fatto
RILEVATO
Che:
la corte di appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da I.J., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia, che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere stato arrestato perchè ritenuto responsabile di avere partecipato a degli scontri con la polizia dove era stata presa d’assalto e incendiata una caserma. Dopo sette anni di prigionia era riuscito a scappare ed aveva lasciato la (OMISSIS).
A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto non rilevante la situazione generale nel paese di transito, cioè, la Libia non essendo un paese nel quale il ricorrente può essere trasferito (p. 5 della sentenza) mentre la medesima Corte ha accertato che in (OMISSIS) non sussiste una situazione di conflitto armato che ponga a rischio qualsiasi cittadino, per il solo fatto di trovarsi sul territorio (p. 6 della sentenza). Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 perchè il tribunale non aveva tenuto conto delle violenze subite nel paese di transito (p. 3 del ricorso) e per il pericolo di persecuzione in caso di rientro in (OMISSIS) (p. 4 del ricorso); (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 perchè a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, le dichiarazioni del ricorrente erano rispettose dei parametri legali di credibilità.
Il primo motivo è infondato in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione” (Cass. n. 29875/18). Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto quale rilevanza abbia avuto, sulle sue condizioni personali, il periodo trascorso in Libia prima d’imbarcarsi. Il medesimo motivo è inammissibile quanto al profilo di contestazione dell’accertamento di fatto sulla situazione generale del paese di provenienza, condotto dalla Corte d’appello sulla base di fonti aggiornate.
Il secondo motivo è inammissibile, perchè propone censure di merito in termini di mero dissenso in riferimento alla valutazione della credibilità del richiedente, che è una valutazione discrezionale da parte del giudice del merito, anche se non arbitraria ma, nella specie, il tribunale appare aver rispettato i parametri di “genuinità soggettiva” di cui alla normativa di riferimento (v. Cass. n. 3340/19). La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020