Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27742 del 29/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 29/10/2019), n.27742
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33592-2018 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MASTURSI;
– ricorrente –
contro
VIMAR SRI,;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1620/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 10/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO
PORRECA.
Fatto
CONSIDERATO
che:
l’amministrazione del Fallimento (OMISSIS) conveniva in giudizio la Vimar s.r.l. e la Europack, poi Star Box, s.r.l., chiedendo, per quanto ancora qui rileva, la revoca dell’atto con cui la Vimar aveva locato alla Star Box un capannone industriale, condannando le convenute al rilascio e al pagamento di un’indennità di occupazione, da liquidarsi in separato giudizio;
il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte di appello, pronunciando sul gravame della Vimar, lo rigettava ma, in parziale accoglimento dell’ultimo motivo, rilevato che in sede di seconde cure l’appellante aveva dichiarato di voler approfittare di una transazione intercorsa la Curatela e la Star Box, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla corrispondente domanda di condanna dell’appellante al pagamento dell’indennità di occupazione;
avverso questa decisione ricorre per cassazione la Vimar s.r.l. articolando un unico motivo.
Diritto
RILEVATO
che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c., art. 345 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato non considerando che la Vimar, proseguendo la lite e impugnando la decisione di prime cure, aveva manifestato una volontà incompatibile con quella di aderire alla transazione secondo quanto palesato solo in secondo grado, violando al contempo le preclusioni processuali;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
Rilevato che: deve integrarsi il contraddittorio con la Star Box Italia s.r.l., già appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Star Box Italia s.r.l., poi Fallimento (OMISSIS) s.r.l., da effettuarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019