Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27742 del 11/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 27742 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3168 del Ruolo Generale degli
affari civili dell’anno 2010, proposto:
DA
BRIENZA GIOVANNI E BRIENZA VINCENZO,

quali eredi delle

defunte ANNINA DI NUZZO, MARIA DI NUZZO e LUCIA DI NUZZO,
elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio
Titomanlio alla Via Terenzio n. 7, con gli avv.ti Raffaele
De Bonis Cristalli e Orazio Abbamonte, che li rappresentano
e difendono, anche disgiuntamente, per procura a margine del

d6141

Data pubblicazione: 11/12/2013

ricorso notificato il 26 gennaio 2010.
RICORRENTI PRINCIPALI
CONTRO
in persona del

sindaco p.t.,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Concetta Matera e
Brigida Pignatari dell’Ufficio Legale dell’ente, presso il
quale elettivamente domiciliano in Potenza, alla Contrada S.
Antonio La Macchia, come da procura a margine del
controricorso notificato a mezzo posta il 5 marzo 2010.
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n.
57/09, del 27 gennaio – 3 marzo 2009, non notificata.
Udita, all’udienza del 5 novembre 2013, la relazione del
Cons. dr. Fabrizio Forte e sentiti l’avv. Orazio Abbamonte
per i ricorrenti e il P.M., in persona del sostituto
procuratore generale dr. Immacolata Zeno, che conclude per
l’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale e
l’accoglimento del secondo motivo di esso, con assorbimento
degli altri motivi di detto ricorso e con il rigetto del
primo

motivo

di

quello

incidentale,

che

comporta

assorbimento degli altri motivi.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 12 marzo 1987, Anna Di Nuzzo,
2

COMUNE DI POTENZA,

Maria Di Nuzzo e Lucia Di Nuzzo, la prima madre e le altre
due zie, decedute in corso di causa, danti causa degli
attuali ricorrenti Giovanni e Vincenzo Brienza, premesso di

atti del 28 luglio 1982, un suolo edificabile in Potenza di
mq. 970, in Catasto Terreni a F. 19, P.la 531 e che tale
contratto era nullo perché privo dei requisiti di legge,
conveniva in giudizio l’ente locale dinanzi al Tribunale
della stessa città perché, dichiarata la nullità che
precede, condannasse il comune convenuto a risarcire le
attrici del danno subito per tale condotta.
Il risarcimento chiesto ammontava al valore venale dell’area
occupata senza titolo dall’ente locale e alla perdita di
valore del reliquato, avendo il Comune di Potenza utilizzato
e trasformato solo in parte detto suolo con alloggi per i
terremotati del sisma del 1980 in Basilicata.
Il Comune di Potenza si costituiva, deducendo di avere
corrisposto alle attrici, per la cessione del suolo, la
facoltà di edificare sul residuo suolo e il locale
Tribunale, con sentenza non definitiva del 30 novembre 1991,
dichiarava nulla la cessione di cui alla citazione, perché
priva di causa, affermando che il comune doveva restituire
agli attori le aree di cui sopra ovvero pagare il valore
3

avere ceduto a titolo gratuito al Comune di Potenza con due

dell’area occupata, liquidato in L 35.800.000 (mq. 895 X £
40.000 a mq.), pari all’arricchimento di cui si era giovato
il comune e all’indennità di espropriazione che questo

Con pronuncia definitiva del 31 dicembre 1997, lo stesso
tribunale stabiliva che la somma da pagare doveva liquidarsi
nell’arricchimento fruito dal comune e per la natura di tale
credito ritenuto di valore, fissava in £. 87.352.000 la
somma rivalutata alla data della decisione (1997) con
coefficiente 2,44, in base a un prezzo di circa £ 97.000 a
mq., da corrispondere agli attori, con gli interessi di
legge dalla domanda al saldo.
Gli attori proponevano appello contro la sentenza di cui
sopra, deducendo che il prezzo fissato in primo grado era
ragguagliato ad un indice di edificabilità inferiore a
quello effettivo e che il terreno aveva valore maggiore di
quello deciso dal tribunale, mentre l’ente locale era tenuto
a pagare anche il suolo non occupato con la costruzione
degli alloggi di cui sopra.
Anche il Comune di Potenza impugnava la sentenza del
Tribunale e, chiesta la riunione dei due giudizi, eccepiva
l’inammissibilità per tardività dell’avverso gravame
principale, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. e,
4

avrebbe dovuto pagare.

contestata l’esistenza di un indebito oggettivo a base della
domanda della controparte, che avrebbe dovuto chiedere solo
il risarcimento del danno per occupazione illecita del suo

quanto proposto dal c.t.u., essendo errate le conclusioni di
questo sul valore venale delle aree occupate e non dovendosi
agli appellanti gli interessi riconosciuti in primo grado,
per lo stato di dissesto del comune nelle more da questo
dichiarato ai sensi di legge.
La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 57 del 28
febbraio 2009 non notificata, accoglieva parzialmente gli
appelli riuniti delle parti e condannava il Comune di
Potenza a pagare alla controparte E 16.810,68, con
. rivalutazione monetaria dal 30 giugno 1984 al saldo e gli
interessi legali sulle somme via via rivalutate e su E
12.445,00 dal luglio 1982 al 30 giugno 1984 al tasso di
legge vigente, dovuta per la maggiore superficie occupata
per i lavori, compensando in parte le spese di causa tra le
parti, e ponendole nel resto a carico del Comune di Potenza.
Nulla era riconosciuto a favore dei Brienza suceduti nelle
more alle Di Nuzzo, per l’area rimasta in loro proprietà e
non utilizzata dall’ente locale, e la sentenza, rilevato che
il Comune aveva precisato che la sua domanda di rimborso
5

terreno, affermava che alla controparte spettava meno di

delle somme versate in eccesso alle controparti per
l’occupazione, era divenuta, con l’appello delle controparti
richiesta di queste del risarcimento del danno per l’

illegittimo il procedimento ablatorio in assenza dei termini
di durata del procedimento e dei lavori (art. 13 della L. n.
2359 del 1865), affermava che l’azione aveva la sua causa
petendi in una occupazione illecita, usurpativa o senza
titolo.
Affermato che in tal modo si era avuta un’ammissibile
mutamento della domanda originale di risarcimento del danno
da occupazione appropriativa o per pubblica utilità in
quella da occupazione usurpativa, la Corte di merito
. riconosceva il danno da risarcire nel valore venale delle
aree occupate senza titolo, che in primo grado si erano
ritenute edificabili erroneamente, mentre tali non erano, in
guanto solo per il vincolo preordinato all’esproprio, esse
erano state destinate alla realizzazione di alloggi per i
terremotati del 1980, ai sensi della legge n. 219 del 1981.
Tale vincolo, anche se conformativo e idoneo a dar luogo ad
una destinazione edificabile dei terreni, non poteva
assumere rilievo nel caso, per qualificare edificabili
suoli occupati e per determinare il risarcimento dovuto,
6

occupazione illecita del loro terreno, per essere

rilevando solo a tal fine la loro destinazione urbanistica
anteriore all’occupazione e all’intervento ablatorio.
Il danno è stato quindi liquidato nel valore delle aree come

cassazione di tale sentenza, Giovanni e Vincenzo Brienza
propongono ricorso in via principale di quattro motivi
notificato il 5 marzo 2010, cui replica, con controricorso
notificato a mezzo posta il 5 marzo successivo e illustrato
da memoria, il Comune di Potenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell’art. 335 c.p.c., devono in via preliminare
riunirsi i due ricorsi proposti contro la stessa sentenza.
1.

Sul

piano

logico

è

preliminare

l’eccezione di

inammissibilità dell’appello degli attuali ricorrenti, già
proposta dal Comune di Potenza in secondo grado in via
incidentale e ripetuta da questo, con il primo motivo del
suo ricorso incidentale per cassazione.
Su tale eccezione nulla ha deciso 14 Corte d’appello, per
4ee,1
1 4
acitamente rigettata, con
cui la stessa può ritenersi
-4.•//

statuizione che il Comune considera errata e da riformare.
L’eccezione denuncia una pretesa violazione del termine
breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. dal Comune di
Potenza, per avere l’ente locale proposto il suo appello con
7

non edificabili, entro i limiti e modi già indicati i ‹leer la

atto notificato il 12 febbraio 1999, oltre i trenta giorni
dalla notificazione in forma esecutiva della sentenza al
sindaco della città in persona propria, avvenuta il 29

La sentenza era stata notificata personalmente al sindaco,
quale organo del Comune, e non al difensore dell’ente locale
ai sensi dell’art. 170 c.p.c. e, ad avviso del Comune di
Potenza, la predetta notificazione non poteva che aver dato
luogo alla decorrenza del termine breve di trenta giorni per
impugnare, violato dalle controparti, che non avevano
proposto gravame entro tale termine.
Come deduce lo stesso comune ricorrente incidentale, la
giurisprudenza è stata sempre costante nell’affermare che la
notificazione del provvedimento da impugnare alla parte
personalmente, invece che al difensore, è inidonea a far
decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per
l’impugnazione;

si chiede quindi di modificare detto

indirizzo ermeneutico e qualificare la notifica della
sentenza alla parte personalmente idonea a dar

luogo alla

decadenza dal gravame, per violazione del termine breve.
Aderendo all’indirizzo interpretativo costante

di questa

Corte (cfr. di recente in tal senso S.013 giugno 2011 n.
12898 e Cass.

11 febbraio 2013 n. 4384),\( l
8

1C

in ragione-

maggio 1998.

della esigenza che la opportunità dell’impugnazione sia
valutata dal difensore tecnico, non può che confermarsi che
solo la notificazione della sentenza all’avvocato della

cui all’art. 325 c.p.c., rendendo conoscibile la decisione
al solo soggetto tecnicamente abilitato a rilevare la
opportunità di proporre l’impugnazione.
Pertanto l’appello era nella fattispecie ammissibile, non
rilevando la notifica della sentenza personalmente alla
parte ai fini della decorrenza del termine per appellare, e
l’eccezione di tardività del detto gravame è da ritenere
implicitamente rigettata con statuizione corretta, che
comporta il rigetto del primo motivo di ricorso incidentale,
perché infondato, consentendo di valutare nel merito gli
altri motivi di esso e il ricorso principale.
2.1. Il primo motivo del ricorso principale dei Brienza
deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. dalla Corte
potentina, per avere i ricorrenti chiesto alla stessa di
liquidare “i danni subiti dagli appellati entro i limiti di
giustizia, con applicazione dei criteri di cui all’art. 3,
comma 65, della legge 23 dicembre 1996 n. 662” e solo
successivamente domandato il risarcimento del danno da
occupazione illecita del suolo dall’ente locale.
9

parte, può far decorrere il termine breve per impugnare di

La Corte di merito, d’ufficio, ha affermato che l’originaria
domanda, fondata su una occupazione per causa di pubblica
utilità o appropriativa, era divenuta azione risarcitoria da

titolo a base delle richieste delle parti private, senza
dichiarare preclusa la domanda nuova di queste per la
mutatio libelli da loro operata.
Il quesito conclusivo chiede di dichiarare illegittima la
decisione di merito che, di ufficio, ha trasformato la
domanda originaria di risarcimento da occupazione
appropriativa in quella, diversa, da occupazione usurpativa,
non rilevando la inammissibilità della nuova richiesta.
1.2. Il secondo motivo del ricorso principale dei Brienza
censura la sentenza, per violazione dell’art. 2909 c.c., per
avere violato il giudicato della pronuncia non definitiva
del Tribunale di Potenza del 1991, che aveva riconosciuto la
natura edificabile dell’area occupata, violando in tal modo
anche l’art. 112 c.p.c.
Il tribunale aveva qualificato il suolo con “potenzialità
edificatorie”, affermando che l’indennità di espropriazione
doveva liquidarsi ai sensi dell’art. 39 della legge n. 2359
del 1865 nel valore venale dell’area; tale statuizione non
era stata impugnata dal Comune di Potenza e quindi la
10

occupazione usurpativa, e così ha rilevato la modifica del

pronuncia di appello che ha qualificato, di ufficio,
“agricola” o inedificabile la medesima superficie e
liquidato il risarcimento del danno in base a tale natura,

oltre l’appello, in contrasto con l’art. 112 c.p.c.
1.3. Si lamenta dai ricorrenti principali, in terzo luogo,
la violazione degli artt. 360 n. 5 e 112 c.p.c., oltre che
dell’art. 16 della legge n. 865 del 1971, perché la Corte
d’appello non ha riconosciuto il danno prodotto al
reliquato, con la occupazione parziale delle aree dei
ricorrenti, in rapporto alla natura edificabile dell’intera
superficie e alla riduzione di cubatura realizzabile
sull’area rimasta ai danneggiati, da considerare anche essa
occupata sul presupposto che, anche a considerare acquisito
lo stesso reliquato al comune, di esso mai era stata chiesta
dai proprietari la restituzione.
In tal modo la decisione impugnata non ha motivato nel
merito sulla domanda dei ricorrenti di risarcimento del
danno da occupazione illecita, liquidabile ai sensi
dell’art. 16 della legge n. 865 del 1971 e dell’art. 2043
c.c., in 1/12 del valore dell’area per ogni anno in cui la
stessa era stata illecitamente detenuta dal comune, oltre
accessori.
11

ha violato il giudicato su tale punto decisivo ed è andata

1.4. Si deduce poi, con il quarto motivo di ricorso
principale, la omessa pronuncia sulla domanda d’interessi
anatocistici proposta dal ricorrente principale, anche con

accessori almeno dalla data di notifica dell’appello dei
danneggiati.
2.1. Il controricorso del Comune di Potenza replica ai
motivi del ricorso principale e, in via incidentale, dopo
avere ripetuto l’eccezione di inammissibilità dell’appello
già ritenuta infondata al n. l della presente sentenza,
denuncia omessa motivazione o mancata pronuncia sulla
domanda di restituzione di quanto pagato in eccesso,
dall’ente locale con la somma di E 86.658,46, versata con la
rivalutazione per l’illecito, in esecuzione della pronuncia
di primo grado e in base a una qualifica data dal Tribunale
delle aree come “edificabili”, corretta in secondo grado con
il riconoscere la loro destinazione agricola, pur non
essendovi censura sul punto della decisione di primo grado.
Valutare i terreni occupati per costruire alloggi da
destinare ai terremotati della Basilicata del 1980 in
relazione alla edificabilità loro attribuita con il vincolo
per l’esproprio è stato errato, ad avviso del ricorrente
incidentale.
12

il gravame alla Corte d’appello, che doveva riconoscere tali

L’ente locale chiede se vi sia stata omessa pronuncia sulla
domanda di restituzione delle somme versate in eccesso
rispetto a quanto riconosciuto dovuto in appello ovvero se

per l’ente locale, di ripetere dette somme da esso versate
agli odierni ricorrenti in più del dovuto, per ritenere
riconosciuto il diritto del Comune di Potenza al rimborso
di quanto pagato in eccesso alle controparti, rispetto al
valore delle aree stesse.
2.2. Si lamenta ancora, dal comune ricorrente incidentale,
violazione degli artt. 194, comma l, c.p.c. e 90, comma l,
disp. att. c.p.c., oltre che degli artt 90 e 91 c.p.c., per
l’errore della Corte di merito di avere rigettato
l’eccezione di nullità delle operazioni del c.t.u., che non
aveva dato avviso al consulenti di parte e ai difensori
dell’ente locale, delle operazioni da esso iniziate, per
consentire la partecipazione alle stesse di detti difensori
tecnici del Comune di Potenza.
La Corte di appello ha ritenuto tardiva la deduzione delle
indicate nullità, da prospettarsi al più tardi nella prima
udienza successiva alla mancata convocazione dei difensori o
al massimo nella prima difesa dopo il deposito della
relazione dell’ausiliare, seguita alla irregolarità che si
13

basti il riconoscimento in motivazione della “possibilità”

denuncia a carico del c.t.u., mentre nel caso il difensore
aveva chiesto, subito dopo le pretese irregolarità della
consulenza, il rinvio di una udienza in attesa del deposito

illegittime condotte del consulente e domandando solo se era
illegittima la condanna delle parti alle spese di consulenza
da ritenere nulla per la quale alcunché doveva ritenersi
dovuto all’ausiliare.
3.1. Il primo motivo del ricorso principale dei Brienza è
inammissibile come del resto è stato già rilevato dalla
sentenza di questa Corte 21 dicembre 2012 n. 3424, che s’è
pronunciata sulla stessa impugnazione in altra causa su
ricorso di altro privato danneggiato da occupazione di
un’area vicina a quella di cui al presente giudizio dello
stesso Comune di Potenza, nel medesimo procedimento
espropriativo nel post-terremoto del 1980 in Basilicata.
Detto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di
interesse dei ricorrenti a denunciare il mutamento della
propria domanda originale, in quanto dalla nuova causa

petendi dell’occupazione usurpativa accertata dalla Corte di
appello in luogo di quella originaria, nessun danno è
derivato ai Brienza, avendo determinato in concreto tale
nuova qualificazione dell’azione effetti sostanzialmente
13

della relazione dall’ausiliare, senza denunciare tali

identici a quelli della domanda risarcitoria da occupazione
appropriativa (così Cass. 16 luglio 2010 n. 16750).
Anche a non rilevare l’inammissibilità del ricorso che

la recente giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata
nel senso che non comporti preclusione da domanda nuova il
mutamento della causa petendi dell’azione di risarcimento
del danno da occupazione per pubblica utilità, in quella di
risarcimento da occupazione usurpativa, ai sensi dell’art.
2043 c.c. (così, cfr. Cass. 5 dicembre 2011 n. 25959 e la
citata n. 16750 del 2010).
Il primo motivo di ricorso principale è quindi, prima che
infondato e da rigettare, precluso, perché nel merito vi è
stata la sostanziale accettazione del contraddittorio sulla
nuova domanda dei ricorrenti da parte del comune.
3.2. Il secondo motivo del ricorso principale è stato
ritenuto fondato dalla sentenza citata del 2012, che
richiama espressamente analoga soluzione adottata in altri
casi, relativi a sentenze che avevano pronunciato su
antecedenti logici della decisione con efficacia di
giudicato, come accaduto nella fattispecie in ordine alla
rilevata natura edificabile delle aree occupate in primo
grado, non impugnata dalle parti (con Cass. 17 febbraio 2011
15

denuncia una condotta contra legem degli stessi ricorrenti,

n. 3909, ricordata nella sentenza n. 3424 del 2012, cfr.
pure Cass. 16 marzo 2012 n. 4821).
Anche se il tribunale s’è pronunciato su una ripetizione di

domanda con il gravame degli attuali ricorrenti principali
era stata trasformata da costoro in azione risarcitoria e in
primo grado la liquidazione della somma da restituire
all’ente locale sarebbe stata diversa, in caso di decisione
difforme sul punto pregiudiziale della natura, edificabile o
agricola, delle aree occupate.
Pertanto il secondo motivo di ricorso deve essere accolto,
dovendosi negare che la Corte d’appello potesse discostarsi
dalla qualificazione urbanistica agricola o inedificabile
dell’area occupata, già riconosciuta in via definitiva, dato
che la pronuncia sul punto del tribunale, non era stata
censurata da alcuna delle parti e costituiva quindi
giudicato.
Deve ritenersi precluso il terzo motivo di ricorso,
potendosi presumere che la liquidazione del risarcimento nel
merito abbia compreso tutti i danni subiti per l’occupazione
e quindi anche la eventuale perdita di valore del reliquato
se sussistente, nulla altrimenti spettando per tale titolo
al danneggiato.
16

indebito contestata dal ricorrente in questa sede, la

L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale
comporta la cassazione della sentenza in relazione al motivo
accolto, con necessità di riliquidare il danno, per cui

accessori della liquidazione, da rimettere al giudizio in
sede di rinvio.
3.4. Il primo motivo del ricorso incidentale s’è già
respinto perché infondato, mentre resta assorbito il secondo
motivo di tale ricorso, attinente alla liquidazione del
risarcimento, che dovrà avvenire come già detto in sede di
rinvio, nel corso del quale non potrà non tenersi conto di
quanto versato dal Comune di Potenza in corrispettivo delle
aree in favore di controparte, somme che la sentenza
impugnata ritiene di misura maggiore di quanto spettante ai
danneggiati, con implicito riconoscimento del diritto del
comune a ripetere quanto pagato in eccedenza, ai privati
danneggiati.
Deve poi dichiararsi assorbito dall’accoglimento parziale
del secondo motivo del ricorso principale, anche l’ultimo
motivo di ricorso incidentale relativo alla pretesa nullità
delle operazioni del c.t.u. rilevanti ai fini della
quantificazione del dovuto, che dovrà operarsi in sede di
rinvio.
17

assorbe il quarto motivo del medesimo ricorso, relativo agli

4. In conclusione, riuniti i ricorsi, va accolto il secondo
motivo del ricorso principale, dovendo dichiararsi
inammissibili il primo e il terzo motivo di tale

incidentale, con assorbimento degli altri motivi di entrambi
i ricorsi.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in
relazione al motivo accolto, con rimessione della causa alla
Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, perché
si pronunci sulla domanda, applicando i principi enunciati
in questa sede e decidendo anche sulle spese del presente
giudizio di cassazione.
ft

P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo di
quello principale e dichiara inammissibile il primo e terzo
motivo di questo, rigetta il primo motivo dell’incidentale,
con assorbimento dei residui motivi dei due ricorsi; cassa
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rimette la causa alla Corte d’appello di Potenza in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della 1^ sezione
civile della Corte suprema di Cassazione il 54).-ottabre 2013.

impugnazione, mentre va rigettato il primo motivo di ricorso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA