Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27742 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 23/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13275/2019 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in Milano, via Lorenteggio

n. 24, presso lo studio degli avv.ti T. Aresi, e M.C. Seregni, che

lo rappresentano e difendono, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 396/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da O.A., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver scoperto la propria omosessualità a scuola a 24 anni, dove un giorno è stato scoperto e arrestato dalla polizia ma poi era riuscito a scappare e attraverso diverse vicende è arrivato in Libia dove veniva arrestato anche lì perchè omosessuale, ma anche in quel caso era riuscito a scappare e successivamente venire in Italia. Non vuole tornare in (OMISSIS) perchè rischia la pena dell’ergastolo.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto il ricorrente non credibile per la genericità della narrazione e l’implausibilità di diverse circostanze, tra cui le modalità delle diverse fughe (v. pp. 6 e 7 della sentenza impugnata). La Corte d’appello non ha ritenuto, pertanto, di riconoscere nè lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Ancora, i giudici d’appello non hanno ritenuto che nella zona di provenienza del ricorrente (sud nella (OMISSIS)) vi fosse una situazione di violenza indiscriminata dovuta a un conflitto armato interno o internazionale. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità. Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 perchè il tribunale non aveva tenuto conto delle violenze subite nel paese di transito e per il pericolo di persecuzione in caso di rientro in (OMISSIS) a causa dell’orientamento sessuale del ricorrente, come risulta dalle fonti informative; (ii) sotto un secondo profilo (anch’esso rubricato come primo), per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 perchè a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, le dichiarazioni del ricorrente erano rispettose dei parametri legali di credibilità, riscontrata dai documenti medici attestanti le lesioni subite in Libia ed i problemi neurologici del giovane.

Per priorità logica si ritiene di affrontare in primo luogo la censura relativa alla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione al difetto di credibilità intrinseca riscontrato dalla Corte d’Appello nelle dichiarazioni rese dal ricorrente. Al riguardo deve rilevarsi, da un lato, la estrema genericità della censura che si limita a sostenere la necessità dell’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria officiosa in relazione al trattamento dell’omosessualità in (OMISSIS), dall’altro la sostanziale richiesta di un riesame della valutazione svolta sulla credibilità soggettiva del ricorrente.

Sotto entrambi i profili la censura è inammissibile.

Come più volte ribadito da questa Corte, il dovere di cooperazione istruttoria officiosa in relazione alla provenienza del richiedente protezione internazionale e in relazione alle condizioni generali del paese di origine ai fini dell’accertamento dell’ipotesi normativa della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) è ineludibile (Cass. 8819 del 2020) ma diventa del tutto superfluo se la causa di persecuzione o di esposizione a rischio di morte, lesione dell’integrità psico fisica e di tortura e trattamenti inumani e degradanti, è ritenuta insussistente per radicale difetto di credibilità soggettiva del richiedente (Cass. 16925 del 2020). Nella specie, la Corte ha formulato un giudizio di fatto incensurabile, ove come nella specie, non fondato su una motivazione apparente o perplessa, ma sullo specifico vaglio delle dichiarazioni. La violazione dei canoni legali di valutazione della credibilità, previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 può costituire un profilo di censura quando il giudizio svolto sia incentrato sul deficit di riscontri (che impone l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa) o sulla mera genericità del narrato, anch’essa colmabile per mezzo dell’audizione o dell’esame delle fonti, o su caratteri meramente secondari e superflui del racconto, estranei al paradigma legislativo.

Il primo motivo è, invece, inammissibile perchè per la parte relativa all’omessa attivazione del dovere di cooperazione istruttoria sul trattamento dei cittadini omosessuali in (OMISSIS) è ripetitivo del primo, e sul transito in Libia difetta di specificità perchè non deduce nè allega quale condizione di vulnerabilità sia seguita dal predetto transito, tenuto conto che il paese di rientro è la (OMISSIS).

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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