Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27741 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 23/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12182/2019 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in Milano, via Lorenteggio

n. 24, presso lo studio degli avv.ti T. Aresi, e M.C. Seregni, che

lo rappresentano e difendono, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1531/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da S.E., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di appartenere ad una struttura segreta di nome (OMISSIS) ed in questa veste era stato coinvolto in una rissa con un’altra setta di nome (OMISSIS), nel corso della quale era morto il capo di (OMISSIS) per cui gli appartenenti a quest’ultima setta lo cercavano per fargliela pagare. Quindi, era scappato a Kano, nel nord dove aveva cominciato a lavorare ma poi era dovuto emigrare a causa degli attentati terroristici causati da (OMISSIS). Aveva paura di rientrare per il pericolo di vendetta della società segreta.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto il ricorrente non credibile sia per quanto riguarda l’adesione coattiva alla setta (smentita dalle fonti informative) e sia per le contraddizioni relative alla partecipazione alla rissa, ma neppure se fosse stato ritenuto credibile ciò gli poteva valere il riconoscimento della protezione richiesta perchè essendo le confraternite universitarie delle gang criminali, egli aveva commesso il reato di rissa aggravata e associazione a delinquere che è ostativo, ai sensi della normativa vigente al riconoscimento della protezione internazionale.

Ancora, i giudici d’appello non hanno ritenuto che nella zona di provenienza del ricorrente (sud nella (OMISSIS), non potendo rilevare la permanenza a Kano per soli 4 mesi) vi fosse una situazione di violenza indiscriminata dovuta a un conflitto armato interno o internazionale. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 perchè a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, le dichiarazioni del ricorrente erano rispettose dei parametri legali di credibilità; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 perchè il tribunale non avrebbe proceduto all’acquisizione di informazioni aggiornate, secondo le quali in (OMISSIS) vi è stata negli ultimi mesi una recrudescenza della violenza e una degenerazione della situazione socio-politica.

Il primo motivo è inammissibile, perchè propone censure di merito in termini di mero dissenso in riferimento alla valutazione della credibilità del richiedente, che è una valutazione discrezionale da parte del giudice del merito, anche se non arbitraria ma, nella specie, il tribunale appare aver rispettato i parametri di “genuinità soggettiva” di cui alla normativa di riferimento (v. Cass. n. 3340/19). Il secondo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull’accertamento di fatto operato dalla Corte d’appello, sulla situazione generale del paese che è invece fondato su fonti aggiornate, mentre le critiche del ricorrente sono generiche non fondate su nessuna fonte informativa alternativa.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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