Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27740 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22988/2018 R.G. proposto da

Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei Poveri di Pandino – ONLUS,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierluigi Stefanelli e Aldo

Ghirardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma,

via Angelo Secchi, n. 4;

– ricorrente –

contro

B.F., B.A., Azienda Agricola B.F. e A.

S.S.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 3408/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 13/02/2018 R.G.N. 8155/2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno

2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il fatto e le questioni trattate, per quanto ancora di essi rileva in questa sede, sono così descritti nell’ordinanza impugnata.

1.1. Nel 2013 l’Azienda agricola e i soci B.F. e A. di persona, nella qualità di precedenti affittuari del fondo, convennero in giudizio la Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei Poveri di Pandino – ONLUS per sentir accertare che il rapporto di affitto agrario iniziato tra le parti I’ll novembre 1998 si era concluso il 10 novembre 2012 per scadenza del contratto, che il rapporto in realtà si era instaurato fin dall’anno 1965 dapprima con B.M., padre di B.F. e A., e che nel corso del rapporto di affitto erano state realizzate alcune consistenti opere di miglioramento, in relazione alle quali chiesero la corresponsione dell’indennizzo, con diritto di ritenzione fino al pagamento.

La Fondazione nel costituirsi concordò sulla scadenza contrattuale indicata al 10 novembre 2012, ma negò che fossero stati realizzati miglioramenti e di dovere alcunchè a titolo di indennizzo e chiese, in via riconvenzionale, la condanna dei conduttori al rilascio del compendio immobiliare.

1.2. Il tribunale accertò che il rapporto di affitto agrario si era sciolto alla scadenza indicata del 10 novembre 2012, ed accolse solo in parte, per l’importo di Euro 58.000 circa, la domanda degli affittuari volta al riconoscimento dell’indennità per i miglioramenti. Rigettò invece la domanda di ritenzione, ritenendo valida la rinuncia che di esso risultava espressa nel contratto d’affitto.

La sentenza di appello rigettò sia l’appello principale dei Brega – con il quale questi ultimi avevano chiesto, tra l’altro, fosse riconosciuto loro il diritto di ritenzione – sia l’appello incidentale della Fondazione.

2. Avverso tale pronuncia i predetti fratelli Brega, in proprio e quali soci e legali rappresentanti della società semplice Azienda Agricola B.F. e A., proposero ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Di questi la Corte di cassazione, con l’ordinanza in epigrafe, ha accolto solo il quarto e il quinto, dichiarando inammissibili i primi tre, e ha conseguentemente cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.

In questa sede viene in rilievo l’accoglimento del quinto motivo, che riproponeva il tema del diritto di ritenzione della contestata validità della sua rinuncia.

Al riguardo nell’ordinanza in questa sede impugnata si osserva quanto segue (v. pagg. 10-11):

“con il quinto motivo i ricorrenti deducono nuovamente la violazione della L. n. 11 del 1971, art. 15, ed anche della L. n. 203 del 1982, artt. 20 e 58, e di ogni altra norma in materia di diritto di ritenzione dell’immobile nell’ipotesi di miglioramento fondiario e di inderogabilità delle disposizioni di legge, e criticano la decisione impugnata laddove ha ritenuto legittima la preventiva rinuncia, da parte loro, al diritto di ritenzione del fondo, inserita nell’art. 13 del contratto.

“La corte d’appello afferma che tale rinuncia non sarebbe in contrasto con il generale principio che vieta la rinuncia preventiva a diritti non ancora sorti, e che si tratti di un diritto pienamente disponibile.

“I ricorrenti evidenziano che il diritto alla ritenzione, già previsto dalla L. n. 11 del 1971, è adesso tutelato dalla L. n. 203 del 1982, art. 20, e che la successiva previsione contenuta nell’art. 58 della medesima legge sancisce tutte le previsioni in essa contenute come inderogabili.

“Aggiungono che una eventuale rinunciabilità del diritto di ritenzione potrebbe al limite ammettersi se il contratto fosse stato stipulato con l’assistenza delle associazioni di categoria, o se quanto meno la previsione fosse chiaramente esplicitata, per rendere consapevole l’affittuario della portata della clausola che sottoscrive, mentre nel caso di specie l’effetto della rinuncia si produrrebbe a fronte di una clausola genericamente formulata che non richiamerebbe affatto l’attenzione dell’affittuario sui suoi possibili effetti.

“Il motivo deve essere accolto: anche nella disciplina dei contratti agrari dettata dalla legge del 1982, la possibilità della parte più debole, l’affittuario, di rinunciare ad alcuni dei diritti e delle tutele previste dalla legge è consentita, ma circondata da determinate garanzie che nel caso di specie non sono soddisfatte, ed in particolare dalla partecipazione all’atto delle associazioni di categoria.

Nel senso della rinunciabilità preventiva al diritto ai miglioramenti solo se il contratto viene redatto con l’assistenza delle associazioni di categoria v. Cass. n. 8729 del 2012: “E’ valida la clausola, inserita in un contratto di affitto di fondo rustico, di rinunzia preventiva all’indennità per i miglioramenti fondiari di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 17, purchè essa sia stata stipulata con l’assistenza delle organizzazioni professionali, ai sensi dell’art. 45 della legge cit.. In mancanza di tale presupposto, la rinunzia preventiva è nulla, poichè essa è diretta a regolamentare un diritto dell’affittuario in maniera diversa da quella stabilito dalla L. n. 203 del 1982, art. 17 cit””.

3. Per la revocazione della ordinanza della Suprema Corte propone ricorso la Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei Poveri di Pandino – ONLUS, ai sensi degli art. 391-bis e art. 395 c.p.c., n. 4, con unico motivo.

Gli intimati non svolgono difese in questa sede.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2. Gli intimati hanno depositato “memoria di costituzione” datata 7 giugno 2019 e successiva memoria datata 11 giugno 2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Secondo la ricorrente l’ordinanza de qua, nella parte in questione, è frutto di errore di fatto percettivo ex art. 395 c.p.c., n. 4: errore consistito nell’aver ritenuto che (si trascrive dal ricorso per revocazione) “la rinuncia al diritto di ritenzione stabilita all’art. 13 del contratto (di affitto agrario) non sarebbe risultata valida e/o efficace, siccome non “circondata” dalle garanzie imposte (a tutela della parte più debole) dalla L. n. 203 del 1982, e, “in particolare, dalla partecipazione all’atto delle associazioni di categoria”; laddove agli atti del giudizio (siccome non solo prodotta nei giudizi di merito, ma anche allegata ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sia al ricorso principale, che al controricorso) vi era “convenzione affitto fondo rustico (a norma della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 45)” stipulata (come in essa espressamente affermato) con l’assistenza e partecipazione delle rispettive associazioni di categoria e che risultava sottoscritta (su ogni pagina e in calce) sia dalle parti che dalle associazioni di categoria (talchè la motivazione addotta si appalesa, da un lato, affetta da errore di fatto e, dall’altro, assunta in violazione del disposto dalla L. n. 203 del 1982, artt. 58 e 45)”.

2. Il ricorso è inammissibile, ricadendo il dedotto errore percettivo su passaggio motivazionale non decisivo.

L’ordinanza impugnata è invero fondata su una duplice ratio decidendi, e segnatamente sul rilievo della nullità della rinuncia preventiva al diritto di ritenzione per due ragioni, ciascuna delle quali idonee da sola a giustificarne il convincimento, ossia: a) per la genericità della relativa previsione; b) per la mancata assistenza delle associazioni di categoria.

L’errore percettivo segnalato sussiste effettivamente con riferimento alla seconda causale, ma non tocca la prima, che pertanto rimane pienamente idonea a giustificare la decisione, sottraendola all’impugnazione proposta.

Di tanto può agevolmente rendersi conto anzitutto muovendo dalla considerazione che detta ordinanza accoglie il motivo di ricorso (il quinto) il quale – come in essa chiaramente esposto (v. ordinanza impugnata, pag. 11, terzo cpv., righi 10-16, in particolare righi 15-16) – denunciava non che il contratto fosse stato stipulato senza l’assistenza delle associazioni di categoria, ma ben diversamente che la clausola, la quale secondo la tesi difensiva accolta dal giudice di merito conterrebbe la rinuncia al diritto di ritenzione, era stata “genericamente formulata” in modo tale da non richiamare “affatto l’attenzione dell’affittuario sui suoi possibili effetti”.

E per vero il diretto esame di detto motivo, così come dedotto e illustrato nel ricorso per cassazione sul quale l’ordinanza qui impugnata si è pronunciata, consente di avvedersi che:

– esso muoveva dalla premessa che la sentenza d’appello aveva ritenuto valida la rinuncia al diritto di ritenzione contenuta nella clausola n. 13 del contratto d’affitto, sulla base del rilievo che tale clausola, “secondo cui “nessuna ipotetica eccezione, comunque motivata, potrà consentire alla società conduttrice di rimanere sul fondo oltre la prevista scadenza del 10/11/2012…” è riferibile a qualsiasi eccezione che possa legittimare l’inadempimento dell’obbligo di rilascio dell’ente locato alla scadenza del rapporto contrattuale, e come tale ricomprende anche la rinuncia, da parte dell’affittuaria, ad avvalersi del c.d. diritto di ritenzione “;

– l’illustrazione del motivo proseguiva quindi con l’enunciazione del contenuto delle norme di cui si deduceva la violazione: L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 20 e 58, L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 15; la prima e la terza prevedendo il diritto di ritenzione a tutela dell’indennità spettante all’affittuario per i miglioramenti; il secondo sancendo la inderogabilità di tali previsioni;

– si deduceva che il diritto è di regola sottratto alla disponibilità delle parti e si argomentava al riguardo che “può forse diventare un diritto disponibile nella misura in cui al medesimo si rinunci nell’ambito di un contratto redatto con l’assistenza delle associazioni di categoria ma, trattandosi di un diritto specificamente denominato e disciplinato da una norma di legge, per potersi affermare che allo stesso gli affittuari abbiano rinunciato deve quantomeno riscontrarsi che lo stesso sia stato citato con il suo nomen iuris”;

– ciò posto si osservava che “nella clausola in esame… non si cita mai espressamente la rinuncia al diritto di ritenzione… e non pare ammissibile che la rinuncia della parte contrattuale debole ad un diritto che la legge definisce espressamente come inderogabile… possa essere effettivamente oggetto di una rinuncia non specifica, operata attraverso espressioni generiche, le quali non menzionino espressamente nè lo specifico diritto rinunciato nè la norma di legge che lo riconosce e lo tutela”.

Ne risulta dunque confermato che, effettivamente, l’unica ragione, dedotta in ricorso, di nullità o inefficacia della rinuncia preventiva al diritto di ritenzione non fosse affatto la mancata assistenza delle associazioni di categoria alla stipula del contratto (menzionata incidentalmente solo come ulteriore requisito della cui mancanza non si fa questione ma che anzi sembra postularsi in concreto), bensì fosse la genericità delle espressioni usate nel contratto e la mancata specifica ed espressa menzione del diritto di ritenzione quale oggetto di rinuncia preventiva.

Ebbene a tale impostazione del ricorso va necessariamente rapportata l’ordinanza impugnata per coglierne appieno l’effettivo fondamento motivazionale, come quanto meno comprensivo anche di tale causale, e ciò sia, sul piano testuale, come appresso sarà detto, per la declinazione al plurale dei termini usati, sia per la mancanza di considerazioni contrarie che altrimenti avrebbero dovuto attendersi.

In tal senso non va trascurato che nucleo centrale delle ragioni dell’accoglimento del motivo può ravvisarsi nell’affermazione, leggibile nel rigo 20 di pagina 11 della ordinanza, secondo la quale (la possibilità per l’affittuario di rinunciare ad alcuni dei diritti delle tutele previste della legge) è consentita a condizione che sia “circondata da determinate garanzie che nel caso di specie non sono soddisfatte” (enfasi aggiunta).

E’ ben vero che, subito dopo, nel rigo 21, si fa riferimento, tra le garanzie da osservarsi, alla “partecipazione all’atto delle associazioni di categoria”, condizione cui fa anche riferimento il precedente giurisprudenziale subito dopo citato.

Ed è altresì vero che, se tale inciso vale a esprimere il convincimento della Corte che tale condizione fosse assente nel caso di specie, tale valutazione deve ritenersi frutto di errore percettivo, come dimostrato in ricorso con pieno assolvimento degli oneri di specifica indicazione degli atti ex art. 366 c.p.c., n. 6.

Si tratta però, come detto, di errore non decisivo dal momento che esso ricade solo su una delle condizioni di validità della rinuncia che la Corte ha ritenuto nella specie mancanti, fermo restando che, con l’inciso sopra riferito, il convincimento espresso fa riferimento, attraverso l’uso del plurale sopra rimarcato, almeno ad un’altra condizione, la quale non può che identificarsi con quella dedotta in ricorso, ossia la chiarezza e univocità della clausola espressiva della rinuncia.

Su tale rilievo non si appunta alcuna censura di tipo revocatorio ed esso rimane di per sè comunque idoneo a giustificare l’ordinanza in questa sede impugnata.

Non può al riguardo che ribadirsi il principio, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, nel caso in cui la declaratoria di inammissibilità, contenuta nella sentenza revocanda, si regga su due autonome rationes decidendi, una sola delle quali revocabile perchè viziata da errore percettivo, la permanenza della seconda comporta il venir meno del requisito indispensabile della decisività dell’errore revocatorio, ossia dell’idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata, che, ex art. 395 c.p.c., n. 4, è richiamato dall’art. 391-bis c.p.c., per la revocazione delle sentenze della Cassazione (v. Cass. 31/10/2017, n. 25871; 25/03/2013, n. 7413).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Gli intimati non hanno svolto rituale difesa nella presente sede, di tal che non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese.

Deve infatti considerarsi inammissibile la memoria di costituzione sopra menzionata, in quanto tardivamente depositata, al di là dei termini fissati per il deposito di controricorso.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 ottobre 2016, non può trovare applicazione l’art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione intervenuto in data 15/12/2016 tra il Consiglio nazionale Forense, l’Avvocatura generale dello Stato e questa Corte, nel quale è disposto che “per i ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, l’intimato che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 c.p.c., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, possa, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà, presentare memorie, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente”.

Trattandosi di controversia agraria il processo risulta esente dal contributo unificato; non si applica pertanto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA