Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27740 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27740 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 1755-2016 proposto da:
SICILIANO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.
SESTO RUFO 16, presso lo studio dell’avvocato DANIELA FAVA,
rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE DE PASQUALE;
– ricorrente contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. – C.F. e P.I. 00818570012,
in persona del procuratore

ad negotia,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO ZARBA;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 1080/2015 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 3/06/2015;

Data pubblicazione: 22/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott.
ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Antonio Siciliano convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di

corresponsione, in suo favore, dell’indennizzo, a suo avviso
dovutogli, in virtù di polizza assicurativa, per le lesioni con esiti
permanenti riportate in due infortuni.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 2614/2014, accolse
l’eccezione, sollevata dalla società assicuratrice, di improponibilità
della domanda, stante la clausola di perizia contrattuale in
polizza; ritenne, inoltre, che l’art. 1469

bis cod. civ. non si

applicasse al caso all’esame, in quanto la polizza era stata
stipulata prima dell’entrata in vigore di tale norma e in seguito
solo automaticamente rinnovata.
Avverso la sentenza di primo grado il Siciliano propose
gravame.
Si

costituì

l’appellata

che

eccepì

l’inammissibilità

dell’impugnazione ex art. 348 bis cod. proc. civ. e ne contestò,
comunque, la fondatezza.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 3 giugno 2015,
dichiarò l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 cod. proc. civ.,
condannò l’appellante alle spese di quel grado e dichiarò la
sussistenza, a carico del Siciliano, dell’obbligo del pagamento
dell’ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto
per l’impugnazione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale Antonio Siciliano
ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e
illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso l’UnipoSai Assicurazioni S.p.a.,
già Unipol Assicurazioni S.p.a..

Ric. 2016 n. 01755 sez. M3 – ud. 25-05-2017
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Torino, la Unipol Assicurazioni S.p.a. e ne chiese la condanna alla

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio, ex art. 380 bis cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

2. Con l’unico motivo, rubricato «Violazione de[W]art. 342
c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3), c.p.c.», il ricorrente
sostiene che, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., come
modificato con d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 11
agosto 2012, n.123, «ai fini dell’ammissibilità dell’appello sia
sufficiente un mero e sintetico richiamo alle ragioni di fatto
oggetto della domanda ove sulle stesse non si sia pronunciato il
giudice di primo grado o comunque qualora le medesime non
siano direttamente connesse alle specifiche ragioni dei motivi di
gravame formulati dall’appellante, essendo … compito del giudice
del riesame, in virtù del carattere devolutivo pieno del mezzo di
gravame, esaminare tali fatti come allegati, documentati e provati
in tutti gli atti di causa, una volta accolte le doglianze sulle
questioni preliminari o pregiudiziali che tale esame precludano».
2.1. Il motivo è inammissibile.
A prescindere dal rilievo che, lamentandosi con lo stesso la
violazione di una norma processuale, le censure avrebbero dovuto
essere prospettate non sotto il profilo della violazione di norma
sostanziale ex art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ.,
come avvenuto nel caso di specie, bensì sotto il profilo dell’error
in procedendo, di cui al numero 4 del citato art. 360, il che, di per
sé, non rileva ai fini dell’ammissibilità del ricorso (Cass.
21/01/2013, n. 1370; Cass. 29/08/2013, n. 19882; Cass., ord.,
20/02/2014, n. 4036; v. anche Cass., sez. un., 24/07/2013, n.
17931), il mezzo all’esame è tuttavia inammissibile ex art. 366
n. 6, cod. proc. civ., difettando comunque di specificità, in quanto

Ric. 2016 n. 01755 sez. M3 – ud. 25-05-2017
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motivazione semplificata.

non sono stati riportati in ricorso i motivi di appello proposti (v. p.
13 del ricorso), laddove, invece, ove il ricorrente denunci la
violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.
conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello
per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro

dall’appellante (arg. ex Cass. 20/07/2012, n. 12664 e Cass.
10/01/2012, n. 86).
A quanto precede va aggiunto che neppure risulta ben
censurata la ratio decídendí. La Corte territoriale non ha, infatti,
fondato la sua decisione di inammissibilità dell’appello sulla sola
mancanza della «ricostruzione del fatto», come assume il
ricorrente, ma anche sul difetto «delle ragioni della domanda» e
sulla impossibilità «sulla base, dei motivi addotti, di valutare il
fondamento della domanda anche, qualora, in ipotesi, potessero
ritenersi infondate le ragioni per le quali il primo giudice ha
rigettato la domanda», evidenziando pure che l’atto di appello
non conteneva altresì «alcuna esposizione delle ragioni della
domanda se non l’enunciazione della domanda stessa (difetta
infatti sia la specifica descrizione degli eventi, sia quella delle loro
conseguenze e valutazione, sia l’esposizione del tenore delle
clausole contrattuali e le ragioni della loro applicabilità al caso di
specie) e il richiamo, quali motivi di appello (testualmente p. 2
dell’atto di appello) ai “motivi dedotti e non attesi nel giudizio di
primo grado” quali, appunto, motivi di gravame, inconcepibili
come tali precedendo la pronuncia della sentenza impugnata». E
ciò non risulta essere stato specificamente e compiutamente
censurato dal ricorrente.
3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in

dispositivo.

Ric. 2016 n. 01755 sez. M3 – ud. 25-05-2017
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impianto specifico, i predetti motivi così come formulati

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma
1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto

dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari
1-bis dello

stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente,
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro
2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del
15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di
legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio
2017.
Il Presidente

‘Lui

a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

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