Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27740 del 11/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 27740 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3619 del Ruolo Generale degli
affari civili dell’anno 2010, proposto:
DA
IOLANDA TADDONIO,

elettivamente domiciliata in Roma, presso

lo studio Titomanlio alla Via Terenzio n. 7, con gli avv.ti
Raffaele De Bonis Cristalli e Orazio Abbamonte, che lo
appresentano e difendono anche disgiuntamente, per procura a
margine del ricorso notificato 1’8 febbraio 2010.
RICORRENTE PRINCIPALE

9

ik.6Lk°
to ■.3

Data pubblicazione: 11/12/2013

CONTRO
COMUNE DI POTENZA,

in persona del

sindaco p.t.,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Concetta Matera e

quale elettivamente domiciliano in Potenza, alla Contrada S.
Antonio La Macchia, come da procura a margine del
controricorso notificato a mezzo posta il 13.03.2010.
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n.
48/09, del 10 – 25 febbraio 2009, non notificata.
Udita, all’udienza del 5 novembre 2013, la relazione del
Cons. dr. Fabrizio Forte e sentiti l’avv. Orazio Abbamonte
per il ricorrente e il P.M., in persona del sostituto
procuratore generale dr. Immacolata Zeno, che conclude per
l’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale e
l’accoglimento del secondo motivo di esso, con assorbimento
degli altri motivi di detto ricorso e con il rigetto del
primo motivo di quello incidentale, che comporta
assorbimento degli altri motivi.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 6 marzo 1987, Giuseppina
Taddonio, premesso di avere ceduto a titolo gratuito al
Comune di Potenza con atto del 31 luglio 1982, un suolo
2

Brigida Pignatari dell’Ufficio legale dell’ente, presso il

edificabile in Potenza di mq. 1.184 in Catasto Terreni a F.
19, P.le 568, 569, 561 dell’estensione di mq. 1685, e che
tale contratto era nullo perché privo dei requisiti di

Tribunale della stessa città perché, dichiarata la nullità
che precede, condannasse il comune convenuto a risarcire
l’attore del danno subito per tale condotta.
Il risarcimento chiesto ammontava al valore venale dell’area
occupata senza titolo dall’ente locale e alla perdita di
valore del reliquato, avendo il Comune di Potenza utilizzato
e trasformato solo in parte detto suolo con alloggi per i
terremotati del sisma del 1980 in Basilicata.
Il Comune di Potenza si costituiva, deducendo di avere
corrisposto all’attrice, per la cessione del suolo, la
facoltà di edificare sul residuo suolo e il locale
Tribunale, con sentenza non definitiva del 30 novembre 1991,
dichiarava nulla la cessione di cui alla citazione, perché
priva di causa, affermando che il comune doveva restituire
agli attori le aree di cui sopra ovvero pagare il valore
venale dell’area occupata, liquidato in £ 47.360.000 (mq.
1184 X £ 40.000 a mq.).
Con pronuncia definitiva del 31 dicembre 1997, lo stesso
tribunale stabiliva che detta somma, per la natura
3

legge, conveniva in giudizio l’ente locale dinanzi al

risarcitoria del credito che era di valore, doveva essere
rivalutata alla data della decisione (1997) con coefficiente
2,44, ed elevata a E. 115.558.400 oltre agli interessi di

L’attrice proponeva appello contro la sentenza di cui sopra,
deducendo che il prezzo fissato in primo grado era
ragguagliato ad un indice di edificabilità inferiore a
quello effettivo e che il terreno aveva valore maggiore di
quello deciso dal tribunale, mentre l’ente locale era tenuto
a pagare anche il suolo non occupato con la costruzione
degli alloggi di cui sopra.
Anche il Comune di Potenza impugnava la sentenza del
Tribunale e, chiesta la riunione dei due giudizi, eccepiva
l’inammissibilità per tardività dell’avverso gravame
principale ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. e,
contestata l’esistenza di un indebito oggettivo a base della
domanda della controparte che avrebbe dovuto chiedere solo
il risarcimento del danno per occupazione illecita del suo
terreno, affermava che alla controparte spettava meno di
quanto proposto dal c.t.u., essendo errate le conclusioni di
questo sul valore venale delle aree occupate e non dovendosi
gli interessi riconosciuti in primo grado, per lo stato di
dissesto del comune nelle more da questo dichiarato.
4

legge dalla domanda al saldo.

La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 48 del 10- 25
febbraio 2009 non notificata, accoglieva parzialmente gli
appelli riuniti delle parti e condannava il Comune di

e

19.557,95, con

rivalutazione monetaria dal 30 giugno 1984 al saldo e gli
interessi legali sulle somme via via rivalutate e su E
21.617,93 dal luglio 1982 al 30 giugno 1984 al tasso di
legge vigente, dovuta per la maggiore superficie occupata
per i lavori, compensando in parte le spese di causa tra le
parti, e ponendole nel resto a carico del Comune di Potenza.
Nulla era riconosciuto a favore della Taddonio per l’area
rimasta in sua proprietà e non utilizzata dall’ente locale,
e la sentenza, rilevato che il Comune aveva precisato che la
sua domanda di rimborso delle somme versate in eccesso alle
controparti per l’occupazione, era divenuta, con l’appello
della Taddonio, azione di quest’ultima di risarcimento del
danno per occupazione illecita del suo terreno, per essere
illegittimo il procedimento ablatorio in assenza dei termini
di durata del procedimento e dei lavori (art. 13 della L. n.
2359 del 1865), per cui l’azione era da ritenere avere la
sua causa petendi in una occupazione illecita, usurpativa o
senza titolo.
Affermato che in tal modo si era avuta un’ammissibile
5

Potenza a pagare alla controparte

mutamento della domanda originale di risarcimento del danno
da occupazione appropriativa o per pubblica utilità in
quella da occupazione usurpativa, la Corte di merito

aree occupate senza titolo, che in primo grado si erano
ritenute edificabili erroneamente, mentre tali non erano, in
quanto solo per il vincolo preordinato all’esproprio, esse
erano state destinate alla realizzazione di alloggi per i
terremotati del 1980 ai sensi della legge n. 219 del 1981.
Tale vincolo, anche se conformativo e idoneo a dar luogo ad
una destinazione edificabile dei terreni, non poteva
assumere rilievo nel caso, per qualificare edificabili i
suoli occupati e per determinare il risarcimento dovuto,
rilevando solo a tal fine la loro destinazione urbanistica
anteriore all’occupazione e all’intervento ablatorio.
Il danno è stato quindi liquidato nel valore delle aree come
non edificabili, entro i limiti e modi già indicati, eér la
cassazione di tale sentenza, la Taddonio propone ricorso in
via principale di quattro motivi notificato 1’8 febbraio
2010, cui replica, con controricorso notificato a mezzo
posta il 13 marzo successivo e illustrato da memoria, il
Comune di Potenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

6

riconosceva il danno da risarcire nel valore venale delle

Ai sensi dell’art. 335 c.p.c., devono in via preliminare
riunirsi i due ricorsi proposti contro la stessa sentenza.
1. Sul piano logico è anche preliminare l’eccezione di

proposta dal Comune di Potenza in secondo grado in via
incidentale e ripetuta da questo con il primo motivo del suo
ricorso per cassazione.
Su tale eccezione nulla ha deciso la Corte d’appello, per
cui la stessa può ritenersi acitat rigettata, con
statuizione che il Comune considera errata e da riformare.
L’eccezione denuncia una pretesa violazione del termine
breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. dal Comune di
Potenza, per avere l’ente locale proposto il suo appello con
atto notificato il 12 febbraio 1999, oltre i trenta giorni
dalla notificazione in forma esecutiva della sentenza al
sindaco della città in persona propria, avvenuta il 29
maggio 1998.
La sentenza era stata notificata personalmente al sindaco,
quale organo del Comune e non al difensore dell’ente locale
ai sensi dell’art. 170 c.p.c. e, ad avviso del Comune di
Potenza, la predetta notificazione non poteva che aver dato
luogo alla decorrenza del termine breve di trenta giorni per
impugnare, violato dalla controparte, che non aveva proposto
7

inammissibilità dell’appello dell’attuale ricorrente, già

gravame entro tale termine.
Come deduce lo stesso comune ricorrente incidentale, la
giurisprudenza è stata sempre costante nell’affermare che la

personalmente, invece che al difensore, è inidonea a far
decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per
l’impugnazione; si chiede quindi di modificare detto
indirizzo ermeneutico e qualificare la notifica della
sentenza alla parte personalmente idonea a dar luogo alla
decadenza dal gravame, per violazione del termine breve.
Aderendo all’indirizzo interpretativo costante di questa
Corte (cfr. di recente in tal senso S.U. 13 giugno 2011 n.
12898 e Cass. 11 febbraio 2013 n. 4384) ,

gro in ragione

della esigenza che la opportunità dell’impugnazione sia
valutata dal difensore tecnico, non può che confermarsi che
solo la notificazione della sentenza all’avvocato della
parte, può far decorrere il termine breve per impugnare di
cui all’art. 325 c.p.c., rendendo conoscibile la decisione
al solo soggetto tecnicamente abilitato a rilevare la
opportunità di proporre l’impugnazione.
Pertanto l’appello era nella fattispecie ammissibile, non
rilevando la notifica della sentenza personalmente alla
parte ai fini della decorrenza del termine per appellare,
8

notificazione del provvedimento da impugnare alla parte

per cui l’eccezione della tardività del gravame è da
ritenere implicitamente rigettata con statuizione corretta,
che comporta il rigetto del primo motivo di ricorso

merito gli altri motivi di esso e il ricorso principale.
1.1. Il primo motivo del ricorso principale della Taddonio
deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. dalla Corte
potentina, per avere la ricorrente chiesto alla stessa di
liquidare “i danni subiti dall’appellata entro i limiti di
giustizia, con applicazione dei criteri di cui all’art. 3,
comma 65, della legge 23 dicembre 1996 n. 662” e solo
successivamente domandato il risarcimento del danno da
occupazione illecita del suolo dall’ente locale.
La Corte di merito, d’ufficio, ha affermato che l’originaria
domanda, fondata su una occupazione per causa di pubblica
utilità o appropriativa, era divenuta azione risarcitoria da
occupazione usurpativa, e così ha rilevato la modifica del
titolo a base delle richieste della Taddonio senza
dichiarare preclusa la domanda nuova di costei per la
mutatio libelli da essa operata.
Il quesito conclusivo chiede di dichiarare illegittima la
decisione di merito che, di ufficio, ha trasformato la
domanda

originaria

di

risarcimento
9

da

occupazione

incidentale, perché infondato, consentendo di valutare nel

appropríatíva in quella, diversa, da occupazione usurpatíva,
non rilevando la inammissibilità della nuova richiesta.
1.2. Il secondo motivo del ricorso principale della Taddonio

avere violato il giudicato della pronuncia non definitiva
del Tribunale di Potenza del 1991, che aveva riconosciuto la
natura edificabile dell’area occupata, violando in tal modo
anche l’art. 112 c.p.c.
Il tribunale aveva qualificato il suolo con “potenzialità
edificatorie”, affermando che l’indennità di espropriazione
doveva liquidarsi ai sensi dell’art. 39 della legge n. 2359
del 1865 nel valore venale dell’area; tale statuizione non
era stata impugnata dal Comune di Potenza e quindi la
pronuncia di appello che ha qualificato, di ufficio,
“agricola” o inedificabile la medesima superficie e
liquidato il risarcimento del danno in base a tale natura,
ha violato il giudicato su tale punto decisivo ed è andata
oltre l’appello, in contrasto con l’art. 112 c.p.c.
1.3. Si lamenta, in terzo luogo, la violazione degli artt.
360 n. 5 e 112 c.p.c., oltre che dell’art. 16 della legge n.
865 del 1971, perché la Corte d’appello non ha riconosciuto
il danno prodotto al reliquato, con la occupazione parziale
delle aree della Taddonio in rapporto alla natura
10

censura la sentenza, per violazione dell’art. 2909 c.c., per

edificabile dell’intera superficie e alla riduzione di
cubatura realizzabile sull’area rimasta alla danneggiata, da
considerare anche essa occupata sul presupposto che, anche a

mai era stata chiesta dalla Taddonio la restituzione.
In tal modo la decisione impugnata non ha motivato nel
merito sulla domanda della Taddonio di risarcimento del
danno da occupazione illecita liquidabile ai sensi dell’art.
16 della legge n. 865 del 1971 e dell’art. 2043 c.c., in
1/12 del valore dell’area per ogni anno in cui la stessa era
stata illecitamente detenuta dal comune, oltre accessori.
1.4. Si deduce poi, con il quarto motivo di ricorso, la
omessa pronuncia sulla domanda d’interessi anatocistici
proposta dal ricorrente principale, anche con il gravame
alla Corte d’appello, che doveva riconoscere tali accessori
almeno dalla data di notifica dell’appello della Taddonio.
2.1. Il controricorso del Comune di Potenza replica ai
motivi del ricorso principale e, in via incidentale, dopo
avere ripetuto l’eccezione di inammissibilità dell’appello
in questa sede già ritenuta infondata al n. 1 della presente
sentenza, denuncia omessa motivazione o mancata pronuncia
sulla domanda di restituzione di quanto pagato in eccesso,
dall’ente locale con la somma di E 114.634,23, versata con
11

considerare acquisito lo stesso reliquato al comune, di esso

la rivalutazione per l’illecito, in base a una qualifica dal
Tribunale delle aree come “edificabili”, corretta in secondo
grado con il riconoscere la loro destinazione agricola.

destinare ai terremotati della Basilicata del 1980 in
relazione alla edificabilità loro attribuita con il vincolo
per l’esproprio,

è stato errato per il ricorrente

incidentale.
L’ente locale chiede se vi sia stata omessa pronuncia sulla
domanda di restituzione delle somme versate in eccesso
rispetto a quanto riconosciuto dovuto in appello ovvero se
basti il riconoscimento in motivazione della “possibilità”
per l’ente locale, di ripetere dette somme da esso versate
alla Taddonio in più del dovuto, per ritenere riconosciuto
il diritto del Comune di Potenza al rimborso di quanto
pagato in eccesso a controparte, rispetto al valore delle
aree stesse.
2.2. Si lamenta ancora, dal comune ricorrente incidentale,
violazione degli artt. 194, comma l, c.p.c. e 90, comma l,
disp. att. c.p.c., oltre che degli artt. 90 e 91 c.p.c., per
l’errore della Corte di merito di avere rigettato
l’eccezione di nullità delle operazioni del c.t.u., che non
aveva dato avviso al consulenti di parte e ai difensori del
12

Valutare i terreni occupati per costruire alloggi da

dell’ente locale, delle operazioni da esso iniziate, per
consentire la partecipazione alle stesse di detti difensori
tecnici del Comune di Potenza.

indicate nullità, da prospettarsi al più tardi nella prima
udienza successiva alla mancata convocazione dei difensori o
al massimo nella prima difesa dopo il deposito della
relazione dell’ausiliare, seguita alla irregolarità che si
denuncia a carico del c.t.u., mentre nel caso il difensore
aveva chiesto, subito dopo le pretese irregolarità della
consulenza, il rinvio di una udienza in attesa del deposito
della relazione dall’ausiliare, senza denunciare tali
illegittime condotte del consulente e domandando solo se era
illegittima la condanna delle parti alle spese di consulenza
da ritenere nulla per la quale alcunché doveva ritenersi
dovuto all’ausiliare.
3.1. Il primo motivo del ricorso principale della Taddonio
è inammissibile, come del resto si è già rilevato dalla
sentenza di questa Corte 21 dicembre 2012 n. 3424, che s’è
pronunciata sulla stessa impugnazione in altra causa su
ricorso di altro privato danneggiato da occupazione di
un’area vicina a quella di cui al presente giudizio dello
stesso Comune di Potenza, nel medesimo procedimento
13

La Corte di appello ha ritenuto tardiva la deduzione delle

espropriativo nel post-terremoto del 1980 in Basilicata.
Detto motivo di ricorso è inammissibile per difetto
d’interesse della ricorrente a denunciare il mutamento della

petendi dell’occupazione usurpativa accertata dalla Corte di
appello in luogo di quella originaria, nessun danno è
derivato alla donna, avendo determinato in concreto tale
nuova qualificazione dell’azione effetti sostanzialmente
identici a quelli della domanda risarcitoria da occupazione
appropriativa (così Cass. 16 luglio 2010 n. 16750).
Anche a non rilevare l’inammissibilità del ricorso che
denuncia una condotta contra legem della stessa ricorrente,
la recente giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata
nel senso che non comporti preclusione da domanda nuova il
mutamento della causa petendi dell’azione di risarcimento
del danno da occupazione per pubblica utilità in quella di
risarcimento da occupazione usurpativa, ai sensi dell’art.
2043 c.c. (così, cfr. Cass. 5 dicembre 2011 n. 25959 e la
citata n. 16750 del 2010).
Il primo motivo di ricorso della Taddonio è quindi, prima
che infondato e da rigettare, precluso, perché nel merito vi
è stata la sostanziale accettazione del contraddittorio
sulla nuova domanda della ricorrente da parte del comune.
14

propria domanda originale, in quanto dalla nuova causa

3.2. Il secondo motivo del ricorso principale è stato
ritenuto fondato dalla sentenza citata del 2012, che
richiama espressamente analoga soluzione adottata in altri

antecedenti logici della decisione con efficacia di
giudicato, come accaduto nella fattispecie in ordine alla
rilevata natura edificabile delle aree occupate in primo
grado, non impugnata dalle parti (con Cass. 17 febbraio 2011
n. 3909, ricordata nella sentenza n. 3424 del 2012, cfr.
pure Cass. 16 marzo 2012 n. 4821).
Anche se il tribunale s’è pronunciato su una ripetizione di
indebito contestata dal ricorrente in questa sede, la
domanda con il gravame della Taddonio era stata trasformata
da questa in azione risarcitoria e in primo grado la
liquidazione della somma da restituire all’ente locale
sarebbe stata diversa, in caso di decisione difforme sul
punto pregiudiziale della natura, edificabile o agricola,
delle aree occupate.
Pertanto il secondo motivo di ricorso deve essere accolto,
dovendosi negare che la Corte d’appello potesse discostarsi
dalla qualificazione urbanistica agricola o inedificabile
dell’area occupata, già riconosciuta in via definitiva, dato
che la pronuncia sul punto non era stata censurata da alcuna
15

casi, relativi a sentenze che avevano pronunciato su

delle parti e costituiva quindi giudicato.
Deve ritenersi precluso il terzo motivo di ricorso,
potendosi presumere che la liquidazione del risarcimento nel

e quindi anche la eventuale perdita di valore del reliquato
se sussistente, nulla altrimenti spettando per tale titolo
al danneggiato.
L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale
comporta la cassazione della sentenza in relazione al motivo
accolto, con necessità di riliquidare il danno, per cui
assorbe il quarto motivo del medesimo ricorso, relativo agli
accessori della liquidazione, da rimettere al giudizio in
sede di rinvio.
3.4. Il primo motivo del ricorso incidentale s’è già
respinto perché infondato, mentre resta assorbito il secondo
motivo di tale ricorso, attinente alla liquidazione del
risarcimento, che dovrà avvenire come già detto in sede di
rinvio, nel corso del quale non potrà non tenersi conto di
quanto versato dal Comune di Potenza in corrispettivo delle
aree in favore di controparte, somme che la sentenza
impugnata ritiene di misura maggiore di quanto spettante ai
danneggiati, con implicito riconoscimento del diritto del
comune a ripetere quanto pagato in eccedenza, ai privati
16

merito abbia compreso tutti i danni subiti per l’occupazione

danneggiati come la Taddonio.
Deve poi dichiararsi assorbito dall’accoglimento parziale
del secondo motivo del ricorso principale, anche l’ultimo

delle operazioni del c.t.u. rilevanti ai fini della
quantificazione del dovuto, che dovrà operarsi in sede di
rinvio.
4. In conclusione riuniti i ricorsi, va accolto il secondo
motivo del ricorso principale, dovendo dichiararsi
inammissibili il primo e il terzo motivo di tale
impugnazione, mentre va rigettato il primo motivo di ricorso
incidentale, con assorbimento degli altri motivi di entrambi
i ricorsi.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in
relazione al motivo accolto, con rimessione della causa alla
Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, perché
si pronunci sulla domanda, applicando i principi enunciati
in questa sede e decidendo anche sulle spese del presente
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo di
quello principale e dichiara inammissibile il primo e terzo
motivo di questo, rigetta il primo motivo dell’incidentale,
17

motivo di ricorso incidentale relativo alla pretesa nullità

con assorbimento dei residui motivi dei due ricorsi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rimette la causa alla Corte d’appello di Potenza in diversa

cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della l” sezione
civile della Corte suprema di Cassazione il Slettubre 013.

composizione, anche per le spese del presente giudizio di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA