Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2774 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16057 – 2007 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SANTUCCI ETTORE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DE NOTARISTEFANI DI

VASTOGIRARDI ANTONIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 245/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/02/2007 r.g. n. 6773/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10.1.2006 il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta dall’Enel spa con ricorso del 13.10.2000, volta ad ottenere l’accertamento della legittimita’ del licenziamento intimato a F.G. per motivi disciplinari in data 28.7.2000, ed ha respinto la domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la declaratoria della illegittimita’ dello stesso licenziamento con condanna della societa’ alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 181.

Avverso detta sentenza ha proposto appello F.G. lamentando l’erroneita’ della sentenza impugnata per non aver rilevato il difetto di immediatezza della contestazione e per l’erronea valorizzazione, da parte del primo giudice, dell’esito del procedimento penale.

La Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello rilevandone la tardivita’ in quanto proposto quando era gia’ trascorso il termine breve d’impugnazione, calcolato a decorrere dalla prima notifica della sentenza, e cioe’ da quella effettuata ad uno dei due difensori della parte convenuta in primo grado, benche’ non domiciliatario.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione F.G. affidandosi ad un unico motivo cui resiste con controricorso l’Enel Distribuzione spa..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo viene denunciata violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 83, 84, 112 e 285 c.p.c., art. 170 c.p.c., commi 1 e 3, art. 416 c.p.c., comma 1, artt. 325 e 326 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., sul rilievo che la Corte d’Appello non avrebbe fatto corretta applicazione dell’insegnamento di Cass. Sez. Un. Penali n. 41280/2006, secondo il quale in tema di notificazione la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata.

2.- Il motivo e’ palesemente infondato. L’assunto del ricorrente si pone, infatti, in contrasto con l’indirizzo assolutamente prevalente della giurisprudenza della S.C. -cfr. ex plurimis Cass. 8160/2004, Cass. 5759/2004 – secondo cui, quando la parte sia costituita nel giudizio di primo grado a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza, e la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, la decorrenza del termine per l’impugnazione non puo’ che iniziare dalla data della prima notifica della sentenza impugnata a uno dei due difensori, a prescindere dalla qualita’ di domiciliatario del medesimo, sempre che tale procuratore non sia esercente fuori del circondario e non eligente domicilio R.D. n. 37 del 1934, ex art. 82.

3. – Ed invero, come ribadito dalla citata giurisprudenza, “se una parte e’ assistita da due difensori che anche la rappresentano, non si vede perche’ quello che non sia domiciliatario non debba potere attivarsi ai fini dell’impugnativa di un provvedimento anche a lui notificato, e che sia pregiudizievole per il cliente, se e’ vero, come non v’ha dubbio, che i poteri, le facolta’, gli oneri e in definitiva gli adempimenti che fanno capo al difensore domiciliatario sono del tutto identici a quelli che ineriscono al mandato ricevuto pure dal primo, e per il quale quindi egli non puo’ restare inerte” (cosi’ in motivazione Cass. 5759/2004 cit.).

4. – La giurisprudenza citata dal ricorrente attiene all’applicazione delle norme che disciplinano la notifica degli atti nell’ambito del procedimento penale, ed in particolare all’interpretazione degli artt. 157 e 161 c.p.p., ed e’ assolutamente inconferente e inapplicabile al caso in esame.

5. – Nella specie, non e’ controverso che l’atto di appello sia stato depositato oltre il termine di trenta giorni calcolato a decorrere dalla data della prima notifica della sentenza, effettuata a quello che era originariamente l’unico difensore del F. (esercente nel circondario). Da tanto consegue la decadenza dall’impugnazione per essere decorso il termine breve dell’impugnazione medesima, come correttamente statuito dai giudici di appello.

6. – Il ricorso deve quindi essere respinto.

7. – Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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