Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2774 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 25/05/2016, dep.02/02/2017),  n. 2774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5916-2015 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO

WEIL;

– ricorrente –

e contro

SISAL SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8518/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato WEIL Giorgio difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1) Sisal spa ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per circa 2700 Euro relativamente a sue spettanze nei confronti della ricevitoria gestita in (OMISSIS) da A.M..

Il giudice di pace di Milano con sentenza 11 giugno 2013 ha revocato l’ingiunzione, perchè nelle more era sopraggiunta prova, prodotta dall’opponente mediante il borderau n. (OMISSIS), di un credito di A. di Euro 406,29, somma detratta dal maggiore importo riconosciuto a Sisal. Ha condannato l’opponente al pagamento del residuo, pari a Euro 2.291,90.

Il Tribunale Milano con sentenza 26 agosto 2014 ha confermato la sentenza impugnata.

A. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 febbraio 2015.

Sisal spa è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Va preliminarmente ritenuta rituale la notifica del ricorso, effettuata tramite P.E.C., (L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”), nel 2015, allorchè erano state già emanate le norme regolamentari attuative del D.M. n. 44 del 2011, contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni per via telematica da farsi dagli avvocati; in particolare, era stato emanato il provvedimento del 16-4-2014 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sulla G.U. del 30-4-2014 entrato in vigore il 15-5-2014 (cfr. Cass. 14368/2015; Cass. 20072/2015; Cass. 1682/2016).

3) Il ricorso è soggetto all’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo novellato nel 2013, che ha limitato la ricorribilità per vizi di motivazione, ristretta all’omesso esame di un fatto controverso.

Parte ricorrente deduce l’esistenza di tale vizio, che avrebbe riguardato l’esame degli importi progressivi indicati nei bordereaux dal (OMISSIS) al (OMISSIS).

La premessa in fatto del motivo ricostruisce la funzione di tali risultati delle registrazioni progressive effettuate dall’apparecchiatura, che contabilizza le giocate in ricevitoria e quindi computa gli incassi del ricevitore e il dovuto da girare a Sisal.

Parte ricorrente, dopo aver ricordato che per un guasto meccanico la contabilizzazione era stata temporaneamente sospesa ed aveva portato ad addebiti forfettari, ribadisce la tesi esposta davanti ai giudici di merito: cioè la circostanza che i bordereaux riportano ogni volta – quale base di partenza – il totale del documento precedente, alla stregua di un estratto conto bancario. Il dovuto risulta pertanto dalla differenza tra il dato finale ultimo e il dato finale del precedente bordereau.

Il ricorso sostiene che nella specie il dato finale del bordereau n. (OMISSIS) era a suo debito, ma che il dato del successivo documento n. (OMISSIS), quello sopravvenuto in corso di causa, era a suo favore.

Il giudice di appello ha riportato questa tesi, indicando anche che A. vantava in tal modo un saldo finale a proprio favore di 406,29 Euro, ma la ha disattesa.

Ha ritenuto che vi sia un computo settimanale di quanto va corrisposto dal ricevitore e che quindi solo la voce del n. (OMISSIS) sia favorevole all’opponente e quindi da detrarre rispetto al credito portato dai precedenti bordereaux.

Questa ricostruzione è intrinsecamente illogica perchè contrasta con la definizione di “imponibile progressivo” che la stessa sentenza impugnata considera quale base della determinazione di quanto dovuto dal ricevitore e con la circostanza, diffusamente spiegata dal ricorrente e sintetizzata dal tribunale secondo cui vi era stato un blocco del servizio di ricevitoria, durante il quale si era avuta una determinazione forfettaria.

Dunque per il periodo considerato dai bordereaux (OMISSIS) le somme intermedie indicate sono somme virtuali, che sono state riconteggiate al termine del periodo.

Ne risulta che il saldo finale complessivo favorevole al ricevitore sembra coerente con la tesi sostenuta dal ricorrente e non con quella ipotizzata dal tribunale. Non solo non risulta infatti addotto alcun regolamento o accordo negoziale che giustifichi la determinazione del dovuto in base al meccanismo ipotizzato dal giudice di appello; ma tantomeno ciò si spiega allorquando vi sia stato un blocco dell’attività e dei conteggi reali, come dedotto in ricorso e assunto come pacifico dal tribunale.

Efficacemente il ricorrente evidenzia che il dato iniziale del primo borderau contestato, il (OMISSIS), era di Euro 54.810 e che i successivi dati virtuali hanno indicato valori sempre crescenti, giungendo a 66.018 (il n. (OMISSIS)) fino a quando, effettuato il riconteggio effettivo, il dato finale del bordereau (OMISSIS) è risultato inferiore al primo dato, cioè pari a 54.538.

Tale dato rende plausibile la tesi che il ricalcolo finale, favorevole al ricorrente, dia atto di un suo credito residuo rispetto al dato di partenza del bordereau (OMISSIS) e per converso rende illogica e incomprensibile la tesi abbracciata dal tribunale. Quest’ultima si fonda sul presupposto che i dati siano incontestati e che debbano essere sempre crescenti. Ma se è vero che il dato finale del (OMISSIS) è inferiore a quello di partenza del periodo controverso, non può esservi stato medio tempore un accumularsi settimanale di accrediti a favore della Sisal.

Pertanto se si considera il senso dei fatti proposto l’opponente, non solo vi è contestazione, sicchè, come ha rilevato il procuratore generale, non si comprende in che modo sia stato assolto l’onere della prova del credito, ma la tesi di parte ingiunta sembra l’unica coerente.

I dati del credito Sisal sembrerebbero infatti basati su calcoli forfettari risultati fittizi, mentre sarebbe autentico solo il dato finale, che reca un credito A. rispetto all’inizio di tutto il periodo in contestazione.

Ciò è stato dedotto in causa dal ricorrente e non trova risposta alcuna in sentenza.

La Corte reputa che sussista quindi un irrisolvibile vizio logico che rende censurabile, ex art. 360, n. 5 novellato, anche le sentenze rese dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr SU 8053714). L’omessa considerazione dell’ultima decisiva circostanza evidenzia infatti la motivazione comunque intrinsecamente illogica e quindi apparente della sentenza.

Si impone pertanto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, affinchè venga adeguatamente esaminato l’insieme dei fatti, dando conto della regolamentazione dei rapporti, del computo dei rispettivi addebiti e della coerenza del dato finale con quello iniziale.

Il tribunale di Milano, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Milano in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ sezione civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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