Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27739 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21732/2018 R.G. proposto da:

Fonte S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Berliri e

Costanza Nucci, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma,

via D. Chelini, n. 5;

– ricorrente –

contro

U.D.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 4264/2017,

depositata il 27 giugno 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno

2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato risolto, per inadempimento del convenuto, il contratto preliminare di compravendita di immobile stipulato tra la società Cleo di G.G. s.a.s. (cui successivamente era subentrata la Fonte S.p.A.), quale promittente venditrice, e U.G., quale promissaria acquirente, condannando quest’ultimo a restituire all’appellante l’importo di Euro 3.049, oltre interessi, e accertando il diritto della predetta società di trattenere a titolo di caparra la somma di Euro 3.065; ha rigettato la domanda di risarcimento del maggior danno e condannato l’appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la Fonte S.p.A., con unico mezzo.

L’intimato non svolge difese nella presente sede.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., derivante dall’omessa pronuncia sulla domanda -ritualmente formulata in primo grado e reiterata con l’atto d’appello – di restituzione dell’immobile oggetto del contratto preliminare dichiarato risolto per inadempimento.

2. La censura, che appare rispettare gli oneri di specifica indicazione degli atti su cui si fonda, è fondata.

Sulla domanda di rilascio dell’immobile oggetto di compromesso, accessoria a quella di risoluzione per inadempimento del promissario acquirente – del cui rigetto la società risulta aver proposto rituale motivo di gravame – la Corte d’appello omette di pronunciarsi, con ciò incorrendo nel denunciato vizio.

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Non si ravvisano i presupposti per pronunciare in questa sede nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; il giudice di merito dovrà infatti accertare, unitamente alle prove offerte a fondamento di detta domanda accessoria, l’attualità della occupazione dell’immobile.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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