Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27739 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27739 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 18237-2016 proposto da:
CALVANESE SOSSIO, CRISPINO ELENA, CRISPINO NICOLA,
CALVANESE ALFONSO, CALVANESE MAURO, CRISPINO
ANNA, CRISPINO TIZIANA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA, 88, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA CALLEA, rappresentati e difesi dagli avvocati FIORELLA
TITOLO, MARCO SANNINO;

– ricorrenti contro
COMUNE DI CRISPANO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LILIO 48, presso lo
studio dell’avvocato CARMELA GIAMETTA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MICHELE MASSIMILIANO CAP ASSO;

Data pubblicazione: 22/11/2017

- contron’corrente per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del
TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 16/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

ALESSANDRO SCARANO.
Lette le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Alessandro Pepe che chiede l’accoglimento del ricorso, con le
conseguenze di legge.

Ric. 2016 n. 18237 sez. M3 – ud. 27-04-2017
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partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI

Rg. 18237/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg. Mauro Calvanese ed altri (quali eredi della sig. Anna
Lupoli ) e i sigg. Anna Crispino ed altri (quali eredi della sig. Maria
D’Isa ) propongono istanza di regolamento di competenza ex art. 42
c.p.c. -affidato ad unico motivo- avverso l’ordinanza Trib. Napoli Nord

giudizio di opposizione ex art. 615, 2° co., c.p.c. proposto dal
Comune di Crispano avverso l’atto di avviso ex art. 608 c.p.c.
notificato dai sigg. Mauro Calvanese ed altri e dai sigg. Nicola, Anna
ed Elena Crispino -nella rispettiva qualità-.
La sospensione è stata disposta, su eccezione di litispendenza di
questi ultimi, in attesa della definizione del giudizio pendente in sede
di gravame avanti alla Corte d’Appello di Napoli, avente ad oggetto la
condanna -sulla base di titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza
di primo grado- al rilascio (in restituzione, per essere stata oggetto di
c.d. occupazione usurpativa) di fondo sito in Crispano.
Giudizio nel quale l’originariamente convenuto Comune ha
gravato d’impugnazione la declaratoria del giudice di prime cure
d’inammissibilità -per tardività- della domanda in tale sede in via
riconvenzionale proposta di accertamento di costituzione di servitù di
uso pubblico di transito sulla strada via A. Moro, deducendo a relativo
sostegno gli stessi fatti costitutivi posti a base della spiegata
opposizione all’esecuzione.
Nel disporre la sospensione, nell’impugnato provvedimento il
Tribunale di Napoli Nord ha argomentato dal rilievo che «il rigetto in
rito della domanda riconvenzionale, attenendo unicamente al
processo (non alla posizione giuridica sottostante), non produce
effetti di diritto sostanziale né ha il valore di una decisione nel merito
sulla questione controversa».
A tale stregua, pur non potendo «ravvisarsi una ipotesi di
litispendenza tra i suddetti procedimenti, in quanto allo stato, in
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16/6/2016, che ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. del

Rg. 18237/2016

ragione della dichiarazione di inammissibilità della domanda da parte
del Tribunale ed in attesa della pronuncia della Corte di Appello, i due
giudizi non hanno ad oggetto la medesima causa (essendo
preliminare la decisione, in rito, sulla ammissibilità della
riconvenzionale)», si è ritenuto necessario «disporre la

definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di
Napoli R.G. n. 4997/2014, stante l’evidente nesso di pregiudizialità
che sussiste tra la risoluzione del giudizio di secondo grado sulla
ammissibilità della domanda formulata in riconvenzionale nell’ambito
del processo n. 534/ac/2005 R.G. Tribunale di Napoli, sezione
stralcio», avente ad oggetto il richiesto accertamento di servitù di
uso pubblico di transito insistente sulla strada via A. Moro, «ed il
presente procedimento, anche al fine di evitare un contrasto di
giudicati».
Resiste con memoria difensiva il Comune di Crispano.
Con requisitoria scritta del 13/2/2017 il P.G. presso la Corte
Suprema di Cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo i ricorrenti denunziano «violazione e falsa
applicazione» degli artt. 39 e 295 c.p.c., in riferimento all’art. 360,
1° co. n. 3, c.p.c.
Si dolgono non essersi dal giudice di merito considerato che
pende in appello la domanda di controparte volta all’accertamento e
alla declaratoria di costituzione di servitù di uso pubblico di transito
avente ad oggetto la via Moro in Crispano, giusta gravarne dalla
medesima interposto avverso la declaratoria di relativa
inammissibilità emessa dal giudice di prime cure. E che tale domanda
è identica a quella dalla predetta proposta (anche) nel presente
giudizio, sicché sussiste identità di parti, di petitum e di causa

petendi.
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sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. sino alla

Rg. 18237/2016

Lamenta che in tale situazione deve trovare invero applicazione
il principio enunziato da Cass., Sez. Un., n. 27846 del 2013, secondo
cui norma dell’art. 39, 1° co., c.p.c., qualora una stessa causa venga
proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è
tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata

davanti al giudice dell’impugnazione, senza che sia possibile la
sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell’art.
295 c.p.c. o dell’art. 337, 2° co., c.p.c., a ciò ostando l’identità delle
domande formulate nei due diversi giudizi.
Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione alla
stregua di quanto di seguito indicato.
In pendenza, in sede di gravame, di causa concernente
domanda di restituzione del fondo de quo asseritamente oggetto di
occupazione usurpativa originariamente proposta dalle defunte sigg.
Lupoli e D’Isa, nonché domanda dall’originario convenuto Comune di
Crispano in via riconvenzionale spiegata di accertamento di servitù di
uso pubblico di transito insistente sulla strada via A. Moro,
quest’ultimo ha introdotto il presente giudizio di opposizione ex art.
615 c.p.c. avverso atto di avviso ex art. 608 c.p.c. notificatogli dai
suindicati eredi delle defunte sigg. Lupoli e D’Isa.
A sostegno della spiegata opposizione all’esecuzione il Comune
ha in realtà dedotto lo stesso fatto costitutivo ( l’asserita sussistenza
di servitù di uso pubblico di transito insistente sulla strada via A.
Moro) posto a fondamento della domanda in via riconvenzionale
spiegata nel giudizio conclusosi con la sentenza di 1° grado costituente titolo esecutivo- di accoglimento della domanda di
controparte (di condanna al rilascio, in restituzione, del fondo de quo
oggetto di occupazione c.d. usurpativa) e di inammissibilità -per
tardività- viceversa della suindicata domanda riconvenzionale di
costituzione sul medesimo di servitù di uso pubblico.
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in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai

Rg. 18237/2016

Declaratoria anch’essa oggetto di impugnazione pendente
avanti alla Corte d’Appello di Napoli.
Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel
giudizio di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo
esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di

formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino
l’inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia
della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo
nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la
cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa
in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno
sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame (v. Cass., 18/2/2015, n.
3277; Cass., 23/3/1999, n. 2742; Cass., 25/2/1994, n. 1935).
La questione concernente la dedotta costituzione di servitù di
uso pubblico sul bene oggetto dell’esecuzione per rilascio deve a tale
stregua farsi pertanto valere non già nel giudizio di opposizione
all’esecuzione in oggetto bensì in quello diverso in cui si è formato
l’azionato titolo esecutivo, quale relativo fatto impeditivo, il cui
accertamento è nella specie ancora sub iudice, stante la pendenza del
giudizio di merito.
Vale al riguardo altresì il rilievo che, pur essendo stata la
domanda di accertamento di esistenza di una servitù di uso pubblico
formulata sia nel suindicato giudizio di cognizione di merito pendente
in grado di appello sia nel presente procedimento di opposizione
all’esecuzione ex art. 615, 2° co., c.p.c., non ricorre nella specie
un’identità di cause, giacché quest’ultima ha un petitum ulteriore,
attesa la formulata domanda di declaratoria di illegittimità
dell’esecuzione forzata.
A tale stregua, la relazione tra le cause in argomento è allora
semmai di continenza, e non già di litispendenza.
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procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di

Rg. 18237/2016

Ne consegue che erroneamente il giudice dell’opposizione ha
nell’impugnato provvedimento disposto la sospensione ex art. 295
c.p.c.
Del medesimo s’impone pertanto la cassazione, dovendo
conseguentemente disporsi la prosecuzione del giudizio avanti al

Le spese di regolamento, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata ordinanza e dispone la
prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale di Napoli Nord.
Condanna il controricorrente Comune di Crispano al pagamento delle
spese di regolamento, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui
euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come
per legge.

Roma, 27/4/2017
I P e idente

Tribunale di Napoli Nord.

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