Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27739 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 23/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9228/2019 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in Milano, via Lorenteggio

n. 24, presso lo studio degli avv.ti T. Aresi, e M.C. Seregni, che

lo rappresentano e difendono, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1777/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da O.P. cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere lasciato il proprio paese perchè in (OMISSIS) tutti i suoi familiari erano morti e cioè, il padre, la madre e il fratello.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha rilevato che la circostanza di essere transitato in Libia non era rilevante ai fini della protezione internazionale, pur avendovi risieduto stabilmente ma non essendovi originario. La Corte distrettuale non ha, pertanto, riconosciuto la protezione internazionale neppure nella forma sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Ancora, i giudici d’appello non hanno ritenuto che nel paese di provenienza del ricorrente ((OMISSIS), (OMISSIS)) vi fosse una situazione di violenza indiscriminata dovuta a un conflitto armato interno o internazionale. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 perchè a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, le dichiarazioni del ricorrente dovevano considerarsi coerenti, lineari ed assolutamente plausibili; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 perchè il tribunale non avrebbe proceduto all’acquisizione di informazioni aggiornate, secondo le quali in (OMISSIS) vi è stata negli ultimi mesi una recrudescenza della violenza e una degenerazione della situazione socio-politica.

Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che non è basata su una contestazione delle dichiarazioni del richiedente, il quale, anzi è reputato sostanzialmente credibile.

Il secondo motivo è fondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte” (Cass. n. 11101/19).

Nel caso di specie, la Corte d’appello non cita alcuna fonte informativa a supporto della sua descrizione della situazione generale della (OMISSIS), come censurato dal richiedente alle pp. 3 e 4 del ricorso.

Infatti, se il giudice di merito non cita alcuna fonte, la censura non richiede l’indicazione a fini di ammissibilità di fonti alternative, trattandosi di un dovere officioso che scatta, a causa della domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) e come accertamento preventivo e pregiudiziale ad ogni successivo vaglio (cfr. Cass. n. 8819 del 2020). Nel ricorso in esame, la censura è specifica nel suo contenuto, perchè contesta al giudice del merito di non aver citato fonti aggiornate e di essere stato generico nell’accertamento svolto. Qualora, invece il ricorrente avesse voluto contestare l’obsolescenza o la parzialità delle fonti, allora in tal caso la censura avrebbe dovuto contenere l’allegazione delle fonti alternative che si erano evidenziate nel giudizio di merito.

In accoglimento del secondo motivo, inammissibile il primo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Brescia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, in riferimento al motivo accolto.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA