Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27738 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17463/2018 R.G. proposto da:

N.A., N.L., L.V.G.,

N.G. e N.A., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cosimo

Guaglianone e Antonia De Nicolò con domicilio eletto in Roma, Viale

delle Milizie, n. 96, presso lo studio dell’Avv. Annamaria Rizzo;

– ricorrenti –

contro

Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.L., rappresentata e

difesa dall’Avv. Gaetano Scalise, con domicilio eletto presso il suo

studio in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 3;

– controricorrente –

e nei confronti di:

D.P.N.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, n. 560/2017,

depositata il 9 maggio 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno

2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Bari, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. nei confronti di N.A., N.L., L.V.G., N.G., N.A. e D.P.N., ha dichiarato che il sinistro stradale avvenuto in data 8/10/2001 in Sannicandro di Bari – Cassano Murge, che vide coinvolti l’autoveicolo condotto da N.A. e quello condotto da D.P.N., era da ascrivere a responsabilità concorrente di entrambi non già in pari misura, come ritenuto dal primo giudice, ma per I’80% del primo e per il 20% del secondo; ha quindi proporzionalmente ridotto il risarcimento dei danni in favore di N.A., L., G. e A. e di L.V.G..

Sulla base di una nuova valutazione degli atti di causa e in particolare dello schizzo planimetrico redatto dai carabinieri intervenuti sul posto nell’immediatezza, nonchè della c.t.u. ricostruttiva della dinamica del sinistro, ha infatti ritenuto dimostrato che l’impatto tra i due mezzi fosse avvenuto nella corsia sinistra della carreggiata, sulla quale il veicolo condotto dal D.P. si era spostato per effettuare il sorpasso, mentre quello condotto da N.A. si era anch’esso spostato dovendo effettuare un’inversione del senso di marcia. Ha quindi ritenuto quest’ultima manovra pericolosa, in quanto effettuata in un momento in cui era in corso la manovra di sorpasso da parte del veicolo antagonista, in violazione del disposto dell’art. 154, comma 1, lett. a), C.d.S..

2. Avverso tale decisione N.A., N.L., L.V.G., N.G. ed N.A. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., depositando controricorso.

L’altro intimato non svolge difese nella presente sede.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo – intestato in rubrica “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” – i ricorrenti deducono che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che l’impatto tra i due autoveicoli sia avvenuto sulla corsia di sinistra della strada provinciale che da Sannicandro di Bari porta a Cassano delle Murge.

Rilevano infatti che, “diversamente da quanto sostenuto in sentenza, lo schizzo planimetrico redatto dai carabinieri intervenuti sul posto e il disegno planimetrico della c.t.u. non raffigurano il punto in cui si è verificato l’impatto tra i due automezzi… ma gli autoveicoli in stato di quiete sullo spiazzo fuori dalla carreggiata (e, quindi, certamente fuori dalla corsia di sinistra); sostengono che pertanto la Corte d’appello è incorsa in un errore di percezione, censurabile per violazione dell’art. 115 c.p.c., del quale – soggiungono – può trarsi conferma anche dalle sommarie informazioni testimoniali rese dinanzi ai carabinieri e dalla deposizione in corso di giudizio resa da N.L..

Affermano che, se la Corte d’appello non fosse incorsa nel denunciato errore di percezione, avrebbe dovuto ritenere (in accoglimento dell’appello incidentale da essi proposto) il D.P. esclusivo responsabile del sinistro ovvero, in subordine, avrebbe dovuto prendere atto dell’impossibilità di accertare le circostanze del sinistro e applicare pertanto la presunzione di concorso di colpa in pari misura dei due conducenti, ex art. 2054 c.c., comma 2.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (o n. 4), “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116(c.p.c.), comma 1, e dell’art. 2054 c.c.”.

Rilevano che la Corte d’appello, in ragione di una erronea lettura del contenuto delle planimetrie suddette, ha fatto erroneo esercizio del potere di cui all’art. 116 c.p.c., ricostruendo il fatto in maniera non conforme al materiale probatorio e così violando anche l’art. 2054 c.c., comma 1, perchè vi ha ricondotto un fatto diverso da quello avvenuto e provato.

3. I motivi, congiuntamente esaminabili in quanto sostanzialmente sovrapponibili, si appalesano inammissibili.

3.1. Occorre anzitutto rilevare che il ricorrente, nell’evocare risultanze probatorie, lo fa senza fornirne l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Priva di pregio è la tesi contraria al riguardo sostenuta nella memoria secondo la quale l’onere sarebbe stato rispettato: mercè l’allegazione al ricorso del rapporto dei carabinieri, attraverso la trascrizione all’interno del ricorso medesimo di uno stralcio della sentenza d’appello ed ancora mediante la descrizione dei disegni planimetrici richiamati dal giudice d’appello.

Mette conto al riguardo rammentare che indicare in modo specifico gli atti e i documenti richiamati in ricorso, secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, vuoi dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (v. in tal senso, ex multis, Cass. Sez. U. 05/07/2013, n. 16887; Cass. 28/09/2016, n. 19048; 15/07/2015, n. 14784; Cass. 07/02/2011, n. 2966).

Nessuno di questi tre oneri può considerarsi compiutamente assolto dai ricorrenti atteso che: il ricorso indica il contenuto degli schizzi planimetrici solo attraverso una soggettiva descrizione di quello che ne dovrebbe essere l’esito valutativo; non indica con quale atto ed in quale fase processuale i documenti richiamati siano stati prodotti; non li localizza nell’incartamento processuale, ossia non indica a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione.

3.2. Può comunque soggiungersi che, al di là della prospettazione di errores in procedendo, i motivi tendono nella sostanza a sollecitare inammissibilmente una mera rivalutazione delle risultanze istruttorie, impingendo pertanto nell’attività tipicamente di merito della ricognizione del fatto, ben al di là dei limiti del solo mezzo di critica al riguardo consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”).

E’ noto, infatti, che secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame (tanto meno l’asserita erronea lettura) di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. Sez. U. del 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; v. anche Cass. Sez. U. 22/09/2014, n. 19881); salvo naturalmente che si ricada nell’ipotesi di errore di fatto percettivo ex art. 395 c.p.c., n. 4: nella specie nemmeno dedotta e che comunque non avrebbe potuto ovviamente essere posto a fondamento del ricorso per cassazione ma avrebbe dovuto essere fatto valere avanti al giudice a quo con ricorso per revocazione.

3.3. In tale prospettiva priva di pregio si appalesa la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c..

Occorre al riguardo rammentare che, come già più volte chiarito da questa Corte, “per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”” (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

Devesi altresì ricordare che “se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d’ufficio), rientra però nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l’indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall’art. 115 c.p.c., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l’assunzione se già ammesse: v. art. 209 c.p.c.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 21238 del 2016; Cass. n. 2141 del 1970).

3.4. Allo stesso modo, sotto il profilo della pure dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., è appena il caso di rilevare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non certo secondo la prospettazione evocata in ricorso e nella memoria (la quale si risolve infatti in una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella affermata dalla sentenza impugnata, attraverso la proposta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie), ma solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892).

Un tale vizio non è certamente riscontrabile nella specie.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, nei confronti della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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