Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27738 del 22/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27738 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 10516-2016 proposto da:
PROVINCIA DI “NATI ThLINO, inpersona del suo legale
rappresentante pro tempore, P.I. 80000190647 Attivamente
domiciliata in ROMA, VIA GAI.] ,IA 86, presso lo studio delravvocato
GI. \NLUIGI CASSANDRA, rappresentata e difesa unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati GINNARO GALIFTTA ed OSCAR
Mi AU..201,1NO;

– ricorrente contro
TANGRIAA LUIGI, TANGREDI FILOMENA, TANGREDI
STITANO, FARO CONIPAGNIA DI :\SSICURAZIONE E
RIASSICURAZIONV S.P.A. IN LIQUIDAZIONI;

– intimati –

Data pubblicazione: 22/11/2017

avverso la sentenza n. 1705/2015 del TRIBUNALE di AVELLINO,
depositata il 07/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLE CCI-IIA.

(s

Ric. 2016 n. 10516 sez. M3 – ud. 23-02-2017
-2-

FATTI DI CAUSA.
1. Nel 2010 Antonio Tangredi convenne in giudizio l’Amministrazione
provinciale di Avellino per ottenere il risarcimento dei danni subiti a
seguito di un sinistro stradale verificatosi mentre percorreva la strada
provinciale 228 a causa di una buca, non segnalata e non visibile,
presente sul manto stradale, la cui manutenzione e custodia spettava alla

Il Giudice di Pace di Cervinara con sentenza n. 625/2011 accolse la
domanda attorea e condannò la Provincia di Avellino, in solido con la
Faro Compagnia Ass.ni e Riass.ni s.p.a. al pagamento in favore
dell’attore della somma di euro 552,00 a titolo di risarcimento danni a
cose, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino al soddisfo.
2. 11 Tribunale di Avellino con sentenza n. 1705 del 7 ottobre 2015
dichiarava inammissibile l’appello per tardività .
3. Avverso tale pronunzia la Provincia di Avellino propone ricorso in
Cassazione con due motivi.

3.1. L’intimato Luigi Tangredi non svolge attività difensiva.
4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di
manifesta fondatezza del ricorso. Non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso è stato notificato
personalmente alla Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni
s.p.a. in liquidazione, rimasta contumace in appello, correttamente a
mezzo PEC.
A tal proposito si osserva quanto segue. La normativa generale di
riferimento delle notifiche via pec è contenuta nell’art. 3 bis, 1. 21 gennaio
1994, n. 53 (inserito dall’art. 16 quater, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179) che al
primo comma afferma che:

3

convenuta.

«1. La notifica.zione con modalità telematica si esegue a nreR:o di posta elettronica
certificata altindirkzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. La notifica.zione può essere eseguita esclusivamente
utilivando un indirkzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi.[…].

La possibilità di eseguire una notifica all’indirizzo pec della società risulta
confermata dai seguenti ulteriori rilievi ossia che ai fini della validità
della notifica via pec è richiesto che l’indirizzo del destinatario sia
presente nei pubblici registri previsti dall’art. art. 16 ter, dl. 18 ottobre

2012, n. 179 (come modificato dall’art. 45 bis, d.l. 24 giugno 2014, n.
90). Tra questi vi è il Registro delle Imprese(previsto dall’art. 16,
comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185).
Difatti si prevede che tra i pubblici elenchi validi «ai fini della
notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e
stragiudiziale» ci sia il Registro delle Imprese (che per definizione
contiene solo dati relativi ad imprese). Inoltre ai sensi dell’art. 16, d.l. 29
novembre 2008, n. 185 comunicare l’indirizzo pec al Registro delle
Imprese è un preciso obbligo imposto a tutte le società, a quelle già
iscritte nel Registro e a quelle di nuova costituzione. Tra l’altro il
comma 6 del sopracitato art. 3 bis, indica alcuni dati ulteriori che
devono inserirsi nella relata in caso di notifiche effettuate “in corso di

procedimento”.
Potrebbe anche dirsi che sono ammissibili le notifiche via pec anche al di
fuori della pendenza di un procedimento, cioè anche in assenza di un
procuratore costituito.
Considerato, ora, che nel giudizio di legittimità non è ancora operativo
il processo civile telematico, la notifica del ricorso per cassazione (o del
controricorso) rientra pienamente nell’ambito d’applicazione del
4

Si tratta di una normativa generale, che non prevede nessuna eccezione.

suddetto articolo. Quindi l’avvocato notificante deve depositare le copie
analogiche del messaggio pec (completo di tutti i suoi allegati) e dei
messaggi di accettazione e di consegna, munite (tutte) dell’attestazione
di conformità.
Pertanto il meccanismo complessivo sopra delineato non pregiudica il
diritto di difesa della controparte, posto che esso consente, già in base

notificando.
_\11a luce di quanto sopra detto non è necessario rinnovare la notifica
del ricorso

5. Con il primo motivo si duole la ricorrente che il giudice del merito ha
ritenuto tardivo il suo appello perché ha ritenuto valida la notifica del
Tancredi effettuata presso l’Amministrazione Provinciale di Avellino in
persona del suo legale rappresentante p.t. domiciliato in Avellino alla
Piazza Libertà, sede legale dell’ente, mentre la notifica doveva essere
effettuata presso il procuratore costituito.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le
conclusioni cui perviene la detta proposta.
Il motivo è fondato.
Non può considerarsi effettuata ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ. e,
quindi, idonea a far decorrere il c.d. termine breve per l’impugnazione,
la notifica della sentenza impugnata effettuata al legale rappresentante
della parte presso il domicilio di questa (nella specie al legale
rappresentante di un comune presso il Palazzo di Città) ed a mani del
suo legale, “qualificatosi impiegato/funzionario incaricato di ricevere le
notificazioni addetto alla sede stessa”, poiché si tratta di una
notificazione che non risulta indirizzata né al difensore né alla parte nel
domicilio eletto presso il suo procuratore e che, quindi, sfugge
all’applicazione del principio, secondo cui, in tema di notificazione della
5

alla sola notificazione a mezzo PEC, la conoscibilità effettiva dell’atto

sentenza, non può farsi distinzione tra notificazione al procuratore
domiciliatario per la parte e notificazione alla parte presso il procuratore
domiciliatario.
Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., la Corte
accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia

P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il
secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia anche per le
spese di questo giudizio al Tribunale di Avellino in diversa
composizione.
Così deciso in Roma a seguito di riconvocazione, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,
1’8 novembre 2017

anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Avellino.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA