Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27738 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27738 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorsd 10668-2012 proposto da:
SIMIC IMPIANTI S.R.L.

(P.I. 02497820593),

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

Data pubblicazione: 11/12/2013

PISANELLI 40, presso lo STUDIO BISCOTTO
SCOGNAMIGLIO,
2013
1624

dall’avvocato

rappresentata
MANCIOCCHI

e

VINCENZO,

difesa
giusta

procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

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SANITERM GROUP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE S.P.A.

(p.i. 06849571002), in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAllA CRATI 20, presso l’avvocato MUZZIOLI
PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta

FALLIMENTO SIMIC IMPIANTI S.R.L., in persona del
Curatore avv. ARNALDO FALCONI, elettivamente
domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR 17, presso
l’avvocato CORDOPATRI FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce
al controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1633/2012 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 31/10/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato MANCIOCCHI

procura a margine del controricorso;

VINCENZO che si riporta;
udito,

per

la

controricorrente

SANITERM,

l’Avvocato MUZZIOLI PAOLO che si riporta;
udito,

per il controricorrente FALLIMENTO,

l’Avvocato CORDOPATRI FRANCESCO che ha chiesto
il rigetto del ricorso;

2

udito

il

P.M.,

in persona del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

3

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data
26 marzo 2012, ha respinto il reclamo proposto dalla Simic
Impianti s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa di
fallimento della società, resa dal Tribunale di Latina il

18/11/2011, su istanza della creditrice Saniterm Group in
liquidazione.
La Corte capitolina ha respinto la prima censura, intesa a
far valere l’erroneità della pronuncia reclamata, per
essere il credito vantato dall’istante inferiore alla
soglia di fallibilità prevista dall’art.15 1.f., rilevando
che, alla stregua del disposto normativo, non rileva il
solo credito dell’istante, ma l’insieme dei debiti
inadempiuti, risultanti dall’istruttoria prefallimentare,e
nella specie, come accertato dalla relazione della Guardia
di Finanza, la somma dei crediti scaduti ammontava ad euro
217. 195,00, rimanendo così superato il rilievo che il
credito dell’istante era di euro 30.225,54 e che il giorno
precedente all’udienza prefallimentare, alla stessa era
stato versato l’importo di euro 3000,00.
La Corte ha respinto altresì il secondo motivo di reclamo,
rilevando che la debitrice non aveva provato la sussistenza
dei requisiti di non fallibilità, che era emersa
l’incapacità strutturale della società di far fronte ai
propri debiti, e la valutazione oggettiva ben può basarsi
4

sul mancato pagamento di un solo debito, qualora si
manifesti,come nel caso, con un peculiare carattere di
esteriorità probante la situazione di dissesto
patrimoniale; ha respinto il terzo motivo, rilevando che la
circostanza allegata dalla società, di una liquidità idonea

ad estinguere il debito di cui si tratta, era irrilevante a
fronte della situazione debitoria complessiva di gran lunga
superiore, accertata dalla Guardia di Finanza.
Ricorre la Simic, sulla base di due motivi.
Si difendono con separati controricorsi il Fallimento e la
Saniterm Group in liquidazione srl.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art.15 1.f., e vizio
di omessa e/o insufficiente motivazione, sull’ammontare dei
debiti scaduti e non pagati e sulla valutazione complessiva
dell’indebitamento.
La parte deduce che non esiste alcun debito scaduto, salvo
quello di Saniterm, inferiore al tasso soglia, la relazione
della Guardia di Finanza riporta l’entità
dell’indebitamento, cioè il passivo di bilancio, e la Corte
del merito ha ignorato che il bilancio non presentava
perdite, ma anzi un attivo.
1.2.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia l’errata
valutazione dello stato di indebitamento e contesta
5

l’idoneità del mancato pagamento anche di un solo debito a
far emergere lo stato di insolvenza; sulla prova
dell’esistenza dello stato di insolvenza, prospetta vizio
di violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 5 1.f. e
115 c.p.c.

L’art.1 1.f. nulla dice sulla prova dello stato di
insolvenza, che deve gravare sul creditore istante; la
stessa Curatela riconosce che la società si trova in uno
stato di equilibrio finanziario e che vi era utile di
esercizio, e la Corte del merito non ha motivato nella
specie su quali elementi si sia fondata per ritenere
l’incapacità strutturale.
2.1.- Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e
di infondatezza.
L’art.15 u.c. 1.f., nella formulazione applicabile ratione
temporis, che dispone: ” Non si fa luogo alla dichiarazione
di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non
pagati risultanti dall’istruttoria prefallimentare è
complessivamente inferiore a euro trentamila”, impone di
tener conto non solo dell’entità delle pretese del
creditore o dei creditori istanti, ma di tutti i debiti
scaduti e non pagati, esistenti al momento della decisione,
quali emergenti dall’istruttoria prefallimentare.
A tale piana interpretazione del disposto normativo si è
attenuta la Corte del merito, valutando, alla stregua delle
6

risultanze della relazione della Guardia di Finanza, che la
somma dei crediti scaduti della Simic Impianti ammontava ad
euro 217.195,00.
Di contro a tale valutazione di merito,

l’odierna

ricorrente ha opposto, del tutto genericamente, che la

relazione della Guardia di Finanza “non riporta i crediti
scaduti_ma semplicemente l’entità dell’indebitamento
presente nell’ultimo bilancio, cioè il passivo di bilancio,
che non è certo rappresentato da debiti scaduti, ma da
debiti di funzionamento, trovandosi l’azienda in pieno
regime di attività produttiva”, e che non era stata
valutata la presenza di attivo di bilancio.
Ciò posto, rilevato che la valutazione della soglia minima
di indebitamento non interferisce con la presenza di
eventuale attivo del bilancio, va evidenziato che la
prospettazione del ricorrente è basata su di un aspetto di
merito, contrario all’accertamento operato in sentenza
dalla Corte del merito, e privo di specificità,
sostanzialmente risolventesi nella deduzione di una diversa
interpretazione della relazione della Guardia di Finanza,
come tale inidonea a costituire valida censura di
motivazione.
2.2.- Anche il secondo motivo è infondato.
Premesso che nella specie non si pone la questione della
spettanza dell’onere della prova in relazione allo stato di
7

insolvenza, avendo la Corte territoriale valutato la
sussistenza di tale stato alla stregua delle risultanze del
procedimento, va rilevato che la Corte d’appello nel
giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza non ha
violato né norma diritto né è incorsa in vizio di

motivazione, avendo riscontrato l’incapacità strutturale
della società a far fronte ai propri debiti, alla stregua
del mancato pagamento di un solo debito, ritenuto nella
specie idoneo a provare la situazione patrimoniale di
dissesto.
E , come tra le ultime affermato nella pronuncia
9856/2006(e conf. la successiva 25961/2011), ai fini della
dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza
dell’imprenditore è configurabile anche in assenza di
protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i
quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio
sul dissesto, posto che invece è la situazione di
incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari
le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo
la previsione dell’art. 5 1. f., quali che siano gli
“inadempimenti” in cui si concretizza e i “fatti esteriori”
con cui si manifesta; e tale stato di insolvenza ben può
essere desunto, nel contestato di vari elementi, anche dal

!

mancato pagamento di un solo debito(così la pronuncia
19611/2004).
8

Nel resto, il Giudice di merito ha dato conto della
valutazione

effettuata,

al

fine

di

pervenire

all’accertamento della sussistenza dello stato di
insolvenza, alla stregua dell’evidenza probante del mancato

l’attivo patrimoniale non palesava la concreta idoneità al
soddisfacimento dei debiti contratti, di gran lunga
superiori alla liquidità della società.
3.1.- Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese del giudizio sopportate dai due controricorrenti,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio, liquidate a favore
di ciascuno dei contro_-ricorrenti in euro 8000,00, oltre
euro 200,00 per spese; oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 31 ottobre 2013
Il Pre dente

pagamento del credito dell’istante e riscontrando che

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