Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27737 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15344/2018 R.G. proposto da:

S.F. e C.M., rappresentati e difesi dall’Avv.

Francesco Autieri con domicilio eletto in Roma, via Bolzano, n. 15,

presso lo studio dell’Avv. Giuseppe de Tommaso;

– ricorrenti –

contro

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. p.a., rappresentata e difesa

dall’Avv. Claudio De Felice, con domicilio eletto in Roma, viale

Mazzini, n. 134, presso lo studio dell’Avv. Raul Scaffidi Argentina;

– controricorrente –

e contro

A.M., P.B., R.R. e L.G.;

– intimati –

e nei confronti di:

Cerved Credit Management S.p.A., nella qualità di procuratrice di

NPLS 2018 S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio De

Felice, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini, n. 134, presso

lo studio dell’Avv. Raul Scaffidi Argentina;

– interveniente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 7110/2017,

depositata l’8 novembre 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno

2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.F. e C.M. sottoscrissero per avallo, insieme ad altri avallanti, una cambiale agraria emessa dalla Cooperativa fra produttori di latte a r.l. di Cisterna di Latina, per l’importo di Euro 400.000, in favore della Banca Popolare del Lazio.

Sul ricorso di quest’ultima, il Tribunale di Latina ne ingiunse il pagamento con decreto del 29/7/2008 sia alla debitrice principale che agli avallanti.

S. e C. vi si opposero deducendo:

a) la necessità di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., per essere pendente, avanti lo stesso tribunale, giudizio da essi stessi promosso anche nei confronti della banca predetta per la declaratoria di inefficacia delle garanzie prestate, tra esse compresa anche l’avallo della cambiale agraria;

b) la nullità della cambiale agraria per violazione dell’art. 43 t.u.b.. Con sentenza del 1/9/2016 il Tribunale rigettò l’opposizione.

2. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha confermato tale decisione, respingendo le reiterate eccezioni degli appellanti/opponenti sul rilievo che “una volta che la cambiale agraria è stata emessa, all’ordine della Banca Popolare del Lazio, con l’avallo ivi espresso degli appellanti, poichè essa è equiparata alla cambiale ordinaria, ed avendo agito la Banca Popolare del Lazio in base alla cambiale agraria nè avendo dedotto in giudizio l’ipotesi del privilegio speciale, nessuna preclusione alla circolazione ed alla forza di obbligazione del titolo può derivare dalla errata o insufficiente indicazione dello scopo del prestito.

“Con la ulteriore conseguenza che, per un verso, la vicenda relativa alla causale sottostante neppure precisata negli esatti termini dagli appellanti circa l’inadempimento della Cooperativa fra Produttori di Latte agli accordi intrapresi con i creditori, tra cui la Banca Popolare del Lazio, non riguarda la posizione dei garanti siccome formalizzata sul titolo mediante avallo, bensì la Cooperativa ed i suoi creditori, per cui nessuna pregiudizialità rispetto al presente giudizio può avere il diverso giudizio instaurato con la citazione dell’11/1/2008, e, per altro verso, il debito degli avallanti odierni appellanti accede a quello cambiario garantito, e non a quello causale sottostante, e come tale è direttamente esigibile dalla Banca Popolare del Lazio”.

Ha in tal senso soggiunto che “del resto… poichè la Banca Popolare del Lazio nel ricorso per decreto ingiuntivo si era limitata a riferire che la somma portata sulla cambiale di Euro 400.000 faceva parte di un maggiore prestito, senza però precisarne gli estremi fattuali, deve ritenersi che tale allegazione costituiva riferimento soltanto occasionale della domanda, mantenendo l’azione in concreto esercitata natura esclusivamente cartolare”.

3. Avverso tale decisione S.F. e C.M. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la Banca Popolare del Lazio, depositando controricorso.

Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.

E’ intervenuta in giudizio, allegando di farlo ai sensi dell’art. 111 c.p.c., Cerved Credit Management S.p.A., nella qualità di procuratrice di NPLS 2018 S.r.l., cessionaria del credito di Banca Popolare del Lazio, della quale dichiarava di far proprie le difese.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente rilevato che, con la testè menzionata memoria, i ricorrenti svolgono allegazioni integrative da considerarsi come tali inammissibili (v. ex multis, con riferimento alla memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., ma con argomentazione che vale pure le memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., Cass. n. 26670 del 2014, secondo cui “La memoria ex art. 378 c.p.c., non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poichè assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente – cioè in maniera completa, compiuta e definitiva enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione”).

2. Ancora in via preliminare va rilevata l’inammissibilità dell’intervento Cerved Credit Management S.p.A., nella qualità di procuratrice di NPLS 2018 S.r.l., cessionaria del credito di Banca Popolare del Lazio.

Infatti, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass. Sez. U. 18/11/2016, n. 23466, punto 1; Cass., 23/03/2016, n. 5759; Cass. 30/05/2014, n. 12179; Cass. 07/04/2011, n. 7986; Cass., 11/05/2010, n. 11375; Cass. 04/05/2007, n. 10215).

La giurisprudenza di questa Corte, che pure ha ritenuto di ammettere il successore all’impugnazione o alla diretta costituzione quale controricorrente (per quello a titolo universale, Cass. 31/03/2011, n. 7441; per quello a titolo particolare, ad esempio Cass. n. 11375 del 2010, cit.; in ogni caso con adeguata produzione di prova della successione, in particolare se contestata dalla controparte), ha ribadito il richiamato principio apportando deroga solo per i casi – che qui non ricorrono, trattandosi di successione a titolo particolare e avendo il dante causa notificato ritualmente controricorso – di successione a titolo universale ovvero per quello in cui il dante causa sia rimasto inerte, visto che altrimenti sarebbe irrimediabilmente vulnerato il diritto di difesa del successore (Cass. 27/11/2018, n. 30625; 07/06/2016, n. 11638).

3. Con il primo motivo – intestato in rubrica “violazione di legge (art. 295 c.p.c.)” – i ricorrenti deducono che erroneamente la Corte d’appello ha negato la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio davanti ad essa proposto e quello pendente davanti al Tribunale di Latina nel quale si chiedeva accertarsi l’inefficacia delle garanzie personali da essi prestate in favore della Cooperativa fra produttori latte in dipendenza del fatto che:

– tali garanzie accedevano ad un piano di finanziamento il quale era stato rinegoziato in data 5/4/2007 davanti al Ministero dello sviluppo economico, attraverso una ristrutturazione del debito cui le banche avevano prestato il proprio consenso a condizione che fossero mantenute le garanzie prestate tramite avallo;

– detto piano di rinegoziazione non aveva però trovato esecuzione ed anzi il consiglio di amministrazione della cooperativa vi aveva apportato delle modifiche;

– ciò aveva determinato l’inefficacia dell’accordo di ristrutturazione del debito del 5/4/2007;

– ne era pertanto derivata, in tesi, che essi non erano più tenuti alle garanzie prestate in favore della cooperativa.

Soggiungono che, in tale valutazione, la Corte d’appello ha erroneamente trascurato di considerare la circostanza, che assumono essere stata evidenziata nei gradi di merito ed essere altresì pacifica tra le parti, che, all’esito dell’accordo del 5/4/2007, essi erano stati estromessi dall’amministrazione della cooperativa; ragione per cui, sostengono, doveva considerarsi venuto meno il loro obbligo “per inadempienze e/o inattività imputabili ad altri”.

4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Lamentano che, con riferimento al secondo motivo di appello (riproducente il secondo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo), la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare le censure svolte nell’atto d’appello con le quali si era evidenziato che lo scopo indicato nel titolo (cambiale agraria) era estremamente generico e indeterminato e comunque non correlato ad un preciso scopo imprenditoriale e che pertanto la genericità e la contraddittorietà di tale indicazione non poteva non determinare l’invalidità della cambiale.

5. Il primo motivo è inammissibile sotto diversi profili.

5.1. Anzitutto per la palese inosservanza degli oneri di specifica indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Si argomenta infatti l’affermata sussistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza sulla base di una alquanto confusa e generica prospettazione del tema di lite che sarebbe ad oggetto del separato giudizio, in termini però evidentemente distanti dai requisiti di specificità richiesti dalla richiamata norma: non sono invero compiutamente trascritte o comunque sintetizzate le domande proposte con l’atto introduttivo di tale giudizio, nè le ragioni in fatto e in diritto a queste sottese, nè tantomeno il relativo atto è localizzato nel fascicolo processuale prodotto o comunque acquisito nel presente giudizio di cassazione.

5.2. L’inammissibilità del motivo è apprezzabile anche sotto altro profilo, concernente le critiche con esso avanzate.

Si tratta infatti evidentemente di una mera riproposizione delle stesse argomentazioni già considerate e motivatamente disattese dalla Corte d’appello, operata in termini meramente assertivi-oppositivi, senza confrontarsi con le ragioni esposte in sentenza che hanno indotto la Corte a negare la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.

5.3. L’aspecificità della critica potrà meglio cogliersi alla luce delle seguenti considerazioni.

La Corte d’appello muove dal principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “la cambiale agraria, a differenza di quella ordinaria, ha natura causale e non astratta, in quanto in essa deve essere indicato lo scopo del prestito, ma tale natura, essendo ristretta alla costituzione del privilegio legale, non incide sulla legge di circolazione, che è quella della cambiale ordinaria, nè sulle altre caratteristiche proprie del titolo stesso. Pertanto, il creditore, che agisce in base alla cambiale agraria, non è tenuto a dare la prova del rapporto sottostante, in quanto egli come il possessore della cambiale ordinaria che agisce in base al titolo come prova documentale del suo credito, deduce in giudizio non soltanto il credito cambiario, ma anche quello derivante dal rapporto fondamentale, di cui, per l’art. 1988 c.c., non è tenuto a provare l’esistenza” (Cass. 16/11/1979, n. 5966; 12/12/1975, n. 4094; 02/02/1973, n. 317); “a norma del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, art. 9, la cambiale agraria è equiparata a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria, con la sola differenza derivante dal fatto che nella cambiale agraria deve essere indicato lo scopo del prestito, donde la natura causale e non astratta della suddetta cambiale; tale natura, tuttavia, essendo ristretta alla costituzione del privilegio, non incide sulla legge di circolazione nè sulle altre caratteristiche del titolo, tant’è che il creditore che agisce in base alla cambiale agraria non è tenuto a dare la prova del rapporto sottostante, nè il riferimento allo scopo del prestito costituisce integrale ricezione del negozio sottostante

e quindi non sostituisce la clausola scritta richiesta dall’art. 1284 c.c., per le indicazioni di interessi in misura superiore a quella legale. Ne consegue che anche nella cambiale agraria, come in quella ordinaria, il debito dell’avallante accede a quello cambiario garantito, non a quello causale sottostante, ed è perciò da escludere che l’avallante nella cambiale agraria sia tenuto agli stessi obblighi cui è soggetto il debitore principale in base al contratto garantito dal titolo e agli interessi di mora così come pattuiti nel contratto stesso” (Cass. 16/05/1997, n. 4349; 20/10/2006, n. 22546 richiamata dalla sentenza qui impugnata).

Ebbene, la tesi che il giudizio non poteva sospendersi, dopo il richiamo dei detti principi, deve essere meglio precisata, rispetto a quanto esposto in sentenza, tenendo presenti le implicazioni necessarie dell’art. 65 della L. cambiaria.

Ai sensi di tale articolo, giova rammentare, “nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell’art. 2

e quelle non vietate dall’art. 21.

“Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.

“Può anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell’esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione”.

Applicando dunque le implicazioni di tali disposizioni si deve ritenere che se, nella pendenza del giudizio cartolare – e quello introdotto con i ricorsi monitori lo fu – viene introdotto un giudizio causale, è esclusa qualsiasi pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

La ragione è che, postulando l’ordinamento che, quando nel giudizio cartolare vengono introdotte eccezioni basate sul rapporto causale, esse non impediscono che debba emettersi condanna con riserva del giudizio sulle eccezioni, deve reputarsi escluso che, allorquando le eccezioni relative al rapporto causale vengono fatte valere con apposita domanda, come accaduto nella specie, si configuri pregiudizialità di tale giudizio idonea a giustificare la sospensione del giudizio cartolare.

Può dunque rilevarsi che il motivo, se non fosse stato inammissibile per le considerazioni sopra svolte, avrebbe potuto solo dare luogo alla correzione della motivazione, nel senso che il giudizio di cui è causa doveva concludersi con una condanna esecutiva con riserva (salvo cauzione, ai sensi dell’art. 65 cit., comma 2, ovvero salvo sospensione della esecuzione, ai sensi del successivo comma 3).

Ma di questo non ci si è doluti, donde – come detto – anche secondo tale profilo, l’inammissibilità della censura.

6. Anche il secondo motivo si appalesa inammissibile.

Con esso non si censura affatto l’omesso esame di fatti, storici, decisivi alla stregua dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei termini in cui queste Sezioni Unite l’hanno detto deducibile (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014), bensì si lamenta l’inadeguata valutazione di una mera argomentazione difensiva, peraltro contrariamente al vero posto che, al contrario, l’argomento difensivo rappresentato dalla “errata o insufficiente indicazione (nella cambiale agraria) dello scopo del prestito” è, in sentenza, espressamente considerato e motivatamente disatteso (ossia giudicato irrilevante e inidoneo a condurre alla declaratoria di nullità del titolo).

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Considerato che nella memoria i ricorrenti nulla hanno eccepito con riferimento alla comparsa di intervento, si ravvisano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese nel rapporto tra i ricorrenti e l’interveniente.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in Euro Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dichiara inammissibile l’intervento della Cerved Credit Management S.p.A., nella qualità di procuratrice di NPLS 2018 S.r.l., compensando interamente le spese processuali tra detta società e i ricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA