Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27737 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 12/10/2021), n.27737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5846-2020 R.G. proposto da:

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, in persona del Sindaco in carica,

rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso,

dall’avv. Cristina BASSANI, presso il cui studio legale, sito in

Milano, alla via Visconti di Modrone, n. 12, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO s.p.a. (incorporante della Mediocredito Italiano

s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.

M.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

controricorso, dagli avv.ti prof. Pasquale RUSSO e Francesco

PADOVANI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giuseppe

Zanardelli, n. 34, presso lo studio legale dell’avv. Sara

MENICHETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3072/03/2019 della Commissione Tributaria

Regionale della LOMBARDIA, depositata in data 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del giorno 12/05/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L.. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

La Mediocredito Italiano s.p.a., incorporata dalla INTESA SANPAOLO s.p.a. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il diniego opposto dal Comune di Cernusco sul Naviglio, con provvedimento prot. n. (OMISSIS) del (OMISSIS), all’istanza di rimborso dell’IMU versata dalla predetta società nell’anno d’imposta 2012 relativamente ad un immobile concesso in locazione finanziaria alla O.M.C. s.r.l. sostenendo di non essere soggetto passivo ai fini IMU e, pertanto, di non essere tenuta al pagamento della predetta imposta in quanto, nonostante la risoluzione del contratto di locazione, l’immobile era rimasto nella materiale disponibilità della società locataria che nel predetto periodo d’imposta aveva continuato ad occuparlo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso e la sentenza, impugnata dal Comune, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che rigettava l’appello sostenendo che soggetto passivo ai fini IMU per gli immobili concessi in locazione è il locatario con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, fino alla data di effettiva consegna dell’immobile al locatore.

Avverso tale pronuncia il Comune di Cernusco sul Naviglio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui l’intimata replica con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Con il motivo di ricorso l’Ente comunale deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere che, nell’ipotesi come quella di specie, di mancata riconsegna del bene al locatore a seguito di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, soggetto passivo ai fini IMU fosse il locatario fino alla data di effettiva riconsegna dell’immobile nella disponibilità del locatore

Il motivo, che è ammissibile in quanto contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia, è fondato e va accolto.

Con tale mezzo viene sottoposta allo scrutinio di questa Corte la questione della individuazione del soggetto passivo dell’IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per inadempienza dell’utilizzatore cui non fa seguito l’immediata materiale restituzione del bene. Il problema che si pone è quello di stabilire se nel periodo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede bene, o all’utilizzatore che materialmente ne dispone.

Nella fattispecie in esame risulta, infatti, pacifico tra le parti che il contratto di locazione finanziaria fu risolto per inadempienza della società locataria, in data (OMISSIS), che però non provvide a rilasciare l’immobile, rimasto nella disponibilità della stessa per tutta l’annualità 2012.

Ciò premesso, va rilevato come ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.

Orbene, in materia si è recentemente venuto a consolidare un maggioritario indirizzo giurisprudenziale, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale “Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore” (Cass. n. 13793 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019, Cass. n. 29973 del 2019).

In buona sostanza, l’IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo ad una nozione di “possesso” civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò il citato D.Lgs., art. 9, stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o “in corso di costruzione” che, come tali non possono essere detenuti; in tali ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta.

Orbene, i giudici di appello non si sono attenuti alla normativa di settore ed ai principi giurisprudenziali soprarichiamati, dimostrando di aderire ad un orientamento (quello riconducibile a Cass. n. 19166 del 2019) assolutamente minoritario, superato dalle successive pronunce di questa Corte n. 25249 del 2019 e n. 29973 del 2019, sopra citate, nonché dalla recente ordinanza n. 6664 del 2020, che hanno superato l’orientamento assolutamente minoritario di Cass. n. 19166 del 2019. A ciò aggiungasi, per completezza, che a diversa conclusione non possono condurre le argomentazioni svolte nella memoria dalla ricorrente, in specie con riferimento alle conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero in analoghe controversie pendenti dinanzi alla Sezione ordinaria di questa Corte, che ha sollecitato una “riflessione” alla luce di una sentenza delle Sezioni unite di questa Corte (n. 2061 del 2021) emessa però in materia fallimentare e con riguardo a disposizioni che non vengono in rilievo nel presente giudizio.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla CTR territorialmente competente che, nell’uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà all’esame delle eventuali questioni rimasteassorbite e alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

 

 

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