Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27737 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27737 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 11/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 9670-2007 proposto da:
LIQUIDAZIONE

GIUDIZIALE

DEI

BENI

CEDUTI

AI

CREDITORI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI
AGRARI – FEDERCONSORZI SOC. COOP. A R.L. IN
LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO (c.f.
00431860584), in persona del Liquidatore Giudiziale
2013
1621

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PAOLO FRISI 18, presso l’avvocato MASCOLO VINCENZO,
che la rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;

Li

- ricorrente contro

CASSANO

MARGHERITA

RICCIARELLI

(C.F.

CSSMGH60C49H501E),

CASSANO

(C.F.

CECILIA

RCCCCL31S42G478Z), CASSANO FRANCESCA ROMANA (C.F.
nella qualità di eredi di

CSSFNC59C51H501K),

CASSANO COSIMO, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA MARIA CRISTINA 8, presso l’avvocato GOBBI
GOFFREDO, che le rappresenta e difende unitamente
agli avvocati DI MARIO NICOLA, ZUCCACCIA GIANCARLO,
giusta procura a margine del controricorso;
MONTANARI

RICCARDO

MNTRCR32T23H501G),

(c. f.

elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 54,
presso

l’avvocato

SCROFANA

PAOLA,

che

lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ORSINI VINCENZO LUCA, giusta procura a margine del
controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 5591/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 31/10/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito,

per la ricorrente,

VINCENZO che si riporta;

l’Avvocato MASCOLO

L
2

udito, per le controricorrenti CASSANO +ALTRI,
l’Avvocato DI MARIO NICOLA che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18 settembre-18 novembre 2002, il Tribunale
di Roma, in accoglimento delle domande proposte dalla

Liquidazione Giudiziale dei beni ceduti ai creditori della
Federazione Italiana dei Consorzi Agrari- Federconsorzi
Soc. coop. a r.l. in liquidazione ed in concordato
preventivo, accertava la responsabilità del dott. Riccardo
Montanari e del prof. Cosimo Cassano, già consiglieri di
amministrazione della Federconsorzi, per avere distaccato
numerosi dipendenti presso altri enti, seguitando la
Federconsorzi a corrispondere loro l’intera retribuzione,
oltre accessori, senza riceverne alcuna controprestazione,
e conseguentemente condannava il dott. Montanari, in
solido con le sigg. Ricciarelli Cassano Cecilia, Cassano
Margherita e Francesca Romana, quali eredi del prof.
Cassano, deceduto nelle more, al pagamento in favore della
Liquidazione Giudiziale della somma di euro
1.330.204.327,00, già rivalutata, oltre interessi al tasso
medio del 3% sulla somma non rivalutata di euro
960.922.002,00, somme rettificate, a seguito di ricorso
per correzione di errore materiale, rispettivamente in
euro 13.302.043,27 e 9.609.220,02.
Interponevano appello le sigg. Ricciarelli e Cassano,
ribadendo

l’eccezione

di prescrizione quinquennale,
4

disattesa dal Tribunale sul rilievo della decorrenza
dall’avvenuta cessazione dalla carica dell’ultimo dei
responsabili in solido ed, in via concorrente, della
decorrenza dal momento in cui il patrimonio sociale per

effetto del patito illecito era divenuto insufficiente per
il soddisfacimento dei creditori sociali, e lamentavano
che il Tribunale aveva ritenuto il nesso causale tra il
comportamento del de cuius ed il depauperamento in
questione, senza prova a riguardo, ed aveva
arbitrariamente ricondotto la domanda avanzata ex art.
2393 c.c. al diverso titolo della responsabilità ex art.
2394; nel merito, contestavano il fatto costitutivo della
pretesa avversaria ed eccepivano che, alla stregua del
sopravvenuto accordo transattivo con i restanti convenuti,
e quindi degli importi corrisposti dai medesimi a saldo e
stralcio della pretesa risarcitoria avversaria, la
domanda integrava gli estremi dell’indebito arricchimento,
e che comunque era venuta meno la materia del contendere.
Interponeva appello anche il Montanari, e si doleva della
mancata sospensione del giudizio, in attesa della
definizione dei giudizi promossi nei confronti degli enti
presso i quali erano stati disposti i distacchi, ribadiva
l’eccezione di estinzione del giudizio, interrotto per la
morte del Cassano, riassunto nei confronti degli eredi e

5

dell’appellante medesimo, ma non nei confronti dei
restanti convenuti.
Il Montanari altresì censurava la tesi del Tribunale in
punto decorrenza della prescrizione e del venir meno della

causa impeditiva del suo decorso ex art. 2941 n.7 c.c.; si
doleva infine della mancanza di prova e del mancato
accoglimento delle proprie istanze istruttorie.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 21 novembre 200614 dicembre 2006, riuniti gli appelli, ha respinto le
domande della Liquidazione Giudiziale avanzate nei
confronti del Montanari e del Cassano, e condannato
l’appellante al pagamento delle spese dell’intero giudizio
a favore degli appellati.
La Corte del merito, per quanto in questa sede interessa,
ha rilevato, quanto alla decorrenza della prescrizione,
che la tesi del Tribunale considera non elementi
cronologici oggettivi, ma fa riferimento alla scelta dei
pretesi corresponsabili, avendo riguardo alla data di
cessazione degli stessi dalla carica; che il vincolo della
solidarietà tra i convenuti non può ravvisarsi alla
stregua del comune trascorso nella carica di
amministratore, ma esige il concreto comportamento
concausativo del fatto dannoso, e nel caso nemmeno era
L/1

stato dedotto né provato che il Cassano ed il Montanari si
fossero resi corresponsabili nei distacchi operati da
6

soggetto non meglio identificato, che tra i convenuti
aveva ricoperto da ultimo la carica.
Quanto all’ulteriore assunto della decorrenza della
prescrizione dal momento in cui si era rivelata

l’insufficienza del patrimonio sociale, premesso che
l’azione de qua è assimilabile a quella esercitata dal
Curatore fallimentare ex art. 146 1.f..,che compendia le
due azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., la Corte capitolina
ha ritenuto tale prospettazione inconciliabile con la
precedente; che in ogni caso, il Tribunale, pur avendo
preso atto della mancanza di elementi in relazione alla
data di presentazione dell’istanza di
concordato(identificata con il momento in cui si era
manifestata l’insufficienza patrimoniale), aveva posposto
arbitrariamente tale data, sovrapponendola a quella di
ammissione al beneficio e che, altresì, andava rimarcata
la carenza di elementi di prova in relazione al nesso
eziologico tra le condotte dei corresponsabili, al fine di
estendere ex art.1310 c.c. a tutti questi l’effetto
interruttivo della prescrizione.
Indipendentemente

dalle

forti

perplessità

sulla

conclusione del Tribunale in relazione al mancato
assolvimento da parte del Cassano e del Montanari
dell’obbligo di vigilanza ex art. 2393, 2 ° comma c.c. e
sulla carenza di riscontri circa la previsione di autonomi
7

poteri di iniziativa conferiti dallo statuto ai singoli
consiglieri, la Corte del merito osserva che, a seguire la
tesi della Federconsorzi, la violazione di tale obbligo
integrerebbe la responsabilità a titolo individuale e

neppure si porrebbe la questione della solidarietà
dell’illecito.
Di contro, la Corte rileva che a riguardo delle non meglio
precisate delibere in relazione ai distacchi, non è
provata l’effettiva contribuzione dei due consiglieri alla
loro approvazione, tanto meno in un consiglio alla
presenza anche di amministratori rimasti in carica
all’atto del manifestarsi dell’insufficienza del
patrimonio sociale.
Ne consegue, secondo la Corte capitolina, l’accoglimento
dell’eccezione di prescrizione, atteso che Montanari e
Cassano avevano ricoperto la carica di consiglieri sino al
1987, data di decorrenza della prescrizione quinquennale,
non interrotta da atti aventi tale efficacia.
Ricorre la Federconsorzi, con ricorso affidato a quattro
motivi.
Cassano Margherita, Cassano Francesca Romana e Ricciarelli
Cassano Cecilia hanno depositato controricorso.
Anche il Montanari ha depositato controricorso.
Con atto in data 16 ottobre 2012, la Liquidazione
Giudiziale ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto
8

nei confronti del solo Montanari, ed al relativo
giudizio,essendo intervenuto atto di transazione
formalizzato avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro
di Roma -Sottocommissione Provinciale di Conciliazione

delle controversie individuali di lavoro, in data
7/7/2008; i difensori del Montanari hanno dato atto della
comunicazione di rinuncia e, in forza del mandato
conferito, hanno prestato assenso alla compensazione delle
spese di lite.
Le sigg. Cassano e Ricciarelli Cassano hanno depositato la
memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Va dichiarata, ex art.390 e 391 c.p.c., l’estinzione
del giudizio tra la Liquidazione Giudiziale e Montanari
Riccardo, in forza della rinuncia della prima al ricorso,
comunicata ai difensori del Montanari, che vi hanno
apposto il visto e che, in forza dei poteri agli stessi
conferiti, hanno espresso il proprio assenso alla
compensazione delle spese di lite.
1.2.- Residua pertanto la valutazione del solo giudizio
tra la Liquidazione Giudiziale e le sigg.Cassano
Margherita ed altre.
1.3.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di
insufficiente e/o contraddittoria motivazione della
pronuncia impugnata, per avere la Corte del merito
9

disatteso la tesi del Tribunale, della operatività della
causa impeditiva della sospensione del termine di
prescrizione ex art.2941 n.7 c.p.c., sino al momento in
cui anche uno solo degli amministratori solidalmente

responsabili rimanga in carica, trattando questioni
giuridiche differenti, adducendo argomentazioni diverse,
il che non consente di individuare il criterio logico
posto a base della decisione.
Secondo la parte, sono incoerenti ed illogiche le
affermazioni della pronuncia relative all’azione ex
art.146 1.f. in relazione agli artt. 2393 e 2394 c.c.,
così come quelle relative alla differente natura
dell’azione ex art. 2393 rispetto a quella ex art.2394
c.c.
1.4.- Col secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio di
omessa motivazione circa fatto controverso e decisivo per
il giudizio, per non avere la Corte del merito tenuto
conto delle lettere inviate nel 1995 dal liquidatore ad
acta agli amministratori, sindaci, direttori generali
della Federconsorzi, regolarmente prodotte con i nn. da 3
a 144; il Tribunale ha rilevato che per effetto della
peculiare natura dell’azione di responsabilità il decorso
del termine di prescrizione per l’azione ex art. 2394 c.c.
aveva avuto inizio nel 1991, alla data di ammissione alla
procedura di concordato preventivo, e che le lettere di
10

costituzione in mora inviate dal liquidatore ad acta nel
1995 ne avevano interrotto il decorso, con la conseguenza
che l’azione iniziata nel 1997 era intervenuta prima del
decorso del termine quinquennale.

Tale fatto, rileva la ricorrente, comporta l’irrilevanza
di ogni questione in ordine all’applicabilità dell’art.
2941 n.7 c.c., sul quale invece si basa la sentenza
impugnata.
1.5.- Col terzo motivo, la ricorrente si duole del vizio
di violazione e falsa applicazione dell’art.2941 n.7 c.c.,
degli art.2055, 2392, 2393, 2394 c.c. in relazione
all’art. 2055 c.c.; nonchè del vizio di omessa motivazione
su fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La Liquidazione Giudiziale, premesso che la Corte
d’appello non ha censurato il principio dell’operatività
della causa impeditiva ex art.2941 n.7 c.c. sino a quando
rimane in carica anche uno solo degli amministratori
solidalmente responsabili, rileva che tale norma trova
automatica applicazione, essendo basata sul generale
principio della responsabilità solidale degli
amministratori; che, peraltro, il richiamo all’art. 2055
c.c. è censurabile, atteso che nell’azione ex art.2392
c.c., il diverso rilievo causale incide solo nel rapporto
interno ai fini del regresso.

11

Secondo la ricorrente, è in ogni caso viziato il richiamo
all’art. 2055 c.c., visto che è pacifico che il
dott.Montanari ed il prof. Cassano hanno fatto parte del
Consiglio di amministrazione sino al 1987, che sono stati

disposti distacchi di personale, quando i consiglieri
indicati erano in carica( v. lettere di comunicazione dei
distacchi; costi dei medesimi; mancato rimborso di tali
costi e richiesta di rimborso della Federconsorzi, doc.
145-669), che nel 1991, erano ancora amministratori alcuni
che avevano fatto parte del Consiglio di amministrazione
insieme al Montanari ed al Cassano( v. lettere del
liquidatore ad acta, doc. 3-144).
1.6.- Col quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione
o falsa applicazione degli artt.146 1.f. ,2392, 2393, 2394
e 2949,2 ° comma c.c.
La Liquidazione Giudiziale deduce che, quando il curatore
o

il liquidatore giudiziale, in caso di concordato

preventivo con cessione dei beni, agiscono ex art.146 ,2 °
comma 1.f., si intendono proposte ambedue le azioni, ex
art.2393 e 2394 c.c., che mantengono inalterate le
relative discipline; il dies a quo della prescrizione
dell’azione ex art.2394 c.c., di cui può giovarsi la
Liquidazione, era il 18/7/1991, data di ammissione alla
procedura

di concordato preventivo, ed il corso della

prescrizione è stato interrotto nel 1995 dalle lettere di
12

costituzione in mora, mentre non v’è alcun rapporto con
l’art.1310 c.c.
La ricorrente infine, in via del tutto incidentale, rileva
che secondo l’orientamento del S.C., presupposto della

operatività dell’estensione ex lege nei confronti dei
terzi dell’interruttiva indirizzata a soggetto determinato
è la sussistenza tra gli obbligati di un rapporto di
solidarietà passiva, e che il Tribunale ha ritenuto l’
inosservanza da parte del Montanari e del Cassano del
generale dovere di vigilanza, che non richiede la
precisazione di singoli addebiti né la colpa.
2.1.- Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili.
Il ricorso è soggetto al disposto di cui all’art.366 bis
c.p.c., introdotto dal d.lgs. 40/2006, art.6, abrogato con
decorrenza dal 4 luglio 2009, dalla 1. 69/2009, art. 47,
ed applicabile ai ricorsi proposti avverso sentenze
pubblicate tra il 3 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 (art.
58,5 ° comma, 1.69/2009) e quindi anche nella specie,
atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 14
dicembre 2006.
Orbene, come affermato nella pronuncia 1747/2011, questa
Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale
formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – e’ fermissima nel
ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso
previsto dall’art. 360 c.p.c. n. 5 allorche’, cioe’, il
13

ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un
vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo
deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la

motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione:
cio’ importa in particolare che la relativa censura deve
contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di
diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in
maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilita’ (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1
ottobre 2007, n. 20603).
Al riguardo,

ancora,

e’

incontroverso che non e’

sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del
motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo,
atteso che e’ indispensabile che sia indicato in una
parte, del motivo stesso, che si presenti a cio’
specificamente e riassuntivamente destinata, e che
consenta al giudice di valutare immediatamente
l’ammissibilita’ del ricorso (in termini, tra le tante, le
pronunce 8897/2008, 8555/2010, 5794/2010).
Ciò posto, va rilevata la carenza del momento di sintesi
sia nel primo che nel secondo motivo.
14

2.2.- Il terzo motivo è inammissibile, in relazione ad
ambedue i vizi fatti valere, ex art.360 nn.3 e 5 c.p.c.
Quanto al vizio di violazione o falsa applicazione degli
artt. 2941 n.7 c.c., 2055 c.c., 2392, 2393 e 2394 c.c., va
in via

dirimente,

che,

pur

nell’ottica

rilevato,

dell’interpretazione dell’ art.2941 n.7 c.c., nel senso di
ritenere operante la causa di sospensione del decorso
della prescrizione sino a quando rimanga in carica anche
uno solo degli amministratori solidalmente responsabili
(sul principio, vedi la sentenza 6244/1998), rimane
l’affermazione della Corte del merito, che non è stato
dedotto e tanto meno provato, che il Cassano si fosse
effettivamente reso corresponsabile dei distacchi”operato
da soggetto, peraltro non meglio identificato, che tra i
convenuti avrebbe ricoperto per ultimo la carica di
amministratore

della

Federconsorzi”:

trattasi

di

accertamento di fatto, non scalfito dalle censure della
ricorrente ( e di cui, in relazione ai vizi motivazionali,
si dirà in appresso).
La Corte capitolina, sempre nell’esame dell’eccezione di
prescrizione, ha rilevato, col richiamo all’art.2055 c.c.,
che il regime di responsabilità solidale ex art.2392 c.c.
richiede pur sempre l’accertamento dell’imputabilità del
fatto a più persone, presupposto che, pianamente
riscontrabile nel caso di compartecipazione al fatto
15

dannoso di amministratori contestualmente in carica,
necessita della riconduzione alla compartecipazione nella
produzione dell’evento dannoso, in termini quanto meno
concausali, nella specie, in cui si era fatto valere il

concorso di più amministratori non contestualmente in
carica.
E d’altra parte, la formulazione dei quesiti di diritto,
articolati dalla ricorrente a pag.14, privi, nelle plurime
articolazioni, del riferimento alla specificità
dell’azione di responsabilità promossa caso di specie nei
confronti di amministratori non contestualmente in caricai,
(da cui il venir meno della causa di sospensione della
prescrizione ex art.2941 n.7 c.c. alla cessazione dalla
carica dell’ultimo dei pretesi corresponsabili, di cui
voleva avvalersi la Liquidazione Giudiziale), rende palese
la non congruenza delle censure nei confronti delle
statuizioni della Corte di merito, per non avere la
ricorrente colto i profili specifici della pronuncia
impugnata.
Quanto alle deduzioni di cui a pag. 15 del ricorso, con le
quali la Liquidazione sostiene di avere dato la prova del
nesso causale tra fatto addebitato e danno lamentato, che
i distacchi erano stati disposti allorquando erano in ,
I

L/\

carica Cassano e Montanari e che nel 1991 erano ancora
amministratori soggetti che avevano fatto parte del
16

Consiglio di amministrazione col Cassano, anche a tacere
della carente formulazione del momento di sintesi ( e per
tale inteso quanto articolato nell’ultima parte del
motivo), va rilevata la genericità delle deduzioni e dei

riferimenti documentali (“le predette circostanze
risultano dalla documentazione prodotta in giudizio…dalla
quale risulta,altresì, che i distacchi in argomento erano
stati disposti quando il dott. Montanari ed il prof.
Cassano erano in carica; risulta documentalmente, anche
dalle lettere inviate dal liquidatore ad acta nel
1995(doc. 3-144), che nel 1991 erano ancora amministratori
della Federconsorzi persone che avevano fatto parte del
Consiglio insieme al dott.Montanari e al prof. Cassano”).
La ricorrente, pertanto, ha indicato essa stessa in modo
generico da quali documenti risulterebbero le circostanze
dedotte e non ha neppure indicato specificamente i
documenti a sostegno della censura, mentre, come ribadito
nella recente pronuncia 16887/2013, ai sensi dell’art.366
n.6 c.p.c., come sostituito dal d.lgs. 40/2006, art.2, la
mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei
documenti sul quale si fondi il motivo comporta la
declaratoria di inammissibilità quando si tratti di
censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o
documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza
l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione
17

del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti
fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione
della sua decisività, risulterebbero impossibili.
2.3.- Il quarto motivo è inammissibile.

E’ opportuno riportare il quesito articolato in chiusura
del motivo, che è così espresso:” _si chiede a codesta
Ecc.ma Corte:
se sia violazione o falsa applicazione degli artt. 146
legge fallim., 2392, 2393, 2394 e 2949, secondo comma,
cod. civ. ritenere che il termine di prescrizione
quinquennale dell’azione di responsabilità esercitata nei
confronti degli amministratori dal curatore fallimentare o
dal liquidatore giudiziale in caso di concordato
preventivo con cessione dei beni inizi a decorrere dal
momento in cui risulti l’insufficienza del patrimonio
sociale solo ove sia comprovato il comune nesso eziologico
tra le condotte dei soggetti corresponsabili, al fine di
estendere ex art.1310 cod. civ. l’effetto interruttivo
della prescrizione a tutti i soggetti corresponsabili”.
Il

quesito

di

diritto

come

sopra

riportato

è

inammissibilmente formulato nella commistione dei due
profili, della decorrenza della prescrizione e della
valenza interruttiva della stessa nei confronti dei
soggetti corresponsabili, ex art.1310 c.c.

18

3.1.-

Il

ricorso

va,

conclusivamente,

dichiarato

inammissibile.
Le spese del giudizio, sopportate dalle controricorrenti
Cassano Margherita+2 sono poste a carico della

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei
confronti di Cassano Margherita, Cassano Francesca Romana
e Ricciarelli Cassano Cecilia; dichiara l’estinzione del
giudizio tra la Liquidazione Giudiziale e Montanari
Riccardo; condanna la Liquidazione Giudiziale al pagamento
delle spese del giudizio a favore di Cassano Margherita,
Cassano Francesca Romana e Ricciarelli Cassano Cecilia,
liquidate per compenso in euro 15.000,00, oltre euro
200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 31 ottobre 2013
Il P

ente

soccombente.

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