Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27737 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 23/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5815/2019 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in Milano, via Lorenteggio n.

24, presso lo studio degli avv.ti T. Aresi e M.C. Seregni, che lo

rappresentano e difendono, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1672/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 da Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da O.D., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere lasciato il paese per motivi politici, in quanto il padre era sia un uomo d’affari che un politico che prima era stato 7/8 anni nel (OMISSIS) e successivamente era passato all'(OMISSIS) insieme al suo referente politico. Il padre del ricorrente fu ucciso il (OMISSIS) mentre era a un raduno politico e da allora tutta la famiglia si trasferì per timore in Ghana. Il medesimo ricorrente ha dichiarato che è sua intenzione, dopo un certo periodo, tornare in (OMISSIS) per riprendere il possesso della proprietà del padre.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto il ricorrente sostanzialmente non credibile, in analogia al giudizio di non credibilità del tribunale che è rimasto incontestato e per le contraddizioni della narrazione. La Corte distrettuale non ha, pertanto, riconosciuto la protezione internazionale neppure nella forma sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Ancora, i giudici d’appello non hanno ritenuto che nel paese di provenienza del ricorrente (la (OMISSIS) e non la Libia che è risultato paese di transito e dove il ricorrente non ha riferito di aver subito violenze) vi fosse una situazione di violenza indiscriminata dovuta a un conflitto armato interno o internazionale. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 perchè a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, le dichiarazioni del ricorrente dovevano considerarsi coerenti, lineari ed assolutamente plausibili; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 perchè il tribunale non avrebbe proceduto all’acquisizione di informazioni aggiornate, secondo le quali in (OMISSIS) vi è stata negli ultimi mesi una recrudescenza della violenza e una degenerazione della situazione socio-politica.

Il primo motivo è inammissibile, perchè propone censure di merito in termini di mero dissenso in riferimento alla valutazione della credibilità del richiedente, che è una valutazione discrezionale da parte del giudice del merito, anche se non arbitraria ma, nella specie, il tribunale appare aver rispettato i parametri di “genuinità soggettiva” di cui alla normativa di riferimento (v. Cass. n. 3340/19). Il secondo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull’accertamento di fatto operato dalla Corte d’appello, sulla situazione generale del paese che è invece fondato su fonti aggiornate, mentre le critiche del ricorrente sono generiche non fondate su nessuna fonte informativa alternativa.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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