Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27736 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27736 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5891-2015 proposto da:
D’ALEO GIOACCHINO, MONTICCIOLO MARIA, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA VENETO 96 presso lo studio
dell’Avvocato G. ROCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO
SALADINO;
– ricorrenti contro

DI LORENZO MARIA CONCETTA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1117/2014 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 03/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

Data pubblicazione: 21/11/2017

FATTO E DIRITTO
Gioacchino D’Aleo e Maria Monticciolo evocavano, dinanzi al Tribunale di
Palermo, Maria Concetta Di Lorenzo, chiedendo di accertarsi l’inesistenza
della servitù di scarico a carico del suo fondo.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, la quale spiegava

acquisto per usucapione della detta servitù e la condanna degli attori al
risarcimento dei danni per le molestie subìte, il giudice adito respingeva la
domanda attorea e in accoglimento della riconvenzionale, riconosceva
l’esistenza della servitù.

In virtù di rituale appello interposto dal D’Aie° e e dallaMonticciolo, la Corte
di Appello di Palermo lo dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c..
Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono il D’Aie° e la Monticciolo

sulla base di un unico motivo, col quale si deduce la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 342 c.p.c. (come novellato dal d.l. 22.6.2012, n. 83, conv.

con modificazioni dalla 1. n. 134/12).
Di Lorenzo Maria Concetta, ritualmente intimata, non ha svolto attività
difensiva.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della
manifesta infondatezza del ricorso, è stata notificata alla parte ricorrente,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che alla luce della
ordinanza interlocutoria n. 8845 del 2017, che ha rimesso al Primo Presidente
della Cassazione per la rimessione alle Sezioni Unite la questione della
specificità dei motivi nel giudizio di appello, non sussista l’evidenza decisoria
che giustifica la trattazione della causa in camera di consiglio, per cui si rende
necessario rinviare la causa a nuovo ruolo perché possa essere trattata in
pubblica udienza presso la seconda sezione.
Ric. 2015 n. 05891 sez. M2 – ud. 20-04-2017
-2-

anche domanda riconvenzionale, chiedendo l’accertamento dell’intervenuto

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in
pubblica udienza.

civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Il Presidente

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione

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