Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27736 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 12/10/2021), n.27736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34243-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C. SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2865/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1.La società C. srl in liquidazione proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, sulla scorta del pvc della Guardia di Finanza di Caserta, rettificando i redditi ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno di imposta 2010, operava le riprese fiscali

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che il raddoppio dei termini trovava giustificazione nell’informativa di reato trasmessa prima della scadenza del termine di decadenza.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Campania accoglieva l’appello in quanto l’informativa della Guardia di Finanza in relazione all’annualità del 2010 aveva escluso la sussistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. La contribuente non si è costituita.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR fondato la propria decisione sulla circostanza che l’informativa di reato aveva escluso la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, laddove sia il ricorso introduttivo che l’atto di appello si incentravano sull’insussistenza del reato di cui allo stesso D.Lgs., art. 4, per mancato superamento della soglia di evasione.

2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che, contrariamente a quanto opinato dai giudici di seconde cure, l’informativa di reato ha ritenuto non configurabile l’ipotesi delittuosa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, ma non ha escluso altre fattispecie di reato fiscale.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 Secondo l’orientamento di questa Corte “Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite dei rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. n. 28180 del 2017, Cass. n. 408 del 2018) ed ancora “ricorre pertanto il denunciato vizio di ultrapetizione, dal momento che, com’e’ ampiamente noto, nel contenzioso tributario i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi” (Cass. n. 1685 del 2016).

2.1 Nel caso di specie, l’ufficio ricorrente ha riportato in ricorso per esteso, ai fini dell’autosufficienza, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, i motivi del ricorso introduttivo e dell’atto di appello dai quali si evince in modo inequivocabile che il contribuente ha indicato le ragioni della inapplicabilità del raddoppio dei termini nell’insussistenza della fattispecie delittuosa prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4 (dichiarazione infedele al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto) per il mancato superamento della soglia di rilevanza penale.

2.2 Siffatta prospettazione imponeva al giudice di circoscrivere la decisione in relazione agli effetti giuridici che la parte voleva conseguire sulla base dei fatti e delle circostanze esposti senza introdurne di diversi ed ulteriori.

2.3 Al contrario i giudici di seconde cure sono andati oltre il thema decidendum delineato dall’appellante annullando l’avviso di accertamento per motivi diversi da quelli enunciati dal contribuente; in particolare i giudici di appello hanno fondato la loro decisione sulla base della circostanza, mai introdotta dalla parte, che l’informativa avrebbe escluso il diverso reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto).

3 Il ricorso va, quindi, accolto e con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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