Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27736 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16997-2019 proposto da:

K.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FABRIZIO IPPOLITO D’AVINO, giusta procura speciale

estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 1956/2019,

depositata in data 14.5.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21.10.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

K.D. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Venezia aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 7.11.2017 dal Tribunale di Venezia in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo ed il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di protezione sussidiaria, senza assumere informazioni aggiornate sulle condizioni di sicurezza del Paese di origine del richiedente ((OMISSIS));

1.2. al riguardo, come recentemente affermato da questa Corte, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (cfr. Cass. n. 4037/2020);

1.3. il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere, inoltre, interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (cfr. Cass. n. 13255/2020);

1.4. la pronuncia impugnata non si è attenuta a simili principi;

1.5. infatti, a fronte di una domanda che si imperniava anche sul paventato rischio di subire un grave danno in caso di rimpatrio a causa della situazione di violenza diffusa ed indiscriminata nella zona di provenienza del richiedente (parte centrale del (OMISSIS)), era onere dei Giudici di merito, nel vagliare la fondatezza della sua domanda, prendere in esame le condizioni esistenti nella regione di provenienza del richiedente asilo e nell’assolvere questo obbligo il collegio del merito era tenuto a spiegare in base a quali specifiche fonti aveva ritenuto inesistente lo stato di violenza diffusa paventato dal ricorrente, onde dare conto della puntualità e attualità della propria verifica e fare così in modo che la motivazione assumesse carattere effettivo;

1.5. nel caso di specie, la Corte territoriale ha valutato in maniera generica la situazione del paese di provenienza del ricorrente, non indicando, nel ritenere insussistente una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata, lo specifico contenuto della consultata fonte internazionale aggiornata, qualificata ed autorevole, limitandosi a rilevare che le regioni centrali del (OMISSIS) erano interessate da sporadici episodi terroristici, nonostante il contenuto della medesima fonte, riportato nel ricorso per cassazione, descrivesse una situazione di rischio generalizzato e di conflitto interno a causa della presenza di gruppi armati islamici, e senza tener conto delle contrarie informazioni provenienti dall’ulteriore documentazione aggiornata, prodotta in appello dall’odierno ricorrente;

2. le doglianze del richiedente trovano quindi fondamento e restano assorbiti i rimanenti motivi (terzo e quarto), i quali mirano ad affermare la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria;

3. la sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, in diversa composizione, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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