Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27735 del 21/11/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27735 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5438 – 2015 proposto da:
TOGNET1I MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
ANGELICO 32, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI
COCCO, rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO ANELLI;
– ricorrente contro
LUPI ENZO, LUPI RINO, CEI FERNANDO, in proprio ed in
qualità di erede di Cei Giovanni, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DE CESTARI 34 (ST. VALENTINO), presso lo studio
dell’avvocato RAFFAELLA BONSANGUE, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCO MUGNAI;
–
controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 1545/2014 della COR1E D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 21/09/2014;
Data pubblicazione: 21/11/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del
20/04/2017
dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.
FATTO E DIRITTO
Lupi, Giovanni Cei e Fernando Cei, chiedendo pronunciarsi, ex art. 2932 c.c.,
sentenza sostitutiva di un contratto di compravendita di immobile non
concluso.
Nella resistenza dei convenuti, che chiedevano, in via riconvenzionale, la
risoluzione del contratto preliminare e, in subordine, sollevavano eccezione di
inadempimento, il giudice adito, accoglieva la domanda attorea.
In virtù di gravame interposto dagli orginari convenuti, la Corte di Appello di
Firenze, nella resistenza dell’appellato, accoglieva l’impugnazione
e, per
l’effetto, rigettava la domanda proposta dal Tognetti.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze ricorre
Tognetti Marco sulla base di due motivi, cui resistono con controricorso i
Lupi ed i Cei.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della
manifesta fondatezza del ricorso per difetto di contraddittorio, è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano
nella specie i requisiti di cui al n. 5 dell’art. 375 c.p.c., per la trattazione della
causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria e, pertanto, la stessa
deve essere rimessa al Presidente della seconda sezione civile per la fissazione
in pubblica udienza.
Ric. 2015 n. 05438 sez. M2 – ud. 20-04-2017
-2-
Marco Tognetti evocava, dinanzi al Tribunale di Livorno, Enzo Lupi, Rino
t
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in
pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione
Il Presidente
civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2017.