Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27735 del 11/12/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 27735 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: ACIERNO MARIA
SENTENZA
sul ricorso 6946-2007 proposto da:
COMUNE DI BENEVENTO (c.f. 00074270620), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA G. BELLUZZO 27/L, presso l’avvocato
Data pubblicazione: 11/12/2013
PAGANO MASSIMO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIULIANO LUIGI, giusta
2013
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
1539
contro
PASTORE
GENNARO
(C. F.
PSTGNR75L06A783V),
1
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’
TARTAGLIA 21, presso l’avvocato FORGIONE SALVATORE,
che lo rappresenta e difende, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente
–
di VITULANO, depositata il 06/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
avverso la sentenza n. 81/2006 del GIUDICE DI PACE
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto ha ad oggetto una sentenza del
giudice di pace, decisa secondo equità, in quanto di
valore pari a 500 euro dal giudice di pace di Vitulano,
in data 6 luglio 2006.
pronuncia
impugnata
è
stata
rigettata
Nella
l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti
del Comune di Benevento,ed in favore di Gennaro Pastore,
ritenendo, il giudice adito, la propria competenza
territoriale e l’ingiunzione fondata su prova scritta.,
costituita da documentazione proveniente da perito
assicurativo relativamente ad un sinistro stradale.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per
cassazione il Comune di Benevento affidandosi a tre
motivi.
Nel primo motivo è stata contestata l’esistenza di prova
scritta del credito;
nel
secondo motivo
la violazione dei principi
informatori della materia;
nel
terzo
l’extrapetizione
per
essere
stato
ingiustificatamente riconosciuto il danno morale in
favore del Pastore.
Ha resistito con controricorso il Pastore.
Il ricorso è manifestamente inammissibile.
In materia di impugnazione delle sentenze del giudice di
pace, l’art. 27, comma primo, del d.lgs. n. 40 del 2006
3
- dopo aver stabilito, nel primo inciso, l’applicazione
delle norme degli artt. l e 19, comma primo, lettera f),
v
del suddetto d.lgs. ai giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore del medesimo – pone, nel secondo
inciso, un’eccezione a tale regola; ne consegue che il
nuovo testo dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.,
è applicabile ai provvedimenti del giudice di pace
pubblicati dal 3 marzo 2006 in avanti, mentre a quelli
pubblicati entro il 2 marzo 2006, data di entrata in
vigore del citato d.lgs. n. 40 del 2006, si applica la
disciplina previgente (e, pertanto, il pregresso regime
di impugnazione).(Cass.10774 del 2008). Nella specie la
sentenza impugnata risulta depositata il 6/7/06, in
piena vigenza del regime di appellabilità delle sentenze
pronunciate secondo equità.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue l’applicazione
del principio della soccombenza in ordine alle spese di
lite.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte
ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente
procedimento liquidate in E 1000 per compensi; 200 per
esborsi oltre accessori di legge.
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Così deciso nella camera di consiglio del 18 ottobre
2013