Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27735 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16759-2019 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIOVANNA FRIZZI, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 1613/2019,

depositata in data 15.4.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21.10.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

N.M. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Venezia ne aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 12.10.2017 dal Tribunale di Venezia in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di protezione sussidiaria, senza assumere informazioni aggiornate sulle condizioni di sicurezza del Paese di origine del richiedente (Mali);

1.2. la censura va disattesa, avendo i Giudici di merito indicato le specifiche fonti informative internazionali aggiornate (cfr. pagg. 8-9 sentenza impugnata), sicchè il motivo si risolve in improprie censure di apprezzamenti di fatto, allo scopo di provocarne la revisione;

2.1. con il secondo motivo si denuncia omessa pronuncia sulla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b);

2.2 la doglianza è parimenti infondata, avendo il richiedente impugnato, nell’atto di appello, come specificamente riportato alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata e come emerge dall’esame dell’atto di appello, allegato al ricorso, (esame consentito trattandosi di error in procedendo), unicamente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e della protezione umanitaria;

3.1. con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver erroneamente la Corte territoriale negato il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, omettendo di valutare fatti oggetto della domanda, quali le violazioni dei diritti umani perpetrate nel Paese d’origine del richiedente, nonchè l’elevato grado di integrazione dallo stesso raggiunto e lo stato di vulnerabilità nel quale si troverebbe in caso di rimpatrio;

3.2 con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, per aver la Corte territoriale errato nel rigettare la domanda di rilascio del permesso per motivi umanitari seppur espressamente presentata con motivazione generica e non individualizzata e, comunque, per non aver valutato il principio di non refoulment;

3.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese;

3.4. in primo luogo, va ribadito che il diritto di asilo, al momento della pronuncia della decisione impugnata, era interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituito dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, non residuando alcun margine di diretta applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3 (tra le altre, Cass. n. 16362/2016; Cass. n. 10686/2012);

3.5. al contempo si osserva che, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai finì del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., 13 novembre 2019, n. 29459);

3.5. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove ha ritenuto non sussistere alcuna situazione personale di vulnerabilità, non essendo sufficiente a tal proposito il solo percorso d’integrazione intrapreso dal ricorrente nel nostro Paese;

3.5. peraltro, risultano generici principi della cui compromissione si duole il ricorrente (a fronte dell’accertamento dell’insussistenza di una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata e di instabilità politica nel Paese d’origine), come generico risulta il richiamo al principio di non respingimento, in quanto la censura si sostanzia in una sollecitazione alla Corte di legittimità di rivalutare i presupposti fattuali sottesi alla reclamata protezione umanitaria e ciò a fronte di una motivazione che, in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, ha evidenziato, con valutazioni in fatto, l’assenza di una condizione di soggettiva e oggettiva vulnerabilità del richiedente;

4.1. da ultimo è inammissibile il quinto motivo, con cui si lamenta la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio da parte della Corte d’Appello nella sentenza impugnata;

4.2. in base al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 8 febbraio 2018, n. 3028 e 11 dicembre 2018, n. 32028), indipendentemente dalla circostanza che sia pronunziato nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio resta in ogni caso assoggettato esclusivamente al mezzo di impugnazione suo proprio, e cioè l’opposizione da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170;

5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

6. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA