Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27734 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27734 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Rep.

SENTENZA
Ud. 16/10/2013

sul ricorso 13075-2008 proposto da:
PU

THIRD MILLENNIUM COMPANY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
(c.f. 04674830486), in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 11/12/2013

CARLO MIRABELLO 4, presso l’avvocato MENDICINI
MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
2013
1516

NANNELLI ROBERTO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

t

1

GUESS? INC., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso l’avvocato
PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DA PRA GALANTI LORENZO,

avverso la sentenza n.

controrícorrente

49/2008 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/10/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato CIPROTTI
ALESSIA, con delega avv.ti PAFUNDI e DA PRA GALANTI
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del terzo motivo, assorbimento degli
altri.

giusta procura a margine del controricorso;

2

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 14/12/200715/1/2008, ha respinto l’opposizione proposta dalla Third
Millennium Company s.r.1.(d’ora in avanti, TMC) nei
confronti della Guess? Inc., avverso il decreto della

medesima Corte del 9/14 marzo 2006, di dichiarazione di
efficacia del lodo arbitrale emesso dall’International
Center for Dispute Resolution- International Arbitration
Tribunal (I.C.D.R.), a Los Angeles, California, Usa, in
data 1-3 novembre 2005, di condanna della società italiana
al pagamento a favore della Guess della somma di dollari
352.843,41, oltre interessi al tasso annuo del 10%, e
dollari 25.985,76 a titolo di rimborso delle spese di
arbitrato.
Con l’opposizione, la TMC aveva esposto:
che nel 1996 tra le parti era stato concluso un contratto,
denominato Manufacturing License Agreement, in forza del
quale la società italiana avrebbe confezionato e
commercializzato in Italia ed in altri paesi europei capi
recanti il marchio Guess, riconoscendo alla controparte
diritti da calcolarsi in percentuale sulle vendite, con
obbligo della licenziataria di raggiungere determinate
soglie minime di vendita;
che il contratto era destinato ad avere efficacia dal
1/1/96 al 30/9/99, con previsione di rinnovo tacito, sì
che la TMC aveva fatto importanti investimenti;
3

che all’art.21 era prevista clausola arbitrale del
seguente tenore:” 21.1. Consenso delle parti
all’arbitrato. Eccetto quanto altrimenti previsto in
questo Accordo, Guess e il licenziatario acconsentono e
rimettono alla esclusiva giurisdizione e sede dello Stato

della California, la decisione di ogni controversia tra
Guess e il licenziatario relativa a questo contratto o la
presunta violazione di qualunque clausola dello stesso.
Eccetto quanto stabilito in questo contratto, ogni
controversia, lite o pretesa derivante da o relativa a
questo contratto o inadempimento di questo sarà regolata
da un arbitrato vincolante composto da tre (3)arbitri, in
conformità alle Regole di Arbitrato Commerciale(“Regole”)
della Associazione Americana di Arbitrato. Gli arbitri
saranno nominati in conformità alle Regole. Le parti sin
d’ora accettano che la sede di tale arbitrato sarà la
Città di Los Angeles, Contea di Los Angeles, California,
USA.”, ed all’art.27, si disponeva l’elezione di
domicilio delle parti,

indicandosi per le stesse

l’indirizzo al quale dovevano essere inviate le
comunicazioni( e per la TMC, la sede sociale, in via
Miglioli, 1, Castelfiorentino);
che nel giugno 1997, nell’agosto 1998, e nell’ottobre
2001, le parti avevano stipulato accordi di modifica,
prorogando la scadenza contrattuale da ultimo, sino al 31
dicembre 2002;
4

che il 19 giugno 2003, le parti avevano sottoscritto nuovo
e diverso contratto, di risoluzione, “GUESS/TMC License
Expiration/Limited Sell-Off”( di seguito indicato anche
come “Expiration Letter Agreement”), col quale avevano
risolto il rapporto di licenza in essere a partire dal 31

dicembre 2002, disciplinando la possibilità per TMC di
completare la produzione dei capi ancora presenti in
magazzino;
che, a seguito di nuovi contrasti, il 20 ottobre 2004
Guess aveva dato avvio al procedimento arbitrale,
comunicando a mezzo fax alla TMC 1 presso la sede sociale di
Castelfiorentino,

l’intenzione

di

dare

corso

alla

procedura arbitrale, secondo il contratto e le regole di
arbitrato della American Arbitration Association;
che TMC non aveva ricevuto alcuna successiva comunicazione
in relazione al procedimento arbitrale, svoltosi pertanto
nella contumacia della stessa, sino al 5 luglio 2005,
allorquando era pervenuta la comunicazione della
successiva udienza, fissata a Los Angeles il 12 luglio
2005;
di avere appreso, solo a seguito della notifica in forma
esecutiva da parte di Guess del lodo, del decreto della
Corte d’appello e dell’atto di precetto, che le
comunicazioni relative alla nomina del Collegio arbitrale
ed alla procedura arbitrale erano state inviate
illegittimamente, comunque in ritardo, “al professionista
5

che si era limitato a riscontrare

la pregressa

corrispondenza con Guess ma non aveva alcun mandato a
rappresentarla nel procedimento arbitrale contro Guess, né
tanto meno aveva eletto domicilio presso il suo Studio.”.
Con l’ opposizione, TMC aveva fatto valere l’inefficacia

del lodo:
a) per inesistenza o nullità derivante dalla mancanza di
“convenzione scritta” per arbitrato, non essendo prevista
clausola compromissoria nella Expiration Letter Agreement,
a differenza di quanto previsto nel contratto del 1996;
b) per nullità della clausola compromissoria, in quanto
priva di forma scritta o comunque oggetto di

relatio

imperfecta nell’Expiration Letter Agreement;
c) per la violazione del principio del contraddittorio, e
comunque

delle regole di costituzione del collegio

arbitrale e delle regole sul procedimento, per essere
state inviate le successive comunicazioni relative
all’arbitrato all’avv.Salesia anziché alla TMC, nonostante
che il professionista avesse ripetutamente comunicato al
Tribunale Arbitrale di non avere avuto alcun mandato a
rappresentare TMC nell’arbitrato(doc. 14, 15, 16, 17, 18 e
19;

in particolare,

le lettere ICDR del 22/10/04,

dell’8/11/04, dell’8/12/2004 e del 7/1/2005);
d)per altre violazioni delle regole sul procedimento (la
parte non era mai stata informata che il 4 maggio 2005 si
era tenuta la prima udienza davanti al Collegio Arbitrale,
6

né che in detta circostanza erano stati assegnati i
termini per precisare le domande, presentare la lista
testi, per presentare memoria, depositare e scambiare
tutte le prove offerte, essendo state indirizzate dette
comunicazioni all’avv.Salesia, a termini scaduti o il

giorno prima della scadenza; la parte non era stata
tempestivamente informata che il 12 luglio 2005 si sarebbe
tenuta a Los Angeles l’udienza di discussione, avendo
ricevuto il fax di comunicazione solo il 5 luglio 2005).
In relazione ai primi due motivi, la Corte d’appello ha
rilevato che l’accordo risolutorio si pone, rispetto al
contratto di licenza, in termini puramente accessori e
modificativi, regolando il primo anche gli effetti della
eventuale cessazione naturale o per altre ragioni, da cui
l’estensione ai patti aggiunti della clausola
compromissoria secondo il diritto nazionale, ed a maggior
ragione nel caso, in cui sarebbe spettato agli arbitri
americani rilevare che gli effetti della clausola non si
estendevano ai patti aggiunti o comunque sarebbe spettato
all’opponente provare che nel diritto statunitense non si
sarebbe potuta ammettere quell’estensione.
La Corte fiorentina ha respinto altresì i motivi terzo e
quarto, con i quali la parte aveva fatto valere la
violazione dell’art.840, 3 0 comma n.2 c.p.c.(art.V, n.1
lett. b della Convenzione di New York del 10 giugno 1958),
e la violazione dell’art. 840,3 ° comma n.4 c.p.c.(art.V,
7

n.

l,

lett.

d della convenzione),

rilevando che

l’opponente non negava che l’avv.Salesia avesse ricevuto
le comunicazioni relative all’arbitrato( e fondamentale la
lettera

dell’ICDR

del

22

ottobre

2004,

ricevuta

dall’avv.Salesia il 28/10/04, con cui erano stati

assegnati a TMC 15 giorni per depositare la comparsa di
risposta e l’eventuale domanda riconvenzionale all’attore
ed al Tribunale Arbitrale ), ma che questi avesse titolo
per riceverle.
A riguardo, il Giudice del merito ha rilevato che
l’opponente non aveva provato che secondo il diritto
statunitense, applicabile al lodo secondo il testo
contrattuale, le comunicazioni all’avv.Salesia,che si era
qualificato idoneo a ricevere le stesse per conto della
TMC, non fossero idonee ad assicurare il rispetto delle
norme processuali;

ad abundantiam, la Corte ha affermato

che, a sostenere la tesi della Guess, avrebbe dovuto
valere la praesumptio hominis

che detto avvocato avesse

informato debitamente e tempestivamente la cliente, a meno
di non ipotizzare il comportamento doloso del Salesia nel
compiere, senza alcun motivo, un grave illecito
disciplinare, e che TMC, pur consapevole del grave torto
subito, non avesse reagito in alcun modo contro detto
comportamento, continuando ad avvalersi dell’attività
professionale dell’avv. Salesia, e dello stesso studio
legale di questi, anche nel giudizio di opposizione.
8

Quanto

in

particolare

alla

violazione

di

cui

all’art.840,3 ° comma n.4 c.p.c., fatta valere dalla TMC,
la Corte fiorentina ha aggiunto che non ogni violazione
formale delle regole determina il diniego della
delibazione, ma solo quelle violazioni che abbiano

comportato in concreto la lesione dei diritti della parte,
come reso palese dalla stessa norma che si riferisce alla
non conformità non di singoli atti, ma generale; nel caso,
non era stato provato che le irregolarità denunciate
avessero determinato l’invalidità del lodo secondo la
legge statunitense.
Avverso detta pronuncia ricorre TMC, con ricorso affidato
a sei motivi.
Si difende con controricorso Guess.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo, TMC, sotto il profilo dei vizi ex
art.360 n.3 c.p.c., deduce di avere fatto valere nel
giudizio di opposizione che il procedimento arbitrale non
poteva essere iniziato né emesso il lodo, considerato che
le parti non avevano pattuito per iscritto la clausola,
contenuta nel contratto già risolto, e non riproposta
nell’accordo di risoluzione del 19/6/03, avente carattere
novativo del contratto del 1996( motivi ostativi al
riconoscimento, di cui all’art.840, 3 0 comma, nn.1 e 3
c.p.c.).
9

La parte sostiene che a fronte della contestazione dell’
esistenza di valida clausola o della contestazione che il
lodo non poteva essere pronunciato perché la materia era
fuori della clausola, il giudice nazionale deve d’ufficio
cercare la normativa straniera applicabile, ai sensi

dell’art.14, 1.218/1995, e non onerare l’opponente di
provare il diritto straniero, in base alla cui
applicazione detta parte sostenga l’illegittimità della
clausola medesima.
1.2. Il primo motivo è infondato.
La parte addebita alla Corte d’appello di avere emesso il
decreto di efficacia del lodo straniero, in presenza delle
condizioni ostative di cui all’art. V lett. a) e c) della
Convenzione di New York del 1958, riconosciuta e resa
esecutiva in Italia con la 1. 19 gennaio 1968,
n.62,applicabile per il principio di prevalenza sancito
dall’art. 840, ultimo coma, c.p.c., circostanze peraltro
corrispondenti a quelle previste dall’art.840 ,1 ° comma,
n. 1 e 3.
L’art.V, alla lett.a), precisa la condizione ostativa al
riconoscimento ed all’esecuzione della sentenza arbitrale
straniera come segue:” che le parti alla convenzione di
cui all’articolo II erano, in virtù della legge ad esse
applicabile, colpite da incapacità, o che detta
convenzione non è valida in virtù della legge alla quale
le parti l’hanno assoggettata o, in mancanza di una
10

indicazione al riguardo, in virtù della legge del Paese in
cui la sentenza è stata resa_” ed alla lett. c), “che la
sentenza verte su una controversia che non è contemplata
dal compromesso o che non rientra nell’oggetto della
clausola compromissoria, o che contiene decisioni che

eccedono i limiti del compromesso o della clausola
compromissoria_”.
La

Corte

d’appello

ha

statuito

sul

punto

con

argomentazioni plurime,non tutte condivisibili, e in parte
superflue per quanto di seguito esposto, valutando la
pretesa invalidità secondo la legge italiana, pur non
applicabile, richiamando il principio espresso nella
pronuncia 671/2000, secondo cui spetta solo agli Arbitri
valutare se ancora in vigore la clausola compromissoria a
fronte della dedotta novazione, ed infine affermando che
spettava alla parte opponente provare che secondo il
diritto statunitense non era ammissibile l’estensione
della clausola.
Orbene, la sentenza 671/2000, che, tra l’altro, si è
pronunciata sulla condizione ostativa di cui alla lett.a),
sotto il profilo del preteso venire meno della competenza
arbitrale a seguito della novazione del rapporto
contrattuale (fattispecie sovrapponibile a quella dedotta
dalla parte), ha rilevato che ” l’art.V, n.1, lett.a),
seconda ipotesi, prevede che venga rifiutato il
riconoscimento quando il compromesso (“la convention visè
11

e à l’art.II”) “n’est pas valable en vertu de la loi à
laquelle les parties l’ont subordonnè e ou, à dè faut
d’une indication à cet è gard, en vertu de la loi du pays
où la sentence a è tè rendue;”. 3.3.3. Quanto al
prospettato difetto della competenza arbitrale per

novazione del rapporto contrattuale, potrebbe rilevarsi
che tale situazione dovrebbe comportare, a maggior
ragione, un impedimento a riconoscere. Ma la tesi, pur
suggestiva, non può essere accolta. Occorre sempre,
infatti, partire dalla regola del numerus clausus delle
circostanze impeditive al riconoscimento, e della
conseguente devoluzione di qualsiasi altra questione
all’esclusivo giudizio degli arbitri. L’adozione di un
nuovo regolamento contrattuale non prevedente una
competenza arbitrale non può, infatti, riportarsi ad
alcuna figura d’invalidità, la quale presuppone uno stato
viziato della convenzione, il quale ne determini nullità,
annullabilità o inefficacia. Cosicché spetta soltanto agli
arbitri verificare se sia ancora in vigore una convenzione
o una clausola arbitrale, o se la stessa sia stata
eliminata a seguito di un nuovo regolamento dei rapporti
adottato dalle parti.”
Ed a riprova di detto principio, si può rilevare come la
N
valutazione degli Arbitri in merito alla dedotta
ove viziata, comporterebbe un errore di giudizio, come
tale non compreso tra quelli per i quali è data
12

l’opposizione al lodo straniero, secondo la Convenzione di
New York( e secondo l’art.840 c.p.c.).
Da tale orientamento non v’è ragione di discostarsi, né le
argomentazioni della ricorrente possono indurre ad un
ripensamento, atteso che la parte ha basato le proprie

censure sul profilo, pianamente diverso, dell’obbligo per
il giudice nazionale di individuare le norme di diritto
straniero applicabili alla fattispecie, ai sensi
dell’art.14

1.218/1995,

applicabile

al

giudizio

di

opposizione.
Ed invero, il rilievo di b se della pronuncia 671/2000,

eM 11± i
;\9

come sopra riportato, risolUrdiverso piano della non
sussumibilità del fatto dedotto dalla TMC nell’ambito
delle circostanze ostative al riconoscimento del lodo
straniero, ai sensi dell’art. V, lett.a) della Convenzione
di New York.
In relazione al motivo, va infine rilevato che è
insussistente la censura rivolta a far valere la
circostanza di cui all’art.V, 1 0 comma lett.c), atteso che
la parte, per come ha articolato e motivato la censura,
non ha inteso far valere l’esorbitanza della controversia
rispetto alla clausola, se non nei termini della
insussistenza della clausola nell’accordo di risoluzione
avente valenza, in tesi, novativa dell’accordo del 1994.
1.2.- Col secondo motivo, prospettato come vizio di
motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria,

la

13

ricorrente denuncia “incongruità” della motivazione, per
avere la Corte fiorentina ritenuto sussistente la clausola
e poi che non le spettava tale valutazione; affermata la
spettanza agli arbitri della valutazione della sussistenza
della clausola arbitrale e poi respinto il motivo, perché

la parte non aveva dimostrato l’inefficacia o
inestensibilità della clausola secondo il diritto
americano, applicabile pacificamente nel caso.
2.2.- Il vizio di motivazione è inammissibile, non
trattandosi di questione di fatto, ma di diritto, e come
detto sopra, la Corte fiorentina si è preoccupata di
motivare sotto profili diversi, anche se non tutti
pertinenti.
1.3.- Col terzo motivo, TMC si duole dei vizi ex art. V,
l ° comma, lett. b) e d), per violazione del
contraddittorio, in specie,del diritto di nominare gli
arbitri, dei diritti di difesa e altre violazioni, per
essere state effettuate tutte le comunicazioni
all’avv.Salesia, alcune delle quali anche a termini
scaduti, che non rappresentava TMC e presso il quale la
società non aveva mai eletto domicilio, sino ad arrivare
alla comunicazione del 5 luglio 2005, effettuata alla
società, per l’udienza di discussione del 12/7/2005, senza
rispettare il termine minimo di gg.10 prescritto dalla
normativa applicabile (così genericamente indicata).
14

Secondo TMC, una volta provata, e pacifica, la circostanza
dell’invio delle comunicazioni, salvo quella del 5 luglio,
all’avv.Salesia, toccava a Guess provare che detto
avvocato era legittimato a ricevere le comunicazioni
secondo la legge americana(come controeccezione) e la

Corte del merito avrebbe dovuto d’ufficio ricercare il
diritto straniero, alla cui stregua verificare se erano
consentite le comunicazioni all’avv. Salesia e non alla
TMC personalmente.
Infine, sostiene la ricorrente, la Corte fiorentina
erroneamente ha ritenuto che TMC non avesse provato che
secondo il diritto applicabile, ricevuta la comunicazione
5/7/05 per l’udienza di discussione del 12/7/2005, la
parte avrebbe potuto chiedere la rimessione in termini,
spettando alla stessa Corte provvedere d’ufficio a detta
indagine relativa al diritto statunitense applicabile.
1.4.- Il quarto motivo è sviluppato dalla ricorrente sotto
il profilo del vizio art.360 n.5 c.p.c., avuto riguardo
sostanzialmente agli stessi fatti evidenziati al terzo
motivo.
Secondo TMC, la Corte del merito è incorsa in vizio
motivazionale (incongruità ed insufficienza),
nell’affermare che l’avv.Salesia si era dichiarato
abilitato a ricevere le comunicazioni, senza riscontrare
se sulla base del diritto straniero applicabile, le
comunicazioni inviate dall’avvocato costituissero elezione
15

di domicilio e senza spiegare come

fosse pervenuta ad

affermare che TMC avesse incaricato l’avv.Salesia di
rappresentarla nel giudizio arbitrale, con elezione di
domicilio nello studio di questi.
Questa affermazione, continua la parte, è in contrasto con

le comunicazioni dell’avv. Salesia al Collegio arbitrale,
di non poter ricevere alcun atto in nome e per conto di
TMC; con l’invio da parte del Collegio arbitrale alla
società della comunicazione del 5/7, proprio perché
l’avvocato aveva comunicato più volte di non poter
ricevere comunicazione per la TMC.
Deve ritenersi irrilevante,

secondo la ricorrente,

l’inoltro alla stessa di dette comunicazioni da parte
dell’avv. Salesia, visto che le comunicazioni dovevano
pervenire alla società; la Corte fiorentina inoltre non si
è posta il problema del rispetto dei termini processuali;
non rileva che l’avv.Salesia avesse assistito TMC nella
fase prefallimentare e che altro avvocato dello stesso
studio avesse difeso la parte nel giudizio di opposizione.
Inoltre, con la lesione del contraddittorio è in re ipsa
la violazione del diritto di difesa; la Corte fiorentina
dà per scontato che dopo la comunicazione del 5/7/2005,
TMC avrebbe potuto chiedere la rimessione in termini, né
considera l’esiguità del termine (7 giorni), mentre la
Corte medesima avrebbe dovuto ricercare la norma straniera
autorizzante la rimessione.
16

2.3.- I motivi terzo e quarto, attinenti alla violazione
del contraddittorio, del diritto di nominare gli arbitri
nel rispetto dei diritti di difesa e di altre violazioni
del procedimento, per l’invio all’avv.Salesia e non alla
stessa società delle comunicazioni relative al

procedimento arbitrale, alcune delle quali a termini
scaduti, vanno esaminati congiuntamente per l’evidente
connessione.
A riguardo, premesso che TMC ha ricevuto il 20/10/2004 la
comunicazione dell’intenzione della Guess di promuovere
procedimento arbitrale ai sensi del contratto e delle
regole di arbitrato della American Arbitration
Association, a fronte delle contestazioni di TMC, in
relazione all’invio delle comunicazioni relative al
procedimento all’avv.Salesia, privo in tesi di poteri
rappresentativi, va rilevato che la Corte del merito, al
di là del ricorso ad argomento in negativo(ovvero, che TMC
non aveva provato la carenza di poteri rappresentativi
dell’avv.Salesia), ha rilevato che questi si era
qualificato idoneo a ricevere le comunicazioni, per conto
di TMC(pag.29 della sentenza), ritraendo detto
convincimento alla stregua di quanto ribadito nella
comparsa conclusionale di Guess, richiamata testualmente
alle pagine 26 e 27 della sentenza, ed in particolare nel
rinvio alle lettere inviate dal Salesia ai legali
statunitensi, del 27/9/2004 e del 15/10/2004Y.
17

Risulta inoltre, sulla base della verifica documentale
diretta, possibile alla stregua dei vizi denunciati anche
di carattere processuale, che il Collegio arbitrale ha
accertato la corretta instaurazione del procedimento e
della dichiarazione di contumacia, e in tal senso si veda

la documentazione sub 21 della Guess, “report” della
“preliminary hearing”.
Ne consegue che, a fronte di detti positivi accertamenti
della regolarità del procedimento, la Corte del merito non
poteva ritenersi onerata dell’ ulteriore e, in queste
circostanze, generica indagine d’ufficio in relazione alla
pretesa violazione di norme di diritto straniero siccome
incidenti sul principio del contraddittorio e di norme
procedimentali secondo la legge statunitense.
Quanto al rispetto dei termini, alla possibilità per la
parte di predisporre difese, premesso che in relazione
alla comunicazione ricevuta direttamente da TMC il
5/7/2005 per l’udienza di discussione del 12/7/2005, la
parte non può ritenersi posta nella impossibilità di
difesa, anche considerata la concessione del differimento
al 22/9/2005, accordata dal Collegio arbitrale pur in
mancanza di istanza della parte(doc. 31 della Guess), è
corretto il rilievo della Corte del merito che non ogni
violazione di norme procedimentali assume la valenza di
violazione del diritto di difesa, atteso che, come

il

ritenuto nella pronuncia 12873/2006, l’ipotesi di rifiuto
18

di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista
dall’art. 840, terzo comma, n. 2, cod. proc. civ.,
consistente nell’impossibilità di far valere la propria
difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il
solo fatto che una particolare disposizione processuale,

vigente nell’ordinamento straniero ed applicabile nella
fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario
che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa,
viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento
arbitrale, da far valere, semmai, nell’ordinamento
straniero e con i mezzi d’impugnazione da quello previsti.
Nel resto, non sono

prima facie

configurabili, nelle

censure rivolte da TMC, le circostanze considerate
.

all’art.V,

comma lett.d),

che prevede “che la

costituzione del tribunale arbitrale o la procedura di
arbitrato non è stata conforme a quanto convenuto dalle
parti o, in mancanza di accordo, non è stata conforme alla
legge del Paese in cui l’arbitrato ha avuto luogo”.
1.5.-Col quinto motivo, la ricorrente denuncia sotto il
profilo del vizio di motivazione, omessa, insufficiente e
contraddittoria,

la mancata ammissione delle prove

dedotte, per provare che alcune comunicazioni erano
pervenute all’avv.Salesia quando i termini erano già
scaduti.
2.5.- Il motivo è privo di decisività.
19

Come infatti ritenuto nella pronuncia

11457/07, e

conformi, le sentenze 5377/2011 e 4369/2009, il vizio di
motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale
o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo
nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di

quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in
concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da
invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera
probabilità, l’efficacia delle altre risultanze
istruttorie che hanno determinato il convincimento del
giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a
trovarsi priva di fondamento.
3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese
del presente giudizio, liquidate come in dispositivo,
seguono

la

soccombenza.

u.11

5; c\I 2 :

P.Q. m .

(J)

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente

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pagamento delle spese del giudizio, liquidate in eu
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O – < a) __ O .(1) Così deciso in Roma, in data 16 ottobre 2013 4 motivazione su un punto decisivo della controversia e

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