Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27734 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14742/2019 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

P. S.r.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato CLAUDIA ALPAGOTTI,

giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 1459/2019,

depositata in data 4.4.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21.10.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.D. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Venezia ne aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 30.6.2017 dal Tribunale di Venezia in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria;

il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. a), b) e c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 e art. 112 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale, a fronte del generico richiamo compiuto con i motivi di appello al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, avrebbe trascurato di valutare se la condizione personale del migrante integrasse un trattamento inumano o degradante idoneo a giustificare, ai sensi della lett. b) di tale norma, la protezione sussidiaria;

1.2. la censura va disattesa;

1.3. secondo il ricorrente la Corte territoriale, nel vagliare la domanda di protezione sussidiaria, si sarebbe limitata a verificare la sussistenza della fattispecie prevista del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), trascurando di verificare, pur in presenza di un generale richiamo alla norma piuttosto che alle singole fattispecie in essa contemplate, se potesse ravvisarsi un grave danno in ragione della possibile sottoposizione a trattamento inumano o degradante in caso di rimpatrio a fronte del narrato del richiedente in merito a quanto avvenuto dopo la morte del padre, essendosi appropriati alcuni abitanti del loro quartiere di una parte del terreno di proprietà della sua famiglia e avendo tentato, il capo del villaggio, di appropriarsi di quella rimanente, ritenendo il ricorrente che ciò fosse avvenuto a causa della diversa origine ed appartenenza etnica dei genitori;

1.3. le censure non trovano fondamento poichè le circostanze rappresentante non sono riconducibili ai presupposti in fatto necessari per l’applicazione della norma in parola;

1.4. in via di principio, il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass., 20/07/2015, n. 15192; Cass., 03/07/2017, n. 16356; Cass., 09/10/2017, n. 23604);

1.5. peraltro, la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197; Cass., 28/06/2018, n. 17069);

1.6. nel caso concreto, alla stregua delle stesse dichiarazioni rese dall’istante, deve quindi reputarsi fondato il giudizio dei Giudici di merito, che hanno ritenuto che difettassero i presupposti per la richiesta protezione internazionale (rifugio politico e protezione sussidiaria) trattandosi di vicende di vita privata e di giustizia ordinaria, con riguardo alle quali non è stata allegata dal ricorrente una situazione di corruzione, di inefficienza o di inerzia delle forze di Polizia, alle quali, nella specie, non risulta neppure essere stata sporta denuncia;

1.7. in difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in Patria, la vicenda narrata deve considerarsi, quindi, di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 (cfr. Cass. n. 3758/2018);

1.8. quanto alla situazione socio-politica del Paese di provenienza dell’istante, la Corte territoriale ha, altresì, accertato – sulla base di fonti internazionali – che in Guinea non sussiste alcuna situazione di violenza diffusa ed indiscriminata ed era stato dato avvio ad un processo di riforma costituzionale e di riconoscimento dei diritti fondamentali;

2.1. con il secondo motivo ed il terzo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere, la Corte territoriale, errato nel negare la protezione umanitaria senza considerare il livello di ottima integrazione socio-economica del richiedente in Italia, documentata dalla produzione di contratti di lavoro;

2.2. le censure vanno parimenti disattese;

2.3. le critiche mosse dal ricorrente si incentrano sul fatto che il livello di integrazione si sarebbe potuto considerare quale situazione concorrente di vulnerabilità (cfr. Cass. n. 4455/2018);

2.4. anche in base al detto precedente, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve tuttavia fondarsi su una valutazione comparativa della situazione specifica del richiedente medesimo con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale;

2.5. ne consegue che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere riconosciuto considerando isolatamente e astrattamente il livello di integrazione in Italia, ove non risultino infine allegati concreti profili di vulnerabilità personale in correlazione con la situazione originaria (cfr. Cass. nn. 9304-19, 5358/2919, 17072/2018), e a tal riguardo la Corte territoriale ha rilevato che l’allegazione era deficitaria sotto questo profilo, e tale giudizio non risulta censurato;

3. sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto;

4. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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