Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27733 del 03/12/2020
Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27733
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 11989/2019 proposto da:
M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’Avvocato ELENA PETRACCA, giusta procura speciale estesa a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 3159/2018,
depositata in data 19.11.2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21.10.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
Che:
M.D. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Venezia aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 4.3.2017 dal Tribunale di Venezia in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria;
il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1.1. rilevato che con l’indicata sentenza la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto dal ricorrente avverso il diniego pronunciato in primo grado delle misure intese a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale;
1.2. preso atto del ricorso avverso detta sentenza proposto dal medesimo a questa Corte e che nel giudizio così incardinato non si è costituito il Ministero intimato;
1.3. considerato che con atto sottoscritto dal suo difensore, munito di procura speciale alle liti, e pervenuto in cancelleria entro i termini dell’art. 390 c.p.c., comma 1, il ricorrente ha inteso rinunciare al proposto ricorso;
1.4. ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l’estinzione dei giudizio con compensazione delle spese stante l’esito della lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020