Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27732 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27732 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21601-2016 proposto da:
st-

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
BEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57,
presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO CAUMONT LUMI, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO
CORVACE, GIUSEPPE PIZZONIA;

contro ricorrente

Data pubblicazione: 21/11/2017

avverso la sentenza. n. 900/32/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 18/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
N1ANZON.

intimata ha depositato istanza di sospensione del giudizio, dichiarando
di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui all’art.
11, d.l. 50/2017;
ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti da tale disposizione
legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione
speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle entrate, che è stata
radicata prima del 24 aprile 2017 nonché pendente a quella data e che
non rientra tra quelle escluse dal comma 4 della disposizione legislativa
medesima;
PQM
sospende il giudizio ex art. 11, d.l. 50/2017 e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, 5 ottobre 2017

Rilevato che nelle more del presente giudizio la società contribuente

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