Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27732 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27732 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 34979-2006 proposto da:
COMUNE DI ROMA (c.f. 01057861005), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso l’avvocato BIASIOTTI

Data pubblicazione: 11/12/2013

MOGLIAllA GIOVANNI FRANCESCO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato X. ENRICO,
2013

giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

1406

contro

I.C.S. S.R.L., in persona del legale rappresentante

1

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAllA DELL’OROLOGIO 7, presso l’avvocato MARCONE
NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
– C -: OA1L.29 -Cit 14

– controricorrente

4626/2005

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del

26/09/2013

dal Consigliere

Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GAMBARDELLA
DANIELA, con delega avv. BIASOTTI MOGLIAZZA, che si
riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 31.10.05, ha accolto l’impugnazione
proposta dalla ICS s.r.l. (società cui il Comune di Roma aveva appaltato la
manutenzione di alcune strade cittadine) contro la sentenza di primo grado che, nel
giudizio ( introdotto dinanzi al G.d.P. e poi riassunto dinanzi al Tribunale competente

danni subiti a seguito di una caduta causata da una macchia d’olio esistente
sull’asfalto di una strada cittadina, aveva condannato l’appellante, terza chiamata in
garanzia dall’ente convenuto, a pagare in via diretta al danneggiato le somme
liquidate a titolo risarcitorio.
La corte territoriale ha rilevato che le procure speciali rilasciate dal Comune ai suoi
avvocati, l’una a margine dell’originario atto di citazione e l’altra a margine di quello di
riassunzione, non li autorizzavano ad estendere il giudizio alla società, terza chiamata
in garanzia in virtù di un rapporto contrattuale, e dunque per un titolo diverso da
quello, di natura esclusivamente extracontrattuale, in base al quale il Prochilo aveva
introdotto la causa; ha precisato che la procura generale alle liti, conferita dal Comune
ai medesimi legali con atto notarile del 30.11.05, concerneva unicamente le cause
nelle quali era parte la Ascoroma; ha infine rilevato che, in ogni caso, il giudice di
primo grado non avrebbe mai potuto condannare in via diretta la ICS al risarcimento
dei danni subiti dal Prochilo, il quale aveva agito solo contro il Comune e non aveva
mai esteso la domanda alla terza chiamata. Ha pertanto escluso che l’appellante fosse
tenuta al pagamento delle somme liquidate in favore dell’attore, non senza sottolineare
che questi non aveva proposto appello incidentale per ottenere la condanna
dell’originario convenuto.
La sentenza è stata impugnata dal Comune di Roma con ricorso per cassazione
affidato ad un unico motivo, cui la ICS s.r.l. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Roma denuncia violazione degli artt. 75,

per valore) promosso da Antonio Prochilo contro il Comune per ottenere il ristoro dei

83, 182 c.p.c. nonché vizio di motivazione.
Deduce che gli avvocati che l’hanno difeso in giudizio erano muniti di procura speciale
loro rilasciata dal Sindaco a seguito di espresse deliberazioni di Giunta che li
autorizzavano alla chiamata in causa di terzi, mentre la procura generale alle liti
conferita ai medesimi avvocati (e che comprendeva il potere di chiamata in causa di

assicurazione R.C. stipulate con la Ascoroma, Mutua Assicuratrice Comunale
Romana, e non nelle sole cause in cui la predetta società era parte, come
erroneamente ritenuto dalla corte territoriale.
Assume, in conclusione, che il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare l’ampiezza
della procura alla luce delle delibere autorizzative di Giunta, mai esaminate, anziché
arrestarsi alla verifica del contenuto testuale di quelle apposte a margine degli atti di
citazione e di riassunzione.
Rileva, in subordine, che non v’era necessità, nella procura, di un espresso riferimento
al potere di chiamata dei terzi, dovendo la stessa ritenersi comprensiva di tutte le
facoltà inerenti alla gestione processuale.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
In punto di fatto, il ricorrente non contesta l’accertamento della corte territoriale,
secondo cui le procure speciali conferite dal Sindaco agli avvocati che difendevano il
Comune in giudizio, apposte a margine degli atti introduttivi del processo dinanzi al
G.d.P. ed al tribunale, non contemplavano il potere dei procuratori di chiamare in
garanzia terzi estranei alla lite, né deduce che, contrariamente a quanto ulteriormente
accertato dal giudice del merito, la controversia promossa dal Prochilo rientrasse fra
quelle oggetto della procura generale ad lites conferita ai medesimi legali (e ciò
indipendentemente dalla circostanza, del tutto priva di rilievo ai fini che qui
interessano, che detta procura si riferisse alle sole cause in cui era parte Ascoroma od
a tutte quelle per le quali il Comune avrebbe potuto avvalersi della polizza di
assicurazione R.C. stipulata con la predetta società).

terzi) li delegava a difendere il Comune in tutte le cause rientranti nella polizza di

Neppure è contestato che la chiamata in garanzia di ICS s.r.l. (fondata su un titolo
contrattuale distinto da quello, di natura esclusivamente extracontrattuale, in forza del
quale il danneggiato aveva convenuto in giudizio il Comune) andasse qualificata come
impropria.

Il motivo illustra, dunque, unicamente due censure in diritto, che devono essere

In primo luogo va escluso che, al fine di valutare l’esatto contenuto e l’ampiezza della
procura, la corte di merito fosse tenuta ad esaminare le deliberazioni con le quali la
Giunta comunale aveva autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio: le delibere,
infatti, costituiscono atti interni all’amministrazione e non possono spiegare effetti nei
confronti dei terzi se non nei limiti in cui vengano trasfuse nell’atto, a rilevanza esterna,
che promana dal rappresentante dell’ente e che è l’unico attraverso il quale la volontà
dell’ente medesimo si manifesta ed è portata all’altrui conoscenza.
Il collegio ritiene, poi, di dover dare continuità al principio giurisprudenziale,
ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui la chiamata in causa di un terzo
a titolo di garanzia impropria è nulla se effettuata da procuratore sfornito di apposita
procura alle liti (Cass. nn. 20825/09, 19912/08, 5768/05), posto che, attraverso tale
chiamata, viene introdotta nel processo una nuova e ben distinta controversia,
eccedente dall’ambito dell’originario rapporto litigioso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Roma, 26 settembre 2013.

entrambe disattese.

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