Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27731 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 4038/2019

R.G., sollevato dal Tribunale di Chieti con ordinanza del 21/01/2019

nel procedimento vertente tra:

(OMISSIS), da una parte,

e

AFFIDABITA RESTAURI SRLS, dall’altra, ed iscritto al n. 723/2018 R.G.

di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dei 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA

RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto 13-ocuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che, in

accoglimento del ricorso, chiede dichiararsi la competenza del

Giudice di Pace di Chieti a conoscere della domanda relativa

all’opposizione a decreto ingiuntivo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In una causa di opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace, l’opponente ha introdotto con l’opposizione una domanda riconvenzionale di valore ben superiore (45.000,00 Euro circa) rispetto alla competenza per valore del giudice di pace; questi si è spogliato dell’intera causa rimettendola al tribunale.

Il Tribunale di Chieti, dinanzi al quale è stata riassunta la causa, ha proposto regolamento di competenza d’ufficio, assumendo che il giudice di pace, in quanto funzionalmente competente sulla opposizione, avrebbe dovuto separare le due cause, trattenendo presso di sè il giudizio di opposizione e spogliandosi solo della domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore.

Anche il Procuratore generale ha concluso nel senso che in accoglimento del ricorso si dichiari la competenza del giudice ci pace di Chieti a conoscere della sola domanda relativa alla opposizione a decreto ingiuntivo, in conformità al principio ci diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 272 del 2015 (secondo il quale “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poichè la competenza, attribuita dall’art. 645 c.p.c., all’ufficio giudiziario cui” appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in CL1 l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c., ii regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.”),.

Il principio richiamato è pienamente condiviso da questo Collegio; e tuttavia non può essere applicato nel caso di specie, dovendo preliminarmente essere esaminato il profilo defila tempestività del ricorso, che ne inficia l’ammissibilità.

Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia a seguito di pronuncia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito è tempestivo purchè promosso entro la prima udienza di trattazione, anche a seguito di riserva assunta in quella sede, come si ricava dall’art. 38 c.p.c. (v Cass. n. 1553 del 2002, Cass. n. 18680 del 2003).

Nel caso in esame, la prima udienza di trattazione si è tenuta in data 5.11.2018, dinanzi al g.o.t., che ha così disposto: ‘dato atto, stante la prossima ridistribuzione del ruolo per assegnazione del fascicolo a Magistrato togato, rinvia la causa per i medesimi incombenti al 21 gennaio 2019, ore di rito fatti salvi i diritti della presente udienza”, rinviando le cause senza svolgere alcuna attività di effettiva trattazione.

Il giudice togato, alla prima udienza successiva, 21 gennaio 2019, i cui si è trovato per la prima volta ad esaminare la causa, si è riservato proponendo, a scioglimento della riserva assunta, il regolamento di competenza d’ufficio. Si è fatto carico del problema della tempestività e ha ritenuto che regolamento fosse tempestivo “in quanto il rilievo dell’incompetenza del giudice che si pronunzia a seguito della declaratoria di incompetenza del giudice preventivamente adito è stato effettuato entro il termine della prima udienza di trattazione, ovvero all’esito di riserva assunta sulla questione alla detta udienza” (ha richiamato quindi il principio espresso da Cass. n. 1553 del 2002 secondo il quale “a norma dell’art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall’art. della legge n. 353 del 1990, che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di competenza “forti” e “deboli”, l’incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., deve essere eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende, a pena d’inammissibilità, che il regolamento d’ufficio, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere sollevato nella stessa prima udienza di trattazione” anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede.”). Quindi ha ritenuto di aver sollevato il regolamento tempestivamente perchè l’ha fatto nella prima, vera udienza di trattazione, cioè nella prima udienza di trattazione davanti a sè.

Questa impostazione non può essere condivisa, per un duplice ordine di ragioni.

1.Nell’attuale sistema processuale, ovvero nel sistema delineato dal codice di rito successivo alla riforma introdotta dalla L. n. 353 del 1990, e successive modifiche, permeato dalla necessità di realizzare la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo, ispirato ai principi di oralità della trattazione e di concentrazione, non vi è spazio per e udienze di mero rinvio. Il divieto delle udienze ci mero rinvio, esplicitato nell’art. 420 c.p.c., u.c., per il processo del lavoro, deve ritenersi immanente in tutto processo ordinario fondato sul sistema delle preclusioni.

1.2.Come si evince dal testo dell’art. 168 bis c.p.c., il giudice istruttore può differire/ con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza rispetto a quella indicata dalla parte in atto di citazione, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, facendo uso dei suoi poteri di autorganizzazione del ruolo ci udienza (e ‘a data di rinvio sarà comunicata dal cancelliere alle parti).

Al di là di questo potere di autorganizzazione iniziale, non dato nè al giudice, nè tanto meno alle parti, nel sistema delineato dalla L. n. 353 del 1990, disporre dei tempi di svolgimento del processo in generale e della prima udienza in particolare, postergandoli a piacimento, perchè il giudice non può disporre delle preclusioni istruttorie, nè per spostarle in avanti, nè per superare le preclusioni già verificatasi (v. Cass. n. 14110 del 2013).

Per questo motivo, la formula “concede rinvio con salvezza dei diritti di prima udienza” è una formula di stile alla quale non accede il significato che apparentemente essa sembrerebbe esprimere, perchè non è nei poteri del giudice, sia esso onorario o togato, disporre dei tempi e delle attività del processo ove siano fissati dal codice, non meno di quanto ciò non sia nella facoltà delle parti: se una determinata attività è previsto che debba svolgersi in limine, entro il termine della udienza di trattazione, non è nella disponibilità del giudice postergarne la facoltà di svolgimento, nè per sè nè per le parti, ad un momento successivo: pertanto, con la formula “con salvezza dei diritti di prima udienza” nulla il giudice può “salvare” che sia prescritto debba svolgersi entro l’udienza fissata: la facoltà o il diritto processuale che è previsto debba essere esercitato entro quel tempo e non o sia, non può più essere esercitata.

2.Va poi precisato che ai giudici onorari è legittimamente delegabile, con previsione tabellare, ogni attività svolta dall’ufficio di appartenenza tranne quelle espressamente escluse dalla legge. In precedenza, il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12l, art. 43-bis (introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 10), che disciplina le attività delegabili ai giudici onorari, escludeva esclusivamente la competenza ad trattare i procedimenti cautelari “ante causam” e quelli possessori (v. Cass. n. 18002 del 2012). La materia è stata profondamente innovata con il D.Lgs. n. 116 del 2017, che ha ulteriormente valorizzato l’impiego dei giudici onorari, prevedendo che possano essere direttamente assegnatari di procedimenti civili e penali (con l’esclusione ci alcune materie e competenze individuate dall’art. 11), che possano essere inseriti nell’ufficio per il processo, ove lavorano in stretta collaborazione con il magistrato professionale, e che possano arche essere inseriti nei collegi del tribunale al cui ufficio per il processo siano assegnati.

4. La previsione del necessario coordinamento tra il giudice onorario di pace inserito nell’ufficio per il processo e il giudice professionale titolare del procedimento, alle cui direttive il magistrato onorario si deve attenere (D.Lgs. n. 116 dei 2017, art. 10, comma 13 cit.) è funzionale al miglior funzionamento della struttura, finalizzata a fornire un supporto per il miglior esercizio e l’incremento del lavoro giudiziario dei magistrato togato, ma ncn sovverte nè altera le regole di funzionamento del processo.

Ne consegue che la sostituzione del giudice togato da parte del giudice or orario, anche se per una singola udienza, presuppone quindi, in capo al giudice onorario, la pienezza dei poteri ovve-o che, nell’ambito della udienza di sostituzione egri possa e debba svolgere tutte quelle attività che, ove fosse stato prese ite, avrebbe svolto il sostituito, salvo che non siano calla legge riservate al magistrato togato (v. Cass. n. 2047 del 2019; Cass., n. 22845 del 2016).

Pertanto, i giudice onorario che sostituisca il togato nella prima udienza di trattazione può e deve compiere tutte quelle verifiche e assumere quelle iniziative che è previsto debbano svolgersi entro quella udienza – e quindi anche, se sostituisce magistrato professionale all’udienza di trattazione, sollevare conflitto di competenza – che, ove non assunte tempestivamente sono definitivamente precluse.

Ne discende che l’organizzazione del ruolo del singolo giudice o anche l’organizzazione dei ruoli, quando si debba procedere alla sostituzione di uno o più magistrati suddividendo in ipotesi un ruolo tra più giudici, deve svolgersi attraverso provvedimenti organizzatori del capo dell’ufficio o del singolo magistrato responsabile del ruolo e non con la tecnica delle udienze di mero smistamento che, non previste dal codice, ove abbiano luogo consumano il potere del giudice di svolgere le attività previste in quell’arco logico-funzionale di svolgimento del processo.

Per i motivi indicati, il proposto regolamento di competenza, che è stato richiesto dal giudice oltre la prima udienza di trattazione è inammissibile in quanto tardivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il regolamento e rimette la causa al Tribunale ordinario di Chieti per il prosieguo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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